IL DIRIGENTE

Omissis

DISPONE

        di approvare il regolamento contenente i “Criteri per la erogazione dei contributi per attività culturali, assistenziali e ricreative al personale del Consiglio regionale” adottato dalla Commissione per la gestione delle predette attività il 17 dicembre ‘02:

        di allegare il testo del regolamento al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

        di impegnare la somma stanziata per le finalità di che trattasi pari a Euro 16.649,54 sul capitolo 912006 – f.o. 01 - u.p.b. 001 del bilancio del consiglio regionale per il corrente esercizio finanziario;

        di disporre la pubblicazione del regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

IL DIRIGENTE

Dott. Fausto Fanti


 

CRITERI PER LA UTILIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI PER ATTIVITA’

CULTURALI, ASSISTENZIALI E RICREATIVE AL PERSONALE DEL

CONSIGLIO REGIONALE.

 

PREMESSO CHE:

 

        Il Consiglio regionale, stanzia annualmente a carico del proprio bilancio, una somma da destinare alle attività culturali, assistenziali e ricreative del proprio personale;

        L’art. 55 del CCNL del 14/09/2000, prevede che la gestione delle predette attività sia affidata ad un organismo formato dai rappresentanti dei dipendenti, in conformità a quanto previsto dall’art. 11 della legge n. 300/1970.

        I principi contenuti nel citato art. 11 della legge n. 300/1970, pur in assenza di un espresso richiamo contrattuale, possono essere applicati anche per il personale dell’area dirigenziale che, nella previgente normativa, è sempre stato destinatario delle predette attività.

        L’organismo di che trattasi è stato costituito con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 92 del 26.11.2002, integrata con successiva delibera n. 101 del 10.12.2002, con la denominazione: “Commissione per la gestione delle attività culturali, assistenziali e ricreative del personale del Consiglio regionale" di seguito denominata più semplicemente Commissione.

 

La Commissione riunitasi il 17 dicembre 2002, alle ore 10,30 nelle persone dei Signori:

Evangelista Ivana

Gianfranco Di Matteo

Fausto Fanti

Cristina Marchesi

Vicentina Terio

approva il regolamento contenente i “Criteri per l’erogazione dei contributi per le attività culturali, assistenziali e ricreative per il personale del Consiglio regionalenel testo allegato.


 

REGOLAMENTO

 

CRITERI PER LA UTILIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ CULTURALI, ASSISTENZIALI E RICREATIVE AL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE.

 

ART. 1

DESTINATARI

 

Destinatari degli interventi di cui all’art. 2 sono:

a)      Personale e Dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze del Consiglio regionale;

b)      Personale comandato da altre amministrazioni a condizione che l’Ente di provenienza non preveda l’erogazione di analoghi benefici;

c)      Personale del Consiglio regionale in quiescenza.

 

ART. 2

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

 

La Commissione approva annualmente i programmi di intervento, nell’ambito delle risorse disponibili, che vertono sulle seguenti tipologie:

·  ATTIVITA’ CULTURALI, finalizzate alla erogazione di borse di studio per gli orfani ed i figli dei dipendenti in servizio ed in pensione;

·  ATTIVITA’ ASSISTENZIALI, finalizzate all’erogazione di contributi:

 

a)      su spese per farmaci;

b)      su protesi e/o cure specialistiche;

c)      su spese per ricoveri ospedalieri;

d)      per morte del dipendente in attività di servizio;

·  ATTIVITÀ RICREATIVE, finalizzate all’erogazione di contributi sugli abbonamenti relativi a rassegne o stagioni teatrali, musicali e cinematografiche, nonché sulla partecipazione a viaggi organizzati dai CRAL del Consiglio e della Giunta.

Le risorse annualmente disponibili sono ripartite tra le tre tipologie sulla base delle seguenti percentuali:

        Attività Culturali30%

        Attività assistenziali40%

       Attività ricreative      30%

 

Le eventuali economie di spesa che si verificano annualmente nelle graduatorie di ognuna delle tipologie di intervento possono essere utilizzate per compensare le maggiori richieste di altre attività, dopo aver soddisfatto le domande relative alle diverse graduatorie della medesima tipologia.

 

ART. 3

ATTIVITÀ CULTURALI

 

1)      La Commissione approva annualmente i criteri per l’attribuzione delle borse di studio e a tal fine predispone uno specifico bando di concorso formalizzato con atto del Dirigente del Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane del Consiglio regionale. Il bando è pubblicato sul B.U.R.A. .

 

ART. 4

ATTIVITÀ ASSISTENZIALI

 

1)       Gli interventi a carattere assistenziale sono disciplinati come segue:

2)      Nel caso in cui il dipendente nel corso di un anno abbia dovuto sostenere spese per farmaci per un importo superiore a Euro 500,00, si interviene con un contributo a fondo perduto pari al:

 

        20% della somma spesa e per un massimo di Euro 600,00 per nuclei familiari con un reddito complessivo fino a Euro 25.000,00;

        15% della somma spesa e per un massimo di Euro 500,00 per nuclei familiari con un reddito complessivo compreso tra 25.000,01 e 40.000,00 Euro;

        10% della somma spesa e per un massimo di Euro 400,00 per nuclei familiari con un reddito complessivo oltre 40.000,00 Euro.

 

3)      Le spese devono riguardare farmaci, per i quali non sia prevista la somministrazione gratuita, regolarmente prescritti dal medico curante. Tale intervento è compatibile con altri contributi non regionali, fino alla concorrenza delle spese sostenute. Sono escluse le spese per i ticket.

 

4)      Nel caso in cui il dipendente abbia sostenuto spese per protesi e/o cure specialistiche, per un ammontare a suo diretto carico superiore a Euro 600,00, si interviene con un contributo fino al:

        65% della somma eccedente con un massimo di Euro 1550,00 per nuclei familiari con un reddito complessivo fino a 25.000,00

        50% della somma eccedente con un massimo di Euro 1000,00 per i nuclei familiari con un reddito complessivo compreso tra 25.000,01 e 40.000,00 Euro.

        35% della somma eccedente con un massimo di Euro 750,00 per i nuclei familiari con un reddito complessivo oltre 40.000,00 Euro.

 

5)      L’intervento è compatibile con altri contributi non regionali, fino alla concorrenza delle spese sostenute.

6)      Nel caso di ricovero ospedaliero in Italia e/o all’estero, o in cliniche private sul territorio nazionale, per interventi chirurgici (esclusa la chirurgia estetica) e/o per cure riabilitative, non erogabili dal S.S.N., nei tempi richiesti dalla particolare patologia, si interviene con un contributo del:

 

        65% della spesa effettivamente sostenuta dal dipendente (al netto dei contributi o rimborsi o indennità comunque percepiti o da percepire per lo stesso titolo), per un massimo di Euro 10.300,00, per nuclei familiari con un reddito complessivo fino a Euro 25.000,00,

        50% della spesa effettivamente sostenuta dal dipendente (al netto dei contributi o rimborsi o indennità comunque percepiti o da percepire per lo stesso titolo), per un massimo di Euro 8.500,00, per nuclei familiari con un reddito complessivo compreso tra 25.000,01 e 40.000,00 Euro.

        35% della spesa effettivamente sostenuta dal dipendente (al netto dei contributi o rimborsi o indennità comunque percepiti o da percepire per lo stesso titolo), per un massimo di Euro 7.000,00, per nuclei familiari con un reddito complessivo oltre 40.000,00 Euro.

7)      La spesa effettivamente sostenuta comprende:

 

        le spese di ricovero ospedaliero;

        le prestazione per le cure;

        le spese di viaggio comprese quelle di accompagnamento, per una sola persona;

        le spese giornaliere per vitto ed alloggio .dell’accompagnatore, fino ad un massimo di Euro 100,00.

        Sono escluse eventuali ed ulteriori spese accessorie non direttamente attinenti alle terapie.

 

8)      Sono esclusi dal presente beneficio i dipendenti che hanno richiesto ed ottenuto rimborsi ai sensi della L.R. 29 agosto 1977, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni.

9)      Gli interventi di cui ai, punti 2), 4), 6), del presente articolo possono essere concessi per non più di due volte nell’arco di un triennio e sono estesi ai familiari conviventi, nonché ai figli non conviventi privi di reddito.

10)  Nel caso di morte del dipendente in attività di servizio:

 

a)      Se il dipendente non ha maturato diritto alla pensione, si interviene con un contributo di Euro 5.000,00 in favore del coniuge superstite e di euro 2.500,00 per ciascun figlio minore o studente privo di reddito fino a 26 anni di età, elevabile a 5.000,00 per il 1° dei figli in caso di assenza del coniuge.

b)      In tutti gli altri casi si interviene con un contributo pari al:

·   50% delle spese funerarie sostenute dalla famiglia, per un massimo di Euro 3.500,00.

 

11)  Qualora le disponibilità relative agli interventi di carattere assistenziale non dovessero consentire il soddisfacimento di tutte le istanze, si assicura l’eventuale intervento relativo al punto 10) e per gli altri punti si provvede a formulare una graduatoria per il finanziamento, in base al reddito del nucleo familiare (vedi art. 7), soddisfacendo prioritariamente le situazioni di reddito più basse.

 

ART. 5

ATTIVITÀ RICREATIVE

 

1)      Il Consiglio regionale aderisce alle convenzioni stipulate dalla Giunta regionale con le Organizzazioni operanti nei settori teatrale, musicale e cinematografico, al fine di favorire la partecipazione dei dipendenti alle attività ricreative di cui al precedente articolo 2.

2)      Sul prezzo di ogni abbonamento è riconosciuto un contributo del 50% fino ad un massimo di Euro 62,00 per ogni dipendente.

3)      Il dipendente può usufruire della predetta agevolazione per una sola volta nell’ arco dell’anno.

4)      La Regione contribuisce altresì all’organizzazione di viaggi da parte di organismi del personale, riconoscendo ad ogni dipendente, a domanda, un contributo pari al 30% e, comunque, fino ad un massimo di Euro 180,00. Non si ha diritto al beneficio, qualora il contributo spettante sia inferiore a Euro 10,00.

5)      La presente agevolazione è alternativa a quella di cui al comma 1 del presente articolo e può essere fruita per una sola volta nell’arco di un anno.

6)      I contributi di cui al presente articolo sono estesi ai familiari conviventi, nonché ai figli non conviventi privi di reddito: in tali casi è richiesta la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante lo stato di famiglia per i primi, e attestante la situazione reddituale per i secondi.

 

7)      Qualora le disponibilità relative agli interventi di carattere ricreativo non dovessero consentire il soddisfacimento di tutte le istanze, si provvede a formulare una graduatoria di priorità per il finanziamento, in base al reddito del nucleo familiare (vedi art. 7), soddisfacendo prioritariamente le situazioni di reddito più basse.

 

ART. 6

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

1)       

1)      Le richieste di intervento devono essere presentate dagli interessati alla Direzione Attività Amministrativa - Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane del Consiglio regionale, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento. Fa fede la data del timbro postale con cui è stata inviata l’istanza oppure, per le domande consegnate a mano, il protocollo di acquisizione agli atti dell’ufficio.

2)      La documentazione relativa è considerata ammissibile esclusivamente se reca la data dell’anno per il quale è richiesto il beneficio.

3)      Per tutti i tipi di intervento deve essere allegata la dichiarazione di cui all’art. 7 comma 1.

4)      Il personale comandato da altre Amministrazioni deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale afferma che l’Ente di provenienza non prevede l’erogazione di analoghi benefici.

5)      In relazione a ciascuna tipologia di intervento deve inoltre essere allegata la seguente documentazione:

 

Per la tipologia di cui all’art. 4, comma 2:

        prescrizione medica-

        fatture o scontrini attestanti l’acquisto;

        dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la corrispondenza degli scontrini ai farmaci prescritti nel certificato medico;

        dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante altri eventuali benefici non regionali.

 

Per la tipologia di cui all’art. 4, comma 4:

        fattura quietanza;

        dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante altri eventuali benefici non regionali.

 

Per la tipologia di cui all’art. 4, comma 6:

        certificato Autorità Sanitaria comprovante la natura del ricovero;

        fatture o altro documento fiscalmente idoneo a comprovare le spese sostenute;

        dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante altri eventuali benefici non regionali;

        per i ricoveri all’estero il dipendente deve dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, di aver richiesto o aver richiesto e non ottenuto ovvero aver ricevuto rimborsi ai sensi della L.R. 53/77.

 

Per la tipologia di cui all’art. 4, comma 10, lett. a), deve essere presentata la seguente documentazione a cura del coniuge superstite o dei figli minori o studenti fino a 26 anni privi di reddito:

        dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’avvenuto decesso;

        dichiarazione che il dipendente non ha maturato il diritto a pensione;

Per la tipologia di cui all’art. 4, comma 10, lett. b):

        dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’avvenuto decesso;

        fatture o altro documento fiscalmente idoneo a comprovare le spese sostenute;

 

Per la tipologia di cui all’art. 5:

        Ricevuta di pagamento dell’abbonamento o del viaggio.

 

ART. 7

REDDITO DA DICHIARARE E CORRETTIVI

 

1)      Per tutte le tipologie di intervento contemplate nel presente regolamento il dipendente deve presentare apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il reddito del nucleo familiare relativo all’anno per il quale si riferisce l’intervento stesso e la composizione del nucleo familiare, con la eventuale specificazione, per i figli maggiorenni fino a 26 anni di età, della qualità di studente privo di reddito.

2)      Ai fini dell’individuazione della fascia di “reddito complessivo” e del corrispondente contributo spettante, al reddito familiare dichiarato sono apportati i seguenti correttivi:

        Euro 2.000,00 in meno per ogni componente il nucleo familiare oltre al primo, elevabile a Euro 2.500,00 per ciascun figlio minore o studente privo di reddito fino a 26 anni di età.

 

3)      Il medesimo correttivo è apportato nel caso sia necessario ricorrere a graduatorie per insufficienza di fondi.