STATUTO COMUNE DI SALLE

 

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

 

Art. 1 Autonomia del Comune

Art. 2 Sede

Art. 3 Territorio

Art. 4 Stemma — Gonfalone — Fascia tricolore — Distintivo del Sindaco

Art. 5 Statuto comunale

Art. 6 Pari opportunità

Art. 7 Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.

Art. 8 Tutela dei dati personali

 

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

 

Capo I

CONSIGLIO COMUNALE

 

Art. 9 Elezione, composizione e durata

Art. 10 Prerogative delle minoranze consiliari

Art. 11 I Consiglieri

Art. 12 Prima seduta del Consiglio

Art. 13 Funzionamento del Consiglio e decadenza dei consiglieri

Art. 14Sessioni del Consiglio

Art. 15 Esercizio della potestà regolamentare

Art. 16 Commissioni consiliari permanenti

Art. 17 Costituzione di commissioni speciali

Art. 18 Indirizzi per le nomine e le designazioni

 

Capo II

GIUNTA E SINDACO

 

Art. 19 Elezione e competenze del Sindaco

Art. 20 Linee programmatiche

Art.21 Dimissioni del Sindaco

Art. 22 Vice Sindaco

Art. 23 Delegati del Sindaco

Art. 24 Divieto generale di incarichi e consulenze — Obbligo di astensione

Art. 25 Nomina della Giunta

Art. 26 La Giunta - Composizione e Presidenza

Art. 27 Competenze della Giunta

Art. 28 Funzionamento della Giunta

Art. 29 Cessazione dalla carica di assessore

Art. 30 Decadenza della Giunta — Mozione di sfiducia

 

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

 

Capo I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI — RIUNIONI — ASSEMBLEE — CONSULTAZIONI — ISTANZE E PROPOSTE

 

Art. 31 Partecipazione dei cittadini

Art. 32 Riunioni e assemblee

Art. 33 Consultazioni

Art. 34 Istanze e proposte

Capo II

REFERENDUM

Art. 35 Azione referendaria

Art. 36 Disciplina del referendum

Art. 37 Effetti del referendum

 

Capo III

DIFENSORE CIVICO

 

Art . 38 Istituzione dell’ufficio

Art. 39 Nomina - Funzioni - Disciplina

 

TITOLO IV

ATTIVITA’AMMINISTRATIVA

 

Art. 40 Albo Pretorio

Art. 41 Svolgimento dell’attività amministrativa

 

TITOLO V

PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA’

 

Art. 42  Demanio e patrimonio

Art. 43 Ordinamento finanziario e contabile

Art. 44 Revisione economico —finanziaria

 

TITOLO VI

I SERVIZI

Art. 45 Forma di gestione

Art. 46 Gestione in economia

Art. 47 Aziende speciali

Art. 48 Istituzioni

Art. 49 Società

Art. 50 Concessione a terzi

 

 

TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE

ACCORDI DI PROGRAMMA

 

Art. 51 Convenzioni

Art. 52 Accordi di programma

 

TITOLO VIII

VIOLAZIONI ALLE NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE DEL SINDACO

 

Art. 53 Violazioni alle norme dei regolamenti comunali ed alle ordinanze del sindaco

TITOLO IX

UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

 

Art. 54 Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Art. 55 Ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 56 Organizzazione del personale

Art. 57 Stato giuridico e trattamento economico del personale

Art. 58 Incarichi esterni

Art. 59 Segretario Comunale - Direttore generale

Art. 60 Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 61 A vocazione

 

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62 Entrata in vigore

Art. 63 Modifiche dello statuto


TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

 

Art. 1

Autonomia del Comune

1.   Il Comune è l’ente espressione della comunità locale, dotato di autonomia costituzionalmente garantita.

2.   Il Comune rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto delle leggi e secondo i principi dell’ordinamento della Repubblica.

3.   Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria. E’ titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

4.   Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l’attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale.

5.   Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi d’interesse della comunità locale. Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull’attività dell’ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità.

Art. 2

Sede

1.   La sede del Comune è sita in Piazza Beato Roberto. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2.   Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3.   Gli organi e le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune.

 

Art. 3

Territorio

 

1.   Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall‘Istituto Nazionale di Statistica, si estende per Kmq. 2 1.61 e confina con i comuni di Caramanico Terme, Bolognano e con il territorio della provincia dell‘Aquila.

 

Art. 4

Stemma — Gonfalone — Fascia tricolore — Distintivo del Sindaco

1.   Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente statuto.

2.   La fascia incolore, che è il distintivo del Sindaco è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

3.   L’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4.   L’uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

 

Art. 5

Statuto comunale

1.   Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.

2.   Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure di seguito stabilite nel rispetto della legge.

3.   Le modifiche dello Statuto sono precedute da idonee forme di consultazione; sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese, con votazioni separate sui singoli articoli e votazione complessiva finale o , sull'intero testo, previa votazione del consiglio.

4.   Le modifiche d’iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati. Anche alle modifiche dello Statuto si applicano le procedure e le modalità di adozione ed approvazione previste dalla legge.

5.   Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio effettuata secondo la legge. Il medesimo procedimento si applica alle modifiche statutarie.

6.   Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

7.   Lo statuto deve essere a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede Comunale.

 

Art. 6

Pari opportunità

Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a.   riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 36, comma 3, lett. C), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e s. m. L 'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b.   adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della funzione pubblica;

c.   garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d.   adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri —Dipartimento della funzione pubblica.

e.   Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, trova applicazione il  successivo articolo 25 concernente la nomina di detto organo.

 

Art. 7

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate

1.   Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l’azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, tra la normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art.34 del d.lgs. n. 267/00 dando priorità agli interventi di riqualifìcazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2.   Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi  a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

3.   All'interno del comitato è istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate e i loro familiari.

 

Art. 8

Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e s.m..

 

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

(Consiglio — Giunta — Sindaco)

 

Capo I

CONSIGLIO COMUNALE

 

Art. 9

Elezione, composizione e durata

1.   Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e da n. dodici Consiglieri.

2.   L’elezione del consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge o – in mancanza – dal presente statuto. In particolare non costituisce causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Sindaco, assessore - (anche esterno) -, consigliere Comunale, l’espletamento di incarichi o di funzioni conferite ad Amministratori del comune di Salle (Sindaco, consigliere comunale, Assessore – anche se esterno), presso Enti, Istituzioni, Aziende, consorzi e società di capitali alla cui costituzione o al cui funzionamento partecipi il Comune stesso in forma o quota minoritaria.

3.   Il consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.

4.   I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

5.   Il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

6.   Il regolamento sul funzionamento del Consiglio determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

7.   Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.

8.   Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco. Al Presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e dell’attività del Consiglio. Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere anziano. Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di voti, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri .

9.   Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.       Il consiglio deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, e secondo le forme ed i tempi stabiliti dalla legge. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio. La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità. Il regolamento disciplina le modalità ed il procedimento di tale decadenza nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto.

10. Dopo l’indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell’organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.

11. I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.

12. In occasione delle riunioni del Consiglio sono esposte all’esterno dell’edificio in cui si tiene l’adunanza oltre alla bandiera recante lo stemma civico, e quella recante lo stemma regionale, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell’Unione europea per il tempo in cui l’Organo esercita le proprie funzioni ed attività.

13. Nella sala in cui si tiene il Consiglio è esposto il Gonfalone.

 

Art. 10

Prerogative delle minoranze consiliari

1.   Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l’effettivo esercizio dei poteri di controllo e del diritto d’informazione sull’attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.

2.   Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento.

3.   Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall’ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno.

Art. 11

I Consiglieri

1.   I Consiglieri Comunali rappresentano l’intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.

2.   Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

3.   I Consiglieri hanno diritto d’iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.

4.   I Consiglieri hanno potere ispettivo sull’attività della Giunta e degli uffici e servizi dell’Ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.

5.   Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono discusse all’inizio di ciascuna seduta consiliare o, su decisione del Presidente del Consiglio, in sessioni distinte da quelle destinate alla trattazione degli argomenti di natura amministrativa.

6.   Ad esse deve essere data risposta nel termine massimo di trenta giorni.

7.   Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici comunali, previa presentazione di richiesta scritta, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell’espletamento del mandato.

Art. 12

Prima seduta del Consiglio

1.   La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell’invito di convocazione.

2.   E’ presieduta dal Sindaco o - in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto - dal Consigliere consenziente che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.

3.   Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l’Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco.

4.   La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, la costituzione e nomina delle commissioni consiliari permanenti e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Art. 13

Funzionamento del Consiglio e decadenza dei consiglieri

1.   Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell‘atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti

2.   Il responsabile dell’ufficio finanziario e contabilità provvede a dare comunicazione attraverso una nota da pubblicarsi presso l’Albo pretorio dell’avvenuta deliberazione relativa al bilancio annuale di previsione assicurando agli interessati la conoscenza dei contenuti significativi e caratterizzanti.

3.   Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a.   gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai Consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:

- Settantadue ore prima per le convocazioni in seduta ordinaria;

- Quarantotto ore prima per le convocazioni in seduta straordinaria;

- Ventiquattro ore prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;

b.   nessuno argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della Presidenza, un‘adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all‘ordine del giorno sono trasmesse al Presidente del Consiglio, da parte del responsabile del servizio, almeno ventiquattro ore prima della seduta;

c. prevedere, per la validità delle sedute, la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati (escludendo dal calcolo il Sindaco), successivamente il regolamento stabilirà il numero necessario per le sedute di prima e seconda convocazione.

d. richiedere per l’approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei Consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

e. riservare al Presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

f.    fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza ed alle opposizioni, per le repliche e per le dichiarazioni di voto:

g.   indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta.

2.   In riferimento alla lett. c) del comma 1, il numero dei consiglieri per la validità delle sedute di prima convocazione resta fissato in numero sette consiglieri e per quelle di seconda convocazione in quattro consiglieri, salvo eventuali diverse indicazioni stabilite dal successivo regolamento.

3.   In pendenza dell’approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista sono:

-    per il gruppo di maggioranza: il Consigliere indicato dalla maggioranza;

-    per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.

4.   La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, dà luogo all’avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro quindici giorni dalla notifica dell’avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della deliberazione è notificata al ‘interessato entro dieci giorni.

5.   Ai Consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari.

Art. 14

Sessioni del Consiglio

1.   Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2.   Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

-    per 1’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio precedente;

-    per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all’ari. 193 del D.Lgs.n. 267/2000 per l’approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.

3.   Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 15

Esercizio della potestà regolamentare

1    .Il Consiglio e la Giunta comunale, nell’esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2.   I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all’albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l’avviso del deposito.

3.   I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

 

Art. 16

Commissioni consiliari permanenti

1.   Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2.   La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3.   I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

 

Art. 17

Costituzione di commissioni speciali

1.   Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2.   Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell’articolo precedente.

3.   Con l’atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d’indagine.

4.   La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei Consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5.   La commissione d’indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6.   La commissione speciale, insediata dal Presidente del Consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del Presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell’opposizione.

7.   Il Sindaco o l’Assessore dallo stesso delegato risponde, entro trenta giorni, alle interrogazioni, e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinati dal regolamento consiliare.

Art. 18

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1.   Il Consiglio comunale è convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco conferirà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2.   Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3.   Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

Capo II

GIUNTA E SINDACO

 

Art. 19

Elezione e competenze del Sindaco

1.   Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

2.   Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta d ‘insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

3.   Le competenze del Sindaco sono disciplinate dalla legge.

 

Art. 20

Linee programmatiche

1.   Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco al Consiglio entro sessanta giorni dall’insediamento, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità. Il documento programmatico sulle linee programmatiche dell’azione di governo dell’ente deve essere messo a disposizione dei consiglieri almeno dieci giorni prima della seduta di illustrazione al Consiglio, affinché possano avanzare indicazioni, emendamenti, integrazioni e direttive.

 

Art. 21

Dimissioni del Sindaco

1.   Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all ‘ufficio protocollo generale del Comune.

2.   Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

 

Art. 22

Vice Sindaco

1.   Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio delle funzioni.

2.   In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l’assessore più anziano di età.

3.   Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino all’elezione del nuovo Sindaco.

 

Art. 23

Delegati del Sindaco

Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli assessori, l’esercizio delle proprie attribuzioni. L’atto di delega – in forma scritta obbligatoria – indica l’oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.

La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco - anche dopo aver rilasciato delega - può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.

La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell’interesse dell’Amministrazione.

 

Art. 24

Divieto generale di incarichi e consulenze — Obbligo di astensione

Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato  assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

E’ fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell’Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.

I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell’ambito del territorio comunali

Tutti gli amministratori hanno altresì l’obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell’atto e specifici interessi degli amministratori o di loro partenti ed affini fino al quarto grado.

 

Art. 25

Nomina della Giunta

1.   Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il  Vice Sindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.

2.   I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:

-          essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;

-          non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco

3.      La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

4.      Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

 

Art. 26

La Giunta - Composizione e Presidenza

1.   La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero massimo di quattro assessori, compreso il Vice Sindaco. Il Sindaco discrezionalmente fissa il numero degli assessori in base alle esigenze amministrative.

2.   Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di uno. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative e partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

3.   I componenti la Giunta comunale competenti in materia urbanistica, di edilizia e di lavori  pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

 

Art. 27

Competenze della Giunta

1.   La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali

2.   La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

3.      L’autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la Magistratura giudicante ed il grado di giudizio, è di competenza della Giunta.

 

Art. 28

Funzionamento della Giunta

1.   L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2.   La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all’ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3.   Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4.   Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge. L’eventuale votazione segreta dovrà risultare dai verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

Art. 29

Cessazione dalla carica di assessore

1.   Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non ncessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2.   Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone comunicazione al Consiglio.

3.   Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

 

Art. 30

Decadenza della Giunta — Mozione di sfiducia

1.   Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

2.   Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3.   La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le ventiquattro ore successive.

4.   La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

5.   Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

6.   Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

 

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

 

Capo I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI — RIUNIONI — ASSEMBLEE — CONSULTAZIONI — ISTANZE E PROPOSTE

 

Art. 31

Partecipazione dei cittadini

1.   Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività politico-amministrativa, economica, culturale e sociale della comunità. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2.      Nell’esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni sociali.

3.   Ai fini di cui al comma precedente l’Amministrazione comunale favorisce:

-    le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;

- l’iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4.      L’Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5.   Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall’apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell‘osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7.8.90, n. 241

Art. 32

Riunioni e assemblee

1.   Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2.      L’Amministrazione comunale facilita il libero svolgimento delle attività, di cui al comma precedente, mettendo, eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei.

3.   Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4.   Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

-    per la formazione di comitati e commissioni;

-    per dibattere problemi; e per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

 

Art. 33

Consultazioni

1.   Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o per richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti e le forze sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2.      Consultazioni, nelle forme previste nell‘apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3.   I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4.   I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

 

Art. 34

Istanze e proposte

1.   Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2.   Il Consiglio comunale e la Giunta, entro trenta giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell’istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.

3.   Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da venti elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

 

Capo II

REFERENDUM

 

Art. 35

Azione referendaria

1    .Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2.   Non possono essere indetti referendum:

-    in materia di tributi locali e di tariffe;

-    su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

-    su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

3.   I soggetti promotori del referendum possono essere:

-    il dieci per cento del corpo elettorale;

-    il Consiglio comunale.

4.   I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

 

Art. 36

Disciplina del referendum

1.   Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2.   In particolare il regolamento deve prevedere:

-    i requisiti di ammissibilità;

-    i tempi;

-    le condizioni di accoglimento;

-    le condizioni di accoglimento;

-    le modalità organizzative;

-    i casi di revoca e sospensione;

-    le modalità di attuazione.

Art. 37

Effetti del referendum

1.   Il quesito sottoposto referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi

2.   Se l’esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3.   Entro lo stesso termine, se l’esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull‘oggetto del quesito sottoposto a referendum.

 

Capo III

DIFENSORE CIVICO

 

Art. 38

Istituzione dell’ufficio

1.   Nei limiti delle capacità di spesa, è istituito nel Comune l’ufficio del “difensore civico” quale garante del buon andamento, dell‘imparzialità, della tempestività e della correttezza dell’azione amministrativa.

2.   Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell‘ordinamento vigente.

 

Art. 39

Nomina - Funzioni - Disciplina

1.   Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.

2.   Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della Provincia per l’istituzione dell’Ufficio del difensore civico. L’organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti saranno disciplinati nell’accordo medesimo e inseriti nell’apposito regolamento.

 

TITOLO IV

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

 

Art. 40

Albo Pretorio

1.   E’ istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, I ‘albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2.   La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi in modo chiaro.

 

Art. 41

Svolgimento dell’attività amministrativa

1.   Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2.   Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3.   Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

 

TITOLO V

PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA’

 

Art. 42

Demanio e patrimonio

1.   Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 12. comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.

2.   Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

 

Art. 43

Ordinamento finanziario e contabile

1.      L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2.   Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 108 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche e integrazioni.

 

Art. 44

Revisione economico —finanziaria

1.   La revisione economico — finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2.   Il regolamento di cui al comma 2 del precedente ari. 42, disciplinerà, altresì, che l’organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

 

TITOLO VI

I SERVIZI

 

Art. 45

Forma di gestione

1.   Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2.   La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

3.   La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

In economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un ‘istituzione o un azienda;

In concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociali;

A mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza

economica ed imprenditoriale;

A mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

A mezzo di società per azioni o a responsabilità  limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto nei successivi articoli.

 

Art. 46

Gestione in economia

1.      L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2.   La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

 

Art. 47

Aziende speciali

1.   Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un’azienda speciale dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.

2.   Sono organi dell’azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

-    Il consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

-    Il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti al precedente punto;

-    I1 direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell’azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo statuto dell’azienda può prevedere condizioni e modalità per i ‘affidamento dell’incarico di direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

3.   Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l’azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell’azienda speciale.

4.   Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente dell’azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amm.ne comporta la decadenza dell’intero consiglio di amm.ne con effetto dalla nomina del nuovo consiglio di amm. ne.

5.      L’ordinamento dell’azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

6.      L’organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall’azienda stessa, con proprio regolamento.

7.   L’azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

8.   Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

9.   Lo statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

 

Art. 48

Istituzioni

1.   Per l’esercizio dei servizi sociali, culturali e educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2.   Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amm.ne è stabilito con l’atto istituivo, dal Consiglio comunale.

3.   Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall’art. 46 per le aziende speciali.

4.   Il direttore dell’istituzione è / ‘organo al quale compete la direzione gestionale dell’istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall’organo competente in seguito a pubblico concorso.

5.      L’ordinamento e i/ funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, di efficienza, economicità ed hanno l’obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l‘equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6.   Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e veridica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7.   L’organo di revisione economico -~ finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

 

Art. 49

Società

1.   Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal ‘ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2.   Per l’esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi del/a vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lett. e), dell’ari. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142. e anche in deroga a quanto previsto dall’art. 9, primo comma, lett. d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall’art. 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

3.   Per l’applicazione del comma 2, si richiamano le disposizioni di cui al/a legge 23 dicembre 1992, n. 498, e del relativo regolamento approvato con DPR 16 settembre 1996, n. 533, e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 50

Concessione a terzi

1.   Qualora ricorrano condizioni tecniche come l’impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili  o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2.   La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l’oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l’aspetto sociale.

 

TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE

ACCORDI DI PROGRAMMA

 

Art. 51

Convenzioni

1.   Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri Comuni e con la Provincia.

2.   Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

 

Art. 52

Accordi di programma

1.   Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione,  l‘azione integrata e coordinata di Comuni, di Provincie e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

 

TITOLO VIII

VIOLAZIONI ALLE NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE DEL SINDACO

 

Art. 53

Violazioni alle norme dei regolamenti comunali ed alle ordinanze del sindaco

1.   Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le violazioni alle norme dei regolamenti comunali sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad euro 26 e non superiore ad euro 5164,56.

2.   Con la stessa sanzione sono punite le violazioni al dispositivo delle ordinanze del sindaco emesse in conformità delle leggi e dei regolamenti.

3.   Il sindaco, con proprio provvedimento, determina i limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna fatti specie violativa alle norme dei regolamenti comunali ed al dispositivo di ogni singola ordinanza, osservando quanto disposto dal comma 2, dell’art. 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4.   Il sindaco, con proprio provvedimento, provvede all’aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente comma ogni due anni in misura pari all’intera variazione accertata dall’Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatosi nel precedente biennio. Il provvedimento del sindaco di aggiornamento delle sanzioni amministrative viene emanato entro il 1 dicembre dell’anno e pubblicato all’albo pretorio per quindici giorni e produce i suoi effetti dal 1 gennaio dell’anno successivo.

5.   Il provvedimento del sindaco di cui al comma 3 è pubblicato all’albo pretorio e produce i propri effetti il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione.

6.   Per l’accertamento delle violazioni alle norme dei regolamenti comunali ed al dispositivo delle ordinanze del sindaco e per l’applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie si applicano i principi, i criteri e le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

7.   I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento spettano al comune.

 

TITOLO IX

UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

 

Art. 54

Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

 

1    Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolto, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. e successive modifiche e integrazioni.

 

Art. 55

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1.      Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell’art.. 2, comma 1, lett. c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinare disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2.      Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all‘organizzazione e gestione del personale, nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i suoi/imiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

 

Art. 56

Organizzazione del personale

1.   Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall’ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento del/a funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2.   Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3.   Alle finalità previste dal comma I sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

 

Art. 57

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1    .Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

 

Art. 58

Incarichi esterni

1.   La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2.   Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell‘ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al precedente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da un’indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e le eventuali indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e de/personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi ne/le situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’ari. 45 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

3.   Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all’ari. 11 del D.Lgs. 25  febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal D.Lgs. 3febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

 

Art. 59

Segretario Comunale - Direttore generale

1.   Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

2.   Il regolamento comunale sull‘ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l‘esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

3.   Al Segretario comunale possono conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore genera/e ai sensi di quanto previsto dall‘art. 108 del D.lgs. n. 267/00. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dallo stesso art. 108 di cui al D.Lgs. n. 267/00. Allo stesso è corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.

4.   E’ data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario comunale le funzioni (tutte o parti di esse) di cui all’art. 107,del citato D.Lgs. n. 267/00.

 

Art. 60

Responsabili degli uffici e dei servizi

1.   Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

2.   Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell’ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell’ente:

-    La presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

-    La responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;

-    La stipulazione dei contratti;

-    Gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l ‘assunzione di impegni di spesa;

-    Gli atti di amministrazione e gestione de/personale;

-    I provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi compresa le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

-    Tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrazioni previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

-    Le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

-    Gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;

- L’adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle materie indicate dall’art54 D.Lgs. n. 267/00;

- L’emissione di provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune.

2.   I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa e de/l’efficienza della gestione.

3.   Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente da/la loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

4.   Le funzioni di cui al presente articolo, inoltre, sono automaticamente di competenza del Segretario comunale qualora il Responsabile del Servizio sia assente dall’ufficio.

 

Art. 61

Avocazione

1.   Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.

 

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 62

Entrata in vigore

1.   Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2.   Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio del Comune.

 

Art. 63

Modifiche dello statuto

1.   Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifìche approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2.   Nella stessa seduta può aver luogo una sola votazione.

3.   L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei Comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.