LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. n. 86/1998 con oggetto: “Ordinamento della professione di guida alpina - maestro di alpinismo - di aspirante guida alpina - di accompagnatore di media montagna - maestro di escursionismo”;

Vista la L.R. n. 94/1996 con oggetto: “Ordinamento della professione dei maestri di sci”;

Visti in particolare gli artt. 7, 9, 12, 13, 20, 22, 24, 28, della L.R. n. 86/ 1998 e gli artt. 5, 7, 10, 11 e 14 della L.R. n. 94/1996 che assegnano alla Regione il compito di approvare la attività corsuali di che trattasi su proposta dei rispettivi Collegi regionali;

Tenuto conto

        dei pareri favorevoli espressi, sui corsi che con il presente atto s’intendono approvare:

-         dal Comitato Tecnico delle Guide Alpine, in data 11.12.2002 (all.”A”);

-         dal Comitato Tecnico degli Accompagnatori di Media Montagna, in data 11.12.2002 (all.”B”);

-         dal Comitato Tecnico - Ordinamento della Professione dei Maestri di sci, in data 12.12.2002 (all.”C”);

        che, per la realizzazione delle attività formative in argomento, con l’art. 2 della L.R. n. 29 del 29.11.2002, è stata stanziata la somma di euro 205.000,00 sul cap. 51412 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’esercizio in corso;

Ritenuto

        di approvare il programma delle attività formative della montagna - Anno 2002 - come trasmesso dalla Scuola Regionale per le professioni di montagna di Sulmona con nota n. 2742 del 12.12.2002 (all. “D”);

        di impegnare la somma di euro 205.000,00 sul cap. 51412 del bilancio di previsione in corso per la realizzazione delle attività di che trattasi;

        di disporre la massima diffusione dei bandi tramite l’inoltro delle locandine ai Comuni, alle Comunità Montane, alle Amministrazioni Provinciali, ai Direttivi dei Collegi interessati, nonché alle altre Regioni;

        di fissare il termine di 30 giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente Deliberazione sul B.U.R.A. per la presentazione delle domande di ammissione ai corsi di che trattasi;

        di autorizzare la prosecuzione delle attività corsali, entro il biennio successivo all’anno di istituzione, in relazione alle condizioni climatiche della stagione invernale ai sensi dell’art. 14, comma 2, della L.R. n. 94/1996 e dell’art. 28, comma 2, della L.R. n. 96/1998;

        di rinviare a successivo atto la copertura finanziaria per l’anno 2003 dei corsi di che trattasi secondo il quadro finanziario riportato nell’allegato “D”;

Dato atto che l’urgenza e l’indifferibilità di cui all’Art. 33, comma 8 della L.R. n. 3 del 25.3.2002, così come modificato dall’art. 7, comma 1 della L.R. n. 25 del 26.11.2002, sono da riferire a possibili gravi danni, per la stagione invernale, dovuti al mancato avvio delle attività formative per le professioni di montagna;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Programmazione Interventi Politiche del Lavoro, della Formazione e dell’istruzione e dal suo Direttore sulla legittimità e la regolarità della presente deliberazione, non soggetta a controllo ai sensi della legge 127/97;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni e per tutto quanto espresso in narrativa:

1)     di approvare il programma delle attività formative della montagna - Anno 2002 - come trasmesso dalla Scuola Regionale per le professioni di montagna di Sulmona con nota n. 2742 del 12.12.2002 (all. “D”);

2)     di impegnare la somma di euro 205.000,00 sul cap. 51412 del bilancio di previsione in corso per la realizzazione delle attività di che trattasi;

3)     di disporre la massima diffusione dei bandi tramite l’inoltro delle locandine ai Comuni, alle Comunità Montane, alle Amministrazioni Provinciali, ai Direttivi dei Collegi interessati, nonché alle altre Regioni;

4)     di fissare il termine di 30 giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente Deliberazione sul B.U.R.A. per la presentazione delle domande di ammissione ai corsi di che trattasi;

5)     di autorizzare la prosecuzione delle attività corsali, entro il biennio successivo all’anno di istituzione, in relazione alle condizioni climatiche della stagione invernale ai sensi dell’art. 14, comma 2, della L.R. n. 94/1996 e dell’art. 28, comma 2, della L.R. n. 96/1998;

6)     di rinviare a successivo atto la copertura finanziaria per l’anno 2003 dei corsi di che trattasi secondo il quadro finanziario riportato nell’allegato “D”;