IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DECRETA
La ditta, “S.M.I. srl”, con sede legale in Via A.Bafile, 14 Vasto (CH) è autorizzata alla coltivazione di una cava di ghiaia sita in località “Pantanelli” del Comune di Paglieta (CH) individuata in Catasto al foglio n. 1 particelle n. 229 - 267;
Articolo 1
La ditta dovrà osservare le norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale N. 204 del 23.01.85, e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.
Articolo 2
La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area interessata.
Articolo 3
L’autorizzazione sarà valida per anni 2 (due) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 (novanta) giorni dalla stessa data, e a seguito della presentazione ai sensi dell’art. 28 del D.P.R.128/59 al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie, di denuncia di inizio lavori e di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D. lgs. 624/96.
Articolo 4
La ditta dovrà effettuare il risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale. Dovrà inoltre garantire mediante deposito cauzionale di Istituto assicurativo o fidejussione bancaria per un importo della misura di Euro 60.000,00 (sessantamila/00) l’esecuzione del recupero ambientale previsto dal progetto.
La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio lavori.
Articolo 5
La ditta dovrà fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di Vigilanza e controllo, i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.
Articolo 6
Deve altresì attenersi alle disposizioni di legge ed alle seguenti prescrizioni:
a- prima dell’inizio dei lavori dovrà essere installato un piezometro, per il controllo del livello di falda, nella parte più vicina al corso d’acqua.
b- il ritombamento deve essere effettuato con esclusione dei materiali riportati nell’allegato del D.L.vo 22/97;
Articolo 7
La ditta avrà l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.
Articolo 8
La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 11.500 e complessivamente di mc. 23.000 per l’intera durata dell’attività.
Articolo 9
La ditta dovrà attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:
a) n. 1 escavatore; b) n. 1 ruspa; c) vari autocarri.
Articolo 10
Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e torbiere, allegato “E” L.R. N. 67/87.
Articolo 11
Il presente Decreto Regionale dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Bonifacio Damiani