LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Reg. (CE) n. 1257/99 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia, che modifica ed abroga taluni Regolamenti e prevede una serie di Misure di aiuto per lo sviluppo rurale per il periodo 2000-2006, che devono essere attuate a mezzo di un apposito Piano di Sviluppo Rurale regionale;
Visto in particolare l’art. 8 (Insediamento dei Giovani Agricoltori) del citato Reg. 1257/99;
Visto il Reg. (CE) n. 445/02 “recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1257/99 del Consiglio”;
Visto il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Abruzzo approvato dalla Commissione Europea con decisione C/2000/2151 del 20/07/2000 e dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1209 del 20/09/2000, successivamente modificato ed approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C (2002) 818 del 25/04/2002;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione delle norme per la presentazione delle domande per l’insediamento dei giovani agricoltori per l’anno 2003,
Visto il Bando pubblico per la presentazione delle domande (Allegato 1), comprensivo del modello di domanda, predisposto dalla Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca – Servizio Piani e Programmi Integrati;
Ritenuto, altresì, opportuno autorizzare il Dirigente del suddetto Servizio Piani e Programmi Integrati a provvedere, con propri atti:
-
ad approvare le graduatorie provvisorie dei beneficiari
della misura di che trattasi;
- ad apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni alle suddette graduatorie;
- a mettere a disposizione dell’AGEA, quale Organismo Pagatore della Regione Abruzzo, i fondi necessari al cofinanziamento della parte regionale, appositamente iscritti nel bilancio regionale;
Considerato che per la misura di che trattasi, per l’annualità 2003, è possibile considerare disponibili fondi per complessivi 0,96 Meuro così ripartiti:
- FEOGA (50%) Meuro 0,480;
- Stato (35%) Meuro 0,336;
- Regione Meuro 0,144;
Dato atto che il Direttore Regionale e il Dirigente del Servizio Piani e Programmi Integrati hanno attestato la legittimità del presente provvedimento per quanto attiene alle rispettive competenze;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
per quanto in premessa:
-di approvare il Bando pubblico, comprensivo del modello di domanda, per la presentazione delle domande relative alla misura B (Insediamento dei giovani agricoltori) del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Abruzzo, per l’annualità 2003, in attuazione del Reg. (CE) n. 1257/99 e successive modifiche ed integrazioni (Allegato 1);
-di autorizzare il Dirigente del Servizio Piani e Programmi Integrati a provvedere, con propri atti:
-ad approvare le graduatorie provvisorie dei beneficiari della misura di che trattasi;
-ad apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni alle suddette graduatorie;
-a mettere a disposizione dell’AGEA, quale Organismo Pagatore della Regione Abruzzo, i fondi necessari al cofinanziamento della parte regionale, appositamente iscritti sul bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario
-di pubblicare, integralmente, la presente deliberazione sul B.U.R.A.;
-di considerare parte integrale e sostanziale del presente provvedimento l’Allegato 1, composto da n. 21 facciate.
REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, A.
C. E. P.
SERVIZIO PIANI E PROGRAMMI INTEGRATI
REGOLAMENTO (C.E.) N. 1257/99 – PIANO DI SVILUPPO
RURALE 2000 – 2006
MISURA B:
BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
PER L’INSEDIAMENTO DEI GIOVANI AGRICOLTORI – ANNUALITÀ 2003
1. INTERVENTI
Il presente bando riguarda la presentazione di domande per il primo insediamento dei giovani agricoltori, ai sensi del P.S.R. 2000-2006 - Regione Abruzzo - redatto in attuazione del Capo II – art. 8 del Reg. C.E. del Consiglio n. 1257/99 ed in attuazione del Reg. C.E. della Commissione n. 445/02 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. DEFINIZIONI
a. Giovane agricoltore: maggiorenne che non ha ancora compiuto 40 anni di età al momento della concessione regionale e risulta residente nella Regione Abruzzo al momento della presentazione della domanda.
b. Primo insediamento: assunzione, per la prima volta, della gestione di un’azienda agricola in qualità di capo-azienda ovvero di socio ed amministratore di società di persone, da parte di un giovane agricoltore che subentra nella proprietà o nell’affitto al precedente titolare ovvero che inizia, ex novo, un’attività agricola. La decorrenza dell’insediamento coincide con la data di iscrizione alla C.C.I.A.A. e, inoltre, il giovane deve dimostrare che:
1. non ha mai intrapreso attività gestionale in una azienda agricola;
2. non ha conseguito l’attestato di Imprenditore Agricolo a Titolo Principale;
3. non possiede partita IVA per attività agricola.
1. Azienda agricola “economicamente vitale”: azienda in cui vengono praticate le attività di cui all’art. 2135 del C.C. così come modificato dal Decreto Legislativo n. 228/2001 ed in possesso dei seguenti requisiti:
a. Reddito Lordo Aziendale (RLA) di importo non inferiore a 12 Unità di Dimensione Economica (UDE) del Reddito Lordo Standard (RLS), pari a 14.400,00 Euro, da computarsi sulla base dei RLS e dell’ordinamento produttivo aziendale della campagna di riferimento (annata agraria 2002/2003). Tale limite viene ridotto del 30% nelle zone montane, svantaggiate e protette;
b. un’occupazione
totale annua (lavoro familiare ed extra-familiare) non inferiore ad 1,5 Unità
di Lavoro Uomo (ULU), calcolata, secondo la specifica tabella dell’allegato A,
in ore di lavoro, in funzione dell’ordinamento produttivo e sulla base di
parametri regionali, assumendo un rapporto di 2000 ore di lavoro annue per ULU. Tale limite viene ridotto del 30% nelle
zone montane, svantaggiate e protette;
c. requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, ai sensi delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia.
Relativamente a quanto disposto nei punti a) e b), l’azienda
è considerata in zona montana o svantaggiata, ai sensi della Direttiva n.
268/75, o protetta, così come dalla normativa regionale vigente, se almeno il
75% della S.A.U. ricade in tali territori e ricava dagli stessi almeno il 75%
del R.L.A. calcolato secondo gli importi relativi ai R.L.S. di riferimento.
5. Titoli professionali: possesso di un diploma di laurea o di una scuola media superiore ad indirizzo agrario o di un diploma assimilabile ovvero del titolo conseguito presso un Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura o ad esso parificato, ovvero di un’esperienza formativa in agricoltura, per un minimo di 150 ore, attestata da Enti formatori ufficialmente riconosciuti dalla Regione, ovvero il possesso di esperienza, almeno triennale, nella qualifica lavorativa di coadiuvante familiare o di operaio agricolo “specializzato super”.
L’azienda in cui vengono praticate le attività di cui all’art.
2135 del C.C. così come modificato dal Decreto Legislativo n. 228/2001, deve
avere centro aziendale, sede legale e almeno il 75% della SAT e della
consistenza degli allevamenti nella Regione Abruzzo dove, peraltro, devono
risiedere i soggetti che determinano il calcolo dell’occupazione totale annua
(ULU).
3. BENEFICIARI
1. Giovane agricoltore che si insedia o subentra nella proprietà e/o nell’affitto in una azienda agricola; in caso di azienda in affitto, il contratto deve essere regolarmente registrato e deve avere una durata di almeno 10 anni dalla data della concessione;
2. Società semplice o in nome collettivo, che abbia come ragione sociale esclusivamente l'attività agricola, a condizione che almeno i 2/3 dei soci siano giovani agricoltori; società in accomandita semplice, in cui il socio accomandatario deve essere giovane agricoltore; nel caso di due o più soci accomandatari, almeno i 2/3 degli stessi devono essere giovani agricoltori. In tali casi sarà, comunque, erogato un unico premio.
4. REQUISITI ED IMPEGNI
1) I richiedenti devono avere i seguenti requisiti:
a) età inferiore a 40 anni al momento della concessione;
b) possesso di uno o più titoli professionali;
2) L’azienda
individuata deve avere i seguenti requisiti:
a. essere “economicamente vitale” come sopra definito;
b. assicurare almeno una occupazione totale annua pari a quanto sopra definito;
c. rispettare i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.
3) I richiedenti devono assumere i seguenti impegni:
a. assicurare la permanenza nell’azienda per almeno 10 anni dalla concessione e la conservazione di un assetto aziendale che richieda almeno l’impiego di 1,5 ULU/anno per tutta la durata dell’impegno (ridotto ad 1,05 ULU nelle zone montane, svantaggiate e protette);
b. non presentare analoga istanza per la stessa tipologia di intervento, ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/99 o di eventuali, ulteriori norme che disciplinano lo stesso tipo di aiuto;
c. iscriversi all’INPS in qualità di capo azienda o dimostrare l'avvenuta presentazione di richiesta di iscrizione, salvo buon fine e cessare eventuali rapporti di lavoro dipendente al momento della concessione dimostrabile anche con l'avvenuta richiesta di risoluzione del rapporto di lavoro.
I requisiti di cui ai punti 1 b), 2 a) e 2 c) possono essere raggiunti entro il biennio successivo alla data di concessione.
5. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Nel rispetto del Reg. n. 1257/99 e del Reg. di attuazione n. 445/02 e successive modifiche ed integrazioni, e degli Orientamenti Comunitari sugli Aiuti di Stato in Agricoltura, sono escluse le istanze che prevedono:
1. insediamento di giovani agricoltori che al momento della concessione abbiano superato il quarantesimo anno di età. Per consentire l’espletamento dell’iter istruttorio necessario all’adozione dell’atto di concessione, saranno escluse le domande dei giovani richiedenti che compiono il 40° anno di età entro i novanta giorni successivi alla data di scadenza del presente bando;
2. aiuti a giovani agricoltori che, entro i novanta giorni successivi alla data di scadenza del presente bando, risultino insediati da oltre 1 anno.
3. subentro tra coniugi (salvo in caso di decesso del titolare o che questi sia riconosciuto, da Ente preposto, portatore di una invalidità permanente superiore al 50%, tale da impedire la proficua conduzione dell’azienda agricola);
4. insediamenti in aziende derivanti da frazionamenti di un’unità preesistente effettuati nei 24 mesi precedenti la pubblicazione del presente bando;
5. sostituzione di precedente titolare, (coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale), di età inferiore a 55 anni (salvi i casi di forza maggiore così come individuati nel manuale delle procedure predisposto dall'AGEA e approvato dal MIPAF, ed il caso di costituzione di nuova azienda per acquisto);
6. insediamenti senza che sia avvenuta la cessazione di attività da parte del precedente titolare, ferma restando la possibilità, da parte di quest'ultimo, di definire le proprie posizioni amministrative e fiscali entro l’anno corrente.
Le istanze carenti delle informazioni richieste nel modello di domanda (allegato 1), saranno archiviate ed escluse dai benefici.
6. DISPONIBILITÀ FINANZIARIA E RISERVA DEI FONDI
I fondi previsti per il 2003, sono i seguenti:
(in milioni di Euro)
Costo |
Spesa pubblica |
||
Totale 100% |
FEOGA 50% |
STATO 35% |
REGIONE 15% |
0,96 |
0,480 |
0,336 |
0,144 |
nonché ulteriori fondi che si rendessero disponibili, per eventuali economie, recuperi, e/o rimodulazioni finanziarie del PSR, dell’annualità di riferimento.
I fondi suddetti sono destinati:
a. per il 60%, a finanziare gli interventi ricadenti nelle aree protette o in zona montana o svantaggiata ai sensi della ex Direttiva (CEE) n. 268/75 e successive modificazioni ed integrazioni;
b. per il 40%, a finanziare gli interventi nella restante parte del territorio regionale.
Nel caso di carenze di domande ammesse per una delle aree sopra descritte, le disponibilità finanziarie residue saranno utilizzate per gli interventi dell’altra area.
7. INTENSITÀ DELL’AIUTO
L’importo dell’aiuto all’insediamento è pari a 25.000,00 Euro nelle zone montane, svantaggiate e protette e 20.000,00 Euro nelle altre zone.
8. CRITERI DI PRIORITÀ
Nell’ambito delle disponibilità finanziarie assegnate alle zone ricadenti nei punti a) e b), di cui al paragrafo 6, le richieste saranno istruite ed inserite in distinte graduatorie che dovranno tenere conto delle seguenti priorità:
1. domande relative a primi insediamenti in aziende che richiedono un maggior numero di U.L.U.;
2. a parità di U.L.U., le domande presentate da giovani che si insediano in aziende che forniscono il maggior R.L.A.;
3. in caso di ulteriore parità, le domande presentate da giovani già in possesso del titolo professionale;
4. qualora le condizioni suddette ricorrano tutte, le domande presentate da giovani di maggiore età anagrafica.
9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PROCEDURE
Le istanze devono essere inviate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, agli Uffici Regionali Agricoli (U.R.A.) competenti per territorio, indicati di seguito, non oltre 45 giorni (Quarantacinque) dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURA, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione.
Qualora la data di scadenza coincida con un giorno festivo, si ritiene utile il 1° giorno lavorativo successivo e fa fede il timbro postale di spedizione.
Uffici Regionali
Agricoli
|
Indirizzo |
Tel. |
Fax |
Ufficio Regionale Agricolo di L’Aquila |
Via A. Moro , C.da Colle Pretara - L’Aquila |
0862364316 |
0862364310 |
Ufficio Regionale Agricolo di Chieti |
Via Ferri , n. 9 - Chieti |
0871344651 |
0871344651 |
Ufficio Regionale Agricolo di Pescara |
Via Tiburtina, n. 85 - Pescara |
08550243 |
08550243 |
Ufficio Regionale Agricolo di Teramo |
Via C. Irelli, 17 - Teramo |
0861245560 |
0861245560 |
La domanda va redatta, pena l’esclusione, secondo il modello di cui all’allegato 1, in carta semplice e in duplice copia.
10. ISTRUTTORIA
Le domande pervenute saranno istruite entro i 30 gg. successivi alla data di scadenza di presentazione delle domande stesse dagli Uffici Regionali Agricoli del Servizio Piani e Programmi Integrati della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca della Giunta Regionale.
Entro i successivi 15 gg., il Dirigente del suddetto Servizio Piani e Programmi Integrati provvederà, con proprio atto, alla formulazione ed approvazione delle graduatorie provvisorie regionali delle iniziative ammesse e finanziabili e delle ammesse e non finanziabili per carenza di fondi.
Entro i successivi 45 gg., il Servizio Piani e Programmi Integrati della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca provvederà, relativamente alle iniziative ammesse e finanziabili, ad effettuare accertamenti in loco e ad acquisire, previa specifica richiesta, la seguente documentazione:
1. Titoli di proprietà o contratti di affitto regolarmente registrati. Sono esclusi i contratti di comodato ed i contratto d’affitto unilaterali, anche se registrati;
2. Titolo professionale;
3. Visure catastali e fotocopia della planimetria dell'intera azienda;
4. Certificato storico di iscrizione al Registro delle imprese agricole presso la C.C.I.A.A;
5. Fotocopia del Registro di stalla, nei casi previsti dalla norme vigenti
Le ditte che:
- in fase di presentazione della documentazione non rispettino i tempi prescritti dalla suddetta richiesta;
- presentino documentazione incompleta;
- risultino, a seguito dell'accertamento in loco, prive dei requisiti previsti, saranno escluse dai benefici e sostituite con altrettante ditte rivenienti fra quelle ammesse e non finanziate per carenza di fondi. Per queste ultime sarà seguita un’analoga procedura.
Esaurite le predette fasi, il Dirigente del Servizio Piani e Programmi Integrati della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione Caccia e Pesca provvederà, con proprio atto, a trasmettere all’Organismo Pagatore l’elenco di liquidazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie, e disporrà per la pubblicazione sul BURA delle liste degli aventi diritto al premio nonché delle ditte escluse dai benefici. La suddetta pubblicazione costituisce notifica agli interessati.
11. CONTROLLI, VERIFICHE E REVOCHE
E’ fatto obbligo ai beneficiari degli aiuti:
1. di consentire ai funzionari della Regione Abruzzo, degli Organismi di controllo dello Stato e dell’Unione Europea, nonché ai tecnici da questi incaricati, l’accesso in azienda per il controllo o la verifica degli impegni assunti.
2. di non recedere dalla conduzione dell’azienda in cui si insediano per almeno 10 anni dalla data di concessione dei benefici, pena la restituzione dei fondi percepiti, con la rivalutazione e gli interessi a tasso legale nel frattempo maturati, salvo maggiori oneri previsti da norme Comunitarie, Nazionali e Regionali.
3. di fornire i dati richiesti dagli Uffici della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, alimentazione, Caccia e Pesca per il monitoraggio fisico e finanziario della misura.
12. SANZIONI
Se nel corso dei controlli si verificano condizioni di difformità tra le dichiarazioni presentate sulle richieste di ammissione al sostegno e lo stato di fatto dell’azienda, si applica quanto previsto dal Reg. (CE) n. 445/02 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla normativa nazionale e regionale, per quanto non espressamente previsto dal suddetto Regolamento Comunitario.
13. RICORSI
E’ possibile presentare, contro l’esito delle fasi procedimentali, ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla comunicazione tramite pubblicazione sul BURA. .
Il Responsabile dell’Ufficio Piani di Sviluppo Rurale |
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Piani e Programmi Integrati |
Dr.
Francesco Buzzelli |
Dr. Giorgio d'Ascanio |
ALLEGATO 1
REGIONE
ABRUZZO
DIREZIONE
AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE,
CACCIA E PESCA
SERVIZIO
PIANI E PROGRAMMI INTEGRATI