Omissis
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il C.C.N.L. del 31.03.1999 relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del Comparto “Regione - AA.LL.” e precisamente:
– l’art. 6 per il quale in ogni ente sono adottate metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni dei risultati dei dipendenti;
– l’art. 8 concernente l’Area delle posizioni organizzative, le quali possono essere assegnate esclusivamente ai dipendenti classificati nella categoria D;
– l’art. 9 riguardante il conferimento e la revoca degli incarichi per le posizioni organizzative;
– l’art. 10 che, al comma 1, stabilisce la composizione del trattamento economico accessorio del personale categoria D titolare delle posizioni organizzative;
– l’art. 16 che disciplina le relazioni sindacali;
Visto l’art. 8 del C.C.N.L. del 1°.4.1999 relativo al quadriennio normativo 1998-2001 del personale di che determina le modalità della concertazione prevista nel richiamato art. 16 C.C.N.L. del 31.03.1999;
Vista inoltre la L.R. 14.09.1999, n. 77, concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” che individua, all’art. 10, gli Uffici tra le strutture organizzative permanenti della Regione e, all’art. 13, le strutture amministrative di supporto agli organi elettivi;
Vista ancora la L.R. 9.5.2001, n. 17, recante “Disposizioni per l’organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto degli organi elettivi della Giunta regionale” che, all’art. 7, comma 2, assegna ai responsabili degli Uffici la retribuzione di risultato secondo le norme vigenti;
Considerato che con D.G.R. n. 206 del 23 .02.2000 e D.G.R. n. 521 del 30.03.2000, in applicazione dell’art. 17, comma 5, della citata L.R. n. 77/99, sono stati individuati per ciascuna Direzione i Servizi, le Posizioni di Staff e gli Uffici;
Che con successiva D.G.R. n. 550 del 30.03.2000 sono stati fissati i criteri per il conferimento e la revoca delle posizioni organizzative — Uffici al personale collocato nella categoria D;
Letto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del 9.3.2000 - sottoscritto previa autorizzazione della Giunta con delibera n. 277 del 10.03.2000 - che, al Titolo III, ha fissato le risorse per le politiche di sviluppo individuando, tra – l’altro, la destinazione delle stesse per l’anno 2000 e, al Titolo IV, ha determinato il sistema permanente di valutazione stabilendo, all’art. 17, le modalità di valutazione dei risultati di attività;
Rilevato che, con verbale di accordo sottoscritto dalla Delegazione Trattante in data 15.10.2001, in sede decentrata integrativa, è stato determinato il “Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane, esercizio 2001”, successivamente approvato con D.G.R. n. 949 del 17.10.2001;
Rilevato altresì che, con verbale di accordo del 30.05.2002, la stessa Delegazione Trattante ha determinato la destinazione delle risorse del Fondo medesimo per l’esercizio 2002, accordo approvato con D.G.R. n. 490 del 26.06.2002;
Considerato che con D.G.R. n. 889 del 10.10.2001 è stato attivato il Nucleo di Valutazione, istituito ai sensi dell’art. 30 citata L.R. n. 77/99, che supporta l’attività dei dirigenti per la valutazione dei responsabili degli Uffici;
Dato Atto che circa la valutazione dei risultati, con D.G.R. n. 1336 del 31.12.2001 è stato approvato il modello del controllo di gestione, ai sensi dell’art. 29, comma 4, L.R. n. 77/99, che è stato implementato con decorrenza 2002;
Precisato che in data 5.07.2002 la Delegazione di Parte Pubblica ha portato in concertazione con la Parte Sindacale il documento concernente “Criteri per la valutazione delle prestazioni dei responsabili di Ufficio della Giunta regionale, ai fini della retribuzione di risultato”, in via sperimentale;
Che in data 31.07.2002 la R.S.U. ha presentato una proposta emendativa del suddetto documento;
Che lo stesso è stato rielaborato dall’Amministrazione sia con riferimento alla controproposta di parte sindacale che in armonia con il sistema di valutazione delle prestazioni dei dirigenti proposto dal Nucleo di Valutazione.
Considerato che la materia in esame è oggetto di concertazione con le OO.SS. ai sensi del citato art. 16 C.C.N.L. del 3 1.03.1999;
Preso Atto che la prevista fase di concertazione si è conclusa il 25.09.2002;
Visto il verbale redatto nella stessa data, che contiene il documento in questione rielaborato come sopra precisato e da cui risultano le posizioni della parte sindacale; detto verbale forma parte integrante e sostanziale del presente atto come “All. 1”;
Dato atto che il medesimo verbale fissa la decorrenza della disciplina in questione dall’esercizio 2003, prevedendo una fase transitoria per gli anni 2000, 2001 e 2002;
Ritenuto di condividere e fare proprio il documento in questione, anche perché rispondente alla necessità di incrementare la cultura della responsabilità finalizzata all’attuazione degli obiettivi strategici dell’Ente ed al relativo monitoraggio;
Visto il predetto art. 10 C.C.N.L. del 31.03.1999 che, al comma 3, fissa la retribuzione di risultato tra un minimo del 10% ed un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita;
Dato Atto che con D.G.R. n. 552 del 30.03.2000 è stata fissata la retribuzione provvisoria di posizione per gli Uffici della Giunta regionale nell’importo di £ 18.000.000 (pari ad Euro 9.296,22);
Che pertanto, attualmente, l’importo annuo lordo della retribuzione di risultato può essere compreso tra il minimo di Euro 929,62 ed il massimo di Euro 2.324,05;
Valutata la disponibilità finanziaria nell’ambito del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane di cui all’art. 17 C.C.N.L. del 10.04.99, ed in particolare all’interno delle risorse destinate alla retribuzione delle posizioni organizzative della Giunta regionale, che ammontano:
– per l’esercizio 2000 a £ 3.996.914.000 (pari ad Euro 2.064.233,80),
– per l’esercizio 2001 a £ 5.558.201.000 (pari ad Euro 2.870.571,20),
– per l’esercizio 2002 ad Euro 3.315.960,20, di cui Euro 620.055,20 destinati al solo risultato;
Ritenuto di dover stabilire a decorrere dall’anno 2000, anche in analogia con quanto deciso dall’U.P. del Consiglio regionale d’Abruzzo con deliberazione n. 26 del 2.05.2002, la retribuzione di risultato nella misura del 23% di quella provvisoria di posizione;
Dato Atto infine che il Direttore Regionale della Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali e il Dirigente del Servizio Amministrazione del Personale hanno espresso il loro parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta di deliberazione ed alla sua conformità alla legislazione vigente apponendo la propria firma in calce al presente atto;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di approvare il documento concernente: “Criteri per la valutazione delle prestazioni dei responsabili di Ufficio della Giunta regionale d’Abruzzo, ai fini della retribuzione di risultato”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto come All. 1;
2) di fissare la decorrenza del sistema di valutazione, in via sperimentale, dall’esercizio 2003;
3) di attribuire, per gli esercizi 2000 e 2001, la retribuzione di risultato sulla base delle relazioni consuntive relative agli stessi esercizi, previa eventuale riformulazione delle valutazioni da redigersi su apposite schede che i competenti Uffici allegheranno, se ritenuto necessario, a specifica circolare esplicativa;
4) di attribuire altresì, per l’esercizio 2002, la retribuzione in parola sulla base di valutazioni che saranno redatte sulle schede che la Direzione Risorse Umane, Servizio Amministrazione del Personale, invierà a tutte le strutture interessate;
5) di stabilire che, a decorrere dall’esercizio 2000, la retribuzione di risultato sia fissata nella misura del 23% della retribuzione provvisoria di posizione, dando atto che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di bilancio per gli esercizi finanziari di riferimento;
6)
di mandare copia del presente atto ai competenti Uffici della
Giunta regionale per i conseguenti adempimenti.
VERBALE DI CONCERTAZIONE
RIUNIONE DEL 25.09.2002
DOCUMENTO CONCERNENTE I CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE
PRESTAZIONI DEI RESPONSABILI DI UFFICIO DELLA GIUNTA REGIONALE
D’ABRUZZO, AI FINIDELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO
Testo esaminato dalle Delegazioni di Parte Pubblica e Sindacale,
L’art. 6 C.C.N.L. del 31.03.1999 (sistema di valutazione) prevede l’adozione di metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, di competenza dei dirigenti: è necessario pertanto stabilire regole adeguate per l’attuazione dei meccanismi valutativi.
Il Tit. IV Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 1998-2001, stipulato il 9.3.2000, ha determinato il sistema permanente di valutazione nella Regione Abruzzo, alla cui struttura si rimanda, anche con particolare riferimento all’art. 17 concernente “Modalità di valutazione dei risultati di attività”.
La retribuzione di risultato, prevista dall’art. 10 C.C.N.L. 31.03.99, va corrisposta a seguito di valutazione annuale.
Come prima fase in via sperimentale si propone un sistema elementare, cui i Dirigenti dovranno attenersi, basato principalmente sulla valutazione del rendimento, integrato dalla valutazione di capacità e comportamenti organizzativi, nonché delle competenze esplicate.
Il punteggio massimo complessivo attribuibile è di 100.
La scheda individuale di valutazione annuale per la erogazione dell’indennità di risultato delle posizioni organizzative ha, pertanto, come oggetto i seguenti elementi.
a) Valutazione del rendimento:
punteggio massimo attribuibile = 60
La valutazione del rendimento dei Responsabili di Ufficio ha come oggetto due elementi:
– il raggiungimento degli obiettivi specifici, assegnati dai Dirigenti delle strutture a seguito delle Conferenze di Servizio da riunire entro il 31 gennaio dell’esercizio di riferimento.
– il contributo al raggiungimento degli obiettivi generali del Servizio o della Direzione.
Essa è espressa dai dirigenti sotto forma di un giudizio sintetico, tra quelli sotto indicati. A ciascun giudizio corrisponde il punteggio convenzionale indicato a fianco di ciascuno.
PIENO = 60
PARZIALE = 40
MARGINALE= 20
INADEGUATO = 5
b) Valutazione di capacità e comportamenti organizzativi:
punteggio massimo attribuibile 20
Capacità dimostrata nel motivare, guidare e valorizzare i propri collaboratori, anche attraverso il coinvolgimento degli stessi ad iniziative e progetti; grado di coerenza e trasparenza nella valutazione dei propri collaboratori;
punteggio massimo parziale attribuibile = 7
Capacità relazionale e di coordinamento, nonché di generare un clima organizzativo favorevole alla produttività anche attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro e mediante la formulazione di utili proposte alla dirigenza circa gli istituti previsti dal contratto;
punteggio massimo parziale attribuibile =7
Orientamento alla cooperazione intersettoriale e contributi all’integrazione tra diversi uffici all’adattamento del contesto di intervento, anche in relazione alla gestione di emergenze e cambiamenti delle modalità operative;
punteggio massimo parziale attribuibile = 6
c) Valutazione delle competenze:
punteggio massimo attribuibile =20
Autonomia, intesa come attitudine dimostrata nel programmare e gestire le proprie attività, nel rispetto delle direttive impartite dai dirigenti, nonché intesa come orientamento al risultato finalizzato agli obiettivi ed alle responsabilità sulla scelta e l’impiego delle risorse;
punteggio massimo parziale attribuibile =7
Impegno, inteso come partecipazione in termini di disponibilità anche in orari non ordinari di servizio;
punteggio massimo parziale attribuibile =7
Competenze aggiuntive (conoscenze tecniche ed informatiche);
punteggio massimo parziale attribuibile =6
VALUTAZIONE COMPLESSIVA:
Le fasce di valutazione applicate sono le seguenti:
FASCIA A: da 81 a 100
punti Ottimo
FASCIA B: da 61 a 80 punti Buono
FASCIA C: da 41 a 60 punti Sufficiente
FASCIA D: da 15 a 40 punti Insufficiente
I Responsabili delle posizioni organizzative che, nel corso dell’anno di riferimento, hanno totalizzato un numero di giornate di presenza inferiore a 150, pur essendo soggetti a valutazione, non sono inseriti in alcuna fascia, in quanto appare impossibile valutarli in modo significativo.
Per punteggi complessivi corrispondenti alla fascia D, l’incarico si intende non riconfermato. Il diritto alla attribuzione dell’indennità di risultato si acquisisce per punteggi complessivi corrispondenti alla fascia A o alla fascia B.
Per punteggi complessivi corrispondenti alla fascia B, la retribuzione di risultato spettante è abbattuta del 10%.
Ciascun Dirigente predispone la valutazione dei Responsabili degli Uffici appartenenti al proprio Servizio, utilizzando la specifica scheda che sarà unita alla circolare esplicativa. Per i Responsabili degli Uffici di Supporto delle Direzioni la valutazione è predisposta dal Direttore competente.
In caso di valutazione annuale complessiva non superiore a 80, prima di procedere alla definitiva formalizzazione il Dirigente è tenuto ad attivare la procedura del contraddittorio prevista dal comma 4 dell’art. 9 C.C.N.L. 31.03.1999, come dettagliatamente disciplinata dall’art. 23 punti 5, 6 e 7 Contratto Collettivo Integrativo Decentrato del 9.3.2000.
Il Comitato di Direzione di cui all’art. 26 L.R. 77/99 esamina il complesso delle valutazioni riferite alla Direzione medesima e propone eventuali suggerimenti (anche inseribili nelle schede) finalizzati al miglioramento delle performances dei singoli responsabili degli Uffici.
Per i Responsabili delle Segreterie degli Organi di direzione
politica, alla valutazione provvede l’organo politico di riferimento e la
stessa non è sottoponibile ad esame.
DECORRENZA E FASE TRANSITORIA:
La presente disciplina avrà decorrenza dall’esercizio 2003, restando inteso che per gli anni 2000 e 2001 la retribuzione di risultato sarà attribuita sulla base delle relazioni consuntive relative agli stessi esercizi, previa eventuale riformulazione delle valutazioni da redigersi su apposite schede che verranno allegate a specifica circolare esplicativa.
Per l’esercizio 2002 le valutazioni saranno redatte sulle schede che la Direzione Risorse Umane, Servizio Amministrazione del Personale, invierà a tutte le strutture interessate.
Servizio Amministrazione del Personale, invierà a tutte le strutture interessate.
L’Aquila, 25.09.2002
La presente proposta, presentata dalla Parte Pubblica, non trova il totale consenso delle OO.SS, per i motivi di seguito verbalizzati dalle stesse. La FNEL RSU è invece favorevole sull’intero testo.
CGIL e RSA ritengono che il peso dato al raggiungimento del risultato deve essere determinante nella valutazione, essendo ciò previsto dalla legge e dal contratto. Nella proposta della Parte Pubblica sono valutate competenze pertinenti alla dirigenza.
CISL e UIL propongono che la valutazione avvenga assegnando l’intero punteggio al rendimento.
LA PARTE PUBBLICA
Illeggibile
LA PARTE SINDACALE
Illeggibile