LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (CE) n. 1493 /1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/99, in particolare in ordine al potenziale produttivo;

Rilevato che ai sensi del combinato disposto degli articoli n. 3, paragrafo 2, del Reg. 1493/99 e n. 3, paragrafo 9 del Reg. 1227/00, le Regioni possono concedere diritti di nuovo impianto per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate (DOC e DOCG) o di vini designati mediante indicazione geografica tipica (IGT), nell’ambito del quantum di superficie assegnato a ciascuna Regione e qualora risulti che la produzione di tali vini è inferiore alla domanda di mercato;

Visto il Decreto Ministeriale n. 33576 del 19.10.2000 con il quale sono stati ripartiti tra le Regioni e Province Autonome i diritti d’impianto nuovamente creati di cui all’art. 6 del Reg. (CE) 1493/99 (per l’Italia Ha 12.933), fissando per l’Abruzzo in Ha. 613 la superficie complessiva che può essere destinata a nuovi impianti viticoli per la produzione di vini DOC, DOCG ed IGT;

Vista la propria precedente deliberazione n. 81 del 13.02.2001 recante “Modalità applicative delle disposizioni comunitarie previste dai Regolamenti (CE) n. 1493/99 e n. 1227/00 in materia di potenziale produttivo del comparto viticolo della Regione Abruzzo”;

Visto in particolare il punto 9, terzo paragrafo, lettera b) col quale si è inteso di assegnare alla Riserva regionale dei diritti d’impianto quelli nuovamente creati. ed attribuiti alla Regione successivamente alla campagna vitivinicola 2000-2001 (ovverosia di non assegnare alla Riserva i 613 ettari di cui trattasi);

Ritenuto pertanto di dover procedere all’assegnazione a titolo gratuito dei diritti d’impianto nuovamente creati attribuiti alla Regione Abruzzo (Ha. 613) mediante un Bando pubblico predisposto dalla Direzione Agricoltura, sulla base dei criteri fissati dal punto 4.2 della deliberazione n. 81/2001;

Visto infine l’articolo 3 della L.R. 29/1996, per il quale la Giunta Regionale può affidare all’Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo (ARSSA) compiti specifici riferiti all’attuazione di disposizioni comunitarie o nazionali;

Considerato necessario, tenuto conto degli attuali carichi di lavoro dei Servizi Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura (SIPA), affidare all’ARSSA i compiti istruttori specificati nel Bando per l’attuazione dell’intervento in oggetto;

Visto il “Bando per l’assegnazione dei diritti d’impianto nuovamente creati per vigneti destinati alla produzione di vini DOC, DOCG ed IGT nella Regione Abruzzo-Regolamenti (CE) nn. 1493/99 e 1227/00”, predisposto dalla Direzione Agricoltura, foreste e sviluppo rurale;

 

Preso atto che il Direttore regionale e il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato. apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento, ne attestano la regolarità e legittimità;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

-    di approvare l’allegato “Bando per l’assegnazione dei diritti d’impianto nuovamente creati per vigneti destinati alla produzione di vini DOC, DOCG e IGT nella Regione Abruzzo”-Regolamenti (CE) nn. 1493/1999 e 1227/2000, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

-    di autorizzare la Direzione Agricoltura ad adottare eventuali ulteriori determinazioni e/o direttive che si rendessero necessarie per la concreta applicazione della presente deliberazione;

-    di far pubblicare integralmente sul B.U.R.A. - Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il predetto provvedimento, che consta di n. 15 facciate dattiloscritte, comprensive della modulistica e delle note esplicative per la presentazione delle domande.

 


BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI NUOVAMENTE CREATI PER VIGNETI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI VINI A D.O.C., D.O.C.G. ED I.G.T., NELLA REGIONE ABRUZZO-REGOLAMENTI (CE) nn. 1493/99 e 1227/00

 

PREMESSA

 

Con il Decreto Ministeriale n. 33576 del 19/10/2000 ed ai sensi del Reg. (CE) n. 1493/99, è stata fissata in Ha. 613 la superficie agricola che può essere oggetto nella Regione Abruzzo dell’autorizzazione ad effettuare nuovi impianti viticoli per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD) e di vini ad indicazione geografica tipica (I.G.L).

Lo stesso D.M. ha stabilito che le regioni possono concedere, nell’ambito della predetta superficie, diritti di nuovi impianti viticoli soltanto sulla base di una valutazione dalla quale risulti che la produzione dei vini di cui trattasi è inferiore alla domanda di mercato.

Per la Regione Abruzzo tale valutazione, fondata sull’inventario del potenziale produttivo regionale e su dati ed informazioni forniti da Enti ed operatori del settore, fa ritenere pienamente sussistente la condizione prevista dal D.M., per i VQPRD. “Montepulciano d’Abruzzo”, “Montepulciano d’Abruzzo “ Colline Teramane e “Controguerra” e per i vini ad I.G.T. : “Colline Pescaresi”, “Colli Aprutini”, “Alto Tirino”, “Valle Peligna”, “Colli del Sangro”, “Colline Frentane”, “Colline Teatine”, “Del Vastese o Istonium”, “Terre di Chieti”.

La Giunta Regionale d’Abruzzo, con deliberazione n. 81 del 13/02/2001, 114 fissato i seguenti criteri generali sui quali basare l’ampliamento in oggetto, delle superfici vitate:

 

vocazionalità del territorio;

 

professionalità del conduttore;

 

miglioramento qualitativo;

 

richiesta di mercato;

 

riduzione dei costi e delle rese;

 

compatibilità ambientale.

Con il presente bando vengono stabilite le condizioni, le modalità, le procedure, ed i tempi per l’assegnazione agli imprenditori agricoli regionali del diritto ad effettuare nuovi impianti viticoli per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate (D.O.C., D.O.C.G). e I.G.T.. nella Regione Abruzzo.

 

1.   LIMITI DI ASSEGNAZIONE E DESTINAZIONE PRODUTTIVA.

Le assegnazioni dei diritti di nuovo impianto saranno concesse per una superficie complessiva di Ha. 603, di cui non oltre il 40% (pari ad ettari 241) per la produzione di vini I.G.T..

I restanti Ha. 10 di superficie disponibile sono riservati alla sperimentazione vitivinicola e saranno assegnati con successivo provvedimento della Direzione Agricoltura al sensi dell’art. 3 del Reg. CE 1227/00.

I nuovi diritti d’impianto saranno assegnati in misura non inferiore ad Ha. 0,50 e non superiore ad Ha. 2,00 per ciascuna azienda richiedente.

Le autorizzazioni saranno concesse esclusivamente per l’impianto di vigneti impiantati a “filare” con varietà scelte tra quelle raccomandate e/o autorizzate di cui all’allegato “A” della D.G.R. n. 81 del 13/02/2001, nel rispetto dei relativi disciplinari di produzione.

2.   SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare delle autorizzazioni a nuovi impianti viticoli tutti gli imprenditori agricoli, siano essi persone fisiche o giuridiche, singole o associate nelle forme previste dal codice civile, che siano titolari di aziende ubicate nel territorio della regione Abruzzo, che si impegnano comunque a rispettare le modalità applicative dei regolamenti (CE) n. 1493/1996, e n. 1227/2000, delle deliberazioni della Giunta Regionale d’Abruzzo nn. l143/2000, 81/2001 e 393/2002.

 

3. CONDIZIONI DI ESCLUSIONE

Saranno escluse le domande di assegnazione presentate da imprenditori agricoli che:

1.   intendono utilizzare il diritto di impianto per la produzione del vino “Trebbiano d’Abruzzo D.O.C”.

2.   abbiano usufruito di premi per l’abbandono di superfici vitate ai sensi del Reg. CEE 1442/88 negli ultimi dieci anni;

3.   abbiano ceduto diritti di reimpianto nell’ultimo quinquennio;

4.   non intendano utilizzare il diritto di impianto all’interno delle aree previste dall’art. 3 del Disciplinare di produzione dei vini I.G.T. o D.O.C. previsti dal bando;

5.   non siano in regola con le norme previste dall’art. 5 della D.G.R. n. 81 del 13/02/2001 sulla regolarizzazione dei vigneti;

6.   non siano in regola con la dichiarazione di superficie vitate;

7.   non siano regolarmente iscritti presso il REA della C.C.I.A.A.;

8.   presentino domande con dichiarazione non veritiere sugli elementi posti a base della graduatoria di assegnazione.

4.   CRITERI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

Sulla scorta dei criteri generali fissati dalla D.G.R. n. 81 del 13/02/2001 le autorizzazioni ai nuovi impianti saranno concesse secondo una graduatoria unica regionale basata sui seguenti elementi e relativi punteggi:

 

-    L’azienda è condotta da imprenditore Agricolo a Titolo Principale di età inferiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda………………………………….punti 10

 

-    L’azienda è condotta da imprenditore Agricolo a Titolo Principale di età superiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda………………………………..….punti 8

-    L’azienda è condotta da imprenditore Agricolo di età inferiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda (non I.A.T.P……………………………………....punti 5

-    L’azienda è condotta da altro imprenditore Agricolo (che non possiede i requisiti di cui ai punti precedenti) ………………………………………………………………punti 3

-    L’azienda è condotta secondo i criteri di cui al Reg. CE 2092/91……………….punti 3

-    L’azienda è prevalentemente vitivinicola (se almeno il 35% della SAU è destinata a uve da vino)……………………………………………………………………....punti 5

-    L’azienda ha acquistato diritto al reimpianto vigneti………………………….....punti 3

-    L’azienda utilizza i diritti per riconvertire vigneti di uve da tavola con vigneti di uve da vino (il vigneto ad uva da tavola, di una superficie non inferiore a quella richiesta in assegnazione, deve essere presente in azienda alla data dell’accertamento e deve essere estirpato prima dell’impianto del nuovo vigneto)………………………………..punti 3

-    L’azienda non ha usufruito di precedenti assegnazioni di nuovi diritti negli ultimi 5 anni -      L’appezzamento prevalente da impiantare sarà in zona con altitudine da 100 a 200 m livello mare……………………………………………………………………….punti 1

-    L’appezzamento prevalente da impiantare sarà in zona con altitudine tra 201 m a 300 m livello mare…………………………………………………………………….punti 3

-    L’appezzamento prevalente da impiantare sarà in zona con altitudine oltre 300 m livello mare……………………………………………………………………….punti 5

-    La densità media di ceppi per ettaro della superficie interessata all’impianto sarà compresa tra 2.200 a 3000………………………………………………………..punti 3

-    La densità media di ceppi per ettaro della superficie interessata all’impianto sarà di oltre 3000 ………………………………………………………………………...punti 5

 

I diritti sono assegnati seguendo l’ordine decrescente della graduatoria stilata sulla base della sommatoria dei punteggi assegnati.

In caso di insufficienza di diritti rispetto alle richieste ammesse in graduatoria, il diritto a nuovo impianto sarà limitato per un massimo di 1 Ha per azienda.

Se dopo tale limitazione, dovessero residuare altri diritti, essi saranno attribuiti seguendo l’ordine decrescente della graduatoria sempre nel limite massimo di ulteriore Ha 1 per azienda.

Qualora una domanda utilmente collocata in graduatoria riguardasse la destinazione a vini I.G.T. per la quale non vi fosse più disponibilità di superficie, il diritto all’impianto verrà assegnato per la produzione di vini D.O.C. previsti nel bando, salvo rinuncia da parte della ditta interessata.

Ai fini della definizione della stessa graduatoria sarà data priorità a parità di punteggio:

 

-         tra le ditte individuali, al richiedente con più giovane età;

 

-         tra le società a quelle aventi l’età media dei soci più giovane. In entrambi i casi, qualora si verificasse ulteriore parità si procederà a sorteggio.

 

5.   PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande vanno presentate secondo il modello allegato (unitamente al supporto magnetico) all’A.R.S.S.A Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo - C/da Buccieri - CEPAGATTI – PE - con raccomandata A/R o direttamente a mano, entro il 45° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R.A..

La data di spedizione delle domande sarà comprovata dal timbro dell’Ufficio postale accettante.

In caso di presentazione diretta della domanda farà fede la data del timbro di ricevimento apposta dal personale addetto al protocollo.

Qualora il giorno di scadenza per la presentazione delle domande fosse festivo o non lavorativo il termine di scadenze sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo.

6.   ISTRUTTORIA

L’A.R.S.S.A (Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo), entro 30 giorni dal termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande, definirà la graduatoria provvisoria in base ai dati autocertificati in domanda e la trasmetterà anche per via informatica, al Servizio competente della Direzione Agricoltura.

La stessa ARSSA trasmetterà altresì l’elenco delle domande non accoglibili indicando sinteticamente per ciascuna la motivazione dell’esclusione.

Il Servizio competente della Direzione Agricoltura, provvederà alla formazione della graduatoria regionale provvisoria sulla base della quale trasmetterà ai S.I.P.A. le domande delle aziende da sottopone agli accertamenti istruttori in quanto utilmente inserite nella stessa graduatoria.

aziende da sottoporre agli accertamenti istruttori in quanto utilmente inserite nella stessa graduatoria.

I S.I.P.A. provvederanno, per ciascuna azienda di loro pertinenza a richiedere la documentazione occorrente per la verifica dei dati dichiarati in domanda, effettuando altresì i necessari sopralluoghi aziendali.

I S.I.P.A. comunicheranno inoltre tempestivamente al competente Servizio della Direzione Agricoltura i nominativi delle ditte non ammissibili al beneficio, al fine di consentire l’individuazione delle nuove domande che in base alla graduatoria provvisoria dovranno essere sottoposte a istruttoria.

Completata l’istruttoria i S.I.P.A. provvederanno a redigere e a comunicare alla Direzione Agricoltura i seguenti elenchi:

-    elenco delle domande ammissibili, in ordine di punteggio decrescente;

-    elenco delle domande escluse indicandone sinteticamente per ciascuna la motivazione.

 

Sulla base degli elenchi delle domande ammissibili il competente Servizio della Direzione Agricoltura provvederà alla formazione ed approvazione della graduatoria definitiva regionale che sarà pubblicata sul B.U.R.A..

I S.I.P.A. comunicheranno ai beneficiari, entro trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione sul B.U.R.A., la concessione dei diritti di nuovi impianti, ed istituiranno il registro delle autorizzazione concesse nel territorio di rispettiva competenza come previsto dalla D.G.R. n. 81 del 13/02/2001.

7.   VARIANTI

Le eventuali richieste di varianti rispetto all’impianto originariamente autorizzato dovranno essere presentate al S.I.P.A. competente per territorio e potranno essere autorizzate soltanto qualora determinano un miglioramento qualitativo della produzione e cioè:

-    se riguardanti l’ubicazione del vigneto, quando non comportino una diminuzione del punteggio ottenuto nella graduatoria definitiva di assegnazione per tali elementi.

-    se riguardanti il tipo di vino da produrre, quando sia richiesta la variazione da vini I.G.T. a vini D.O.C.

8.   PRESCRIZIONI

I beneficiari devono esercitare i diritti di nuovo impianto entro la fine della seconda campagna successiva a quella della concessione.

A tal fine i beneficiai sono tenuti a comunicare ai S.I.P.A. di competenza l’avvenuta esecuzione dell’impianto viticolo entro tre mesi dalla sua ultimazione.

I diritti che non sono stati esercitati entro il termine prefissato confluiranno nella Riserva Regionale dei diritti di cui al punto 9 della D.G.R. n° 81 del 13-02-2001.

Gli assegnatari del diritto sono altresì tenuti ad iscrivere il vigneto, entro la terza campagna dall’impianto all’Albo dei vini D.O.C. o all’Elenco delle vigne ad I.G.T.

I vigneti realizzati non conformemente alle autorizzazioni ottenute, saranno considerati irregolari e quindi soggetti alle norme sanzionatorie vigenti in materia.

Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.