INDICE

TITILO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Definizione.

 

Art. 2

Autonomia.

 

Art. 3

Sede.

 

Art. 4

Territorio.

 

Art. 5

Stemma – Gonfalone - Fascia Tricolore – Distintivo del Sindaco.

 

Art. 6

Pari Opportunità.

 

Art. 7

Assistenza, integrazioni sociali, diritti delle persone handicappate -Coordinamento degli interventi.

 

Art. 8

Conferenza Stato-Città – Autonomie locali.

 

Art. 9

Tutela dei dati personali.

 

 

TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
(Consiglio, Giunta, Sindaco)

 

Capo I – Consiglio Comunale

Art. 10

Elezione – Composizione – Presidenza – Consigliere anziano – Competenze.

 

Art. 11

Consiglieri comunali – Convalida – Programma di governo.

 

Art. 12

Funzionamento – Decadenza dei consiglieri.

 

Art. 13

Sessioni del Consiglio.

 

Art. 14

Esercizio della potestà regolamentare.

 

Art. 15

Commissioni consiliari permanenti.

 

Art. 16

Costituzione di commissioni speciali.

 

Art. 17

Indirizzi per le nomine e le designazioni.

 

Art. 18

Consiglio Comunale dei ragazzi.

 

 

Capo II – Giunta e Sindaco

Art. 19

Elezione – Competenze – Attribuzioni del Sindaco.

 

Art. 20

Linee programmatiche.

 

Art. 21

Dimissioni del Sindaco.

 

Art. 22

Vice Sindaco.

 

Art. 23

Delegati del Sindaco.

 

Art. 24

Divieto generale di incarichi e consulenze – Obbligo di astensione.

 

Art. 25

Nomina della Giunta.

 

Art. 26

La Giunta – Composizione e presidenza.

 

Art. 27

Competenze della Giunta.

 

Art. 28

Funzionamento della Giunta.

 

Art. 29

Dimissioni - Cessazione - Revoca di assessore.

 

Art. 30

Decadenza della Giunta – Mozione di sfiducia.

 

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
DIFENSORE CIVICO

 

Capo I
Partecipazione dei cittadini – Riunioni – Assemblee –
Consultazioni – Istanze e proposte

Art. 31

Partecipazione dei cittadini.

 

Art. 32

Riunioni e assemblee.

 

Art. 33

Consultazioni.

 

Art. 34

Istanze e proposte.

 

Art. 35

Volontariato.

 

 

Capo II
Referendum

Art. 36

Azione referendaria.

 

Art. 37

Disciplina del referendum.

 

Art. 38

Effetti del referendum.

 

 

Capo III
Difensore civico

Art. 39

Istituzione e ruolo.

 

Art. 40

Requisiti – Elezioni.

 

 

TITOLO IV
ATTIVITÁ AMMINISTRATIVA

 

Art. 41

Albo pretorio.

 

Art. 42

Svolgimento dell’attività amministrativa.

 

 

TITOLO V
PATRIMONIO – FINANZA – CONTABILITÁ

 

Art. 43

Demanio e patrimonio.

 

Art. 44

Ordinamento finanziario e contabile.

 

Art. 45

Revisione economico-finanziaria.

 

Art. 46

Mancata approvazione del bilancio di previsione.

 

Art. 47

Salvaguardia degli equilibri di bilancio ed omissione della deliberazione di dissesto.

 

 

TITOLO VI
I SERVIZI

 

Art. 48

Forma di gestione.

 

Art. 49

Gestione in economia.

 

Art. 50

Aziende speciali.

 

Art. 51

Istituzioni.

 

Art. 52

Società.

 

Art. 53

Concessione a terzi.

 

 

TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE –
ACCORDI DI PROGRAMMA

 

Art. 54

Convenzioni.

 

Art. 55

Accordi di programma.

 

 

TITOLO VIII
UFFICI E PERSONALE – SEGRETARIO COMUNALE

Capo I
Organizzazione degli uffici e personale

 

Art. 56

Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

 

Art. 57

Ordinamento degli uffici e dei servizi.

 

Art. 58

Organizzazione del personale.

 

Art. 59

Responsabilità egli uffici e del personale.

 

Art. 60

Stato giuridico e trattamento economico del personale.

 

Art. 61

Incarichi esterni.

 

 

Capo II
Segretario comunale – Vice Segretario

 

Art. 62

Segretario comunale – Direttore generale.

 

Art. 63

Vice segretario comunale.

 

Art. 64

Avocazione.

 

Art. 65

Ufficio di staff.

 

Art. 66

Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro.

 

 

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 67

Entrata in vigore.

 

Art. 68

Modifiche dello statuto.

 


TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Definizione

1.   Il Comune di Ripa Teatina è ente locale autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica –che ne determinano le funzioni- e dal presente statuto.

2.   Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2

Autonomia

1.   Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2.   Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

3.   Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

4.   L’attività dell’amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell’economicità di gestione, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5.   Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma del gemellaggio.

6.   Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

7.   Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3

Sede

1.   La sede del Comune è sita in Via Nicola Marcone n. 42. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2.   Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3.   Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune.

Art. 4

Territorio

1.   Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all’art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall’Istituto Nazionale di Statistica.

Art. 5

Stemma – Gonfalone – Fascia tricolore – Distintivo del Sindaco

1.   Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

2.   La fascia tricolore, che è distintivo del Sindaco, è completata allo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

3.   L’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4.   L’uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 6

Pari opportunità

1.   Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a)   riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all’art. 36, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni. L’eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b)  adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d)  adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

2.   Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 24 concernente la nomina di detto organo.

3.   E’ prevista la costituzione di una commissione per le pari opportunità la cui composizione sarà oggetto di regolamento.

Art. 7

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate. Coordinamento degli interventi

1.   Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l’azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all’art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2.   Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

3.   All’interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

Art. 8

Conferenza Stato - Città-  Autonomie locali

1.   Nell’ambito del decentramento di cui alla legge 15 marzo 1997 n. 59, il Comune si avvale della Conferenza Stato – Città - Autonomie locali, in particolare per:

a) l’informazione e le iniziative per il miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici locali;

b)  la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell’art. 12 della legge 23.12.1992 n. 498;

c)   le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 9

Tutela dei dati personali

1.   Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

(Consiglio – Giunta – Sindaco)

Capo I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10

Elezione – Composizione – Presidenza – Consigliere anziano – Competenze

1.   L’elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

2.   Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco. Al Sindaco sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del Consiglio. Le funzioni vicarie di presidente del Consiglio sono esercitate dal Vicesindaco, se trattasi non di assessore esterno.

3.   Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell’art. 72, 4 comma, del testo unico della legge per la composizione e la elezione degli organi nelle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell’art. 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993 n. 81.

4.   Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

5.   Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall’atto costitutivo dell’ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

6.   Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

Art. 11

Consiglieri comunali – Convalida – Programma di governo

1.   I consiglieri comunali rappresentano l’intero Comune senza vincolo di mandato.

2.   Le indennità, il rimborso di spese e l’assistenza in sede processuale per fatti connessi all’espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge. A richiesta del consigliere il gettone di presenza può essere trasformato in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l’Ente pari o minori oneri finanziari.

3.   Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570.

4.   Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

5.   Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, consegna ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6.   Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

7.   Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

8.   La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77.

Art. 12

Funzionamento – Decadenza dei consiglieri

1.   Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a)   gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:

-         5 giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;

-         3 giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;

-         un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti

Il giorno di consegna non viene computato.

b)  Gli atti vengono messi a disposizione 24 ore prima della seduta.

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza della metà dei consiglieri assegnati:

-         n. 9 consiglieri per le sedute di prima convocazione;

-         n. 4 consiglieri per le sedute di seconda convocazione;

d) richiedere, per l’approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

e) riservare al Presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

f)   fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

g)   indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

2.   Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l’assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

3.   La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell’anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all’avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso.

4.   Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all’interessato entro 10 giorni.

5.   Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di presenza.

Art. 13

Sessioni del Consiglio

1.   Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2.   Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a)   per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio precedente;

b)  per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

c)   per l’approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.

3.   Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 14

Esercizio della potestà regolamentare

1.   Il Consiglio e la Giunta comunale, nell’esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2.   I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all’albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l’avviso di deposito.

3.   I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

Art. 15

Commissioni consiliari permanenti

1.   Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2.   La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3.   I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

Art. 16

Costituzione di commissioni speciali

1.   Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2.   Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell’articolo precedente.

3.   Con l’atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d’indagine.

4.   La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5.   La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6.   La commissione speciale, insediata dal Presidente del Consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell’opposizione.

7.   Il Sindaco o l’assessore allo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinati dal regolamento consiliare.

Art. 17

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1.   Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2.   Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3.   Tutti i nominativi o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

Art. 18

Consiglio Comunale dei ragazzi

1.   Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l’elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi .

2.   Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare, in via consultiva, nelle seguenti materie: a) Politica Ambientale; b) Tempo libero; c) Giochi; d) Sport; e) Rapporti con l’associazionismo; f) Cultura e Spettacolo; g) Pubblica Istruzione; h) Assistenza ai giovani; i) Rapporti con l’UNICEF.

3.   Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento .

Capo II

GIUNTA E SINDACO

Art. 19

Elezione –Competenze- Attribuzioni del Sindaco

1.   Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale .

2.   Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3.   Il Sindaco, quale capo dell’Amministrazione Comunale, ha competenze in tutte le materie  specificate all’art. 50 del D.Lgs. 267/2000. In particolare, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna stabiliti dagli articoli 109 e 110 del citato D.Lgs. n. 267/000.

4.   Il Sindaco , quale Ufficiale del Governo, sovrintende ai servizi di competenza statale elencati all’art. 54 del D.Lgs. 267/2000.

5.   Il Sindaco è il rappresentante legale dell’Ente ed esercita tale attribuzione anche in sede di giudizio  civile, penale ed amministrativo. L’ordinamento a nessun altro organo o soggetto attribuisce la funzione di rappresentante generale dell’Ente e conferisce la capacità giuridica per esercitarla. L’ordinamento attribuisce a soggetti dallo stesso espressamente definiti funzioni specifiche nelle quali vi è esercizio di rappresentanza dell’Ente (la stipula dei contratti e l’adozione di provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno da parte del personale titolare di qualifiche dirigenziali o di responsabile di servizi).

Art. 20

Linee programmatiche

1.   Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente art. 11, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti a realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 21

Dimissioni del Sindaco

1.   Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all’ufficio protocollo generale del Comune.

2.   Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 22

Vice Sindaco

1.   Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio delle funzioni, ai sensi dell’art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni.

2.   In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l’assessore più anziano di età.

3.   In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 23

Delegati del Sindaco

1.   Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie o con delega a firmare gli atti relativi.

2.   Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3.   Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4.   Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

5.   Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 24

Divieto generale di incarichi e consulenze – Obbligo di astensione

1.   Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2.   Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 25

Nomina della Giunta

1.   Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.

2.   I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:

-    essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;

-    non essere coniuge, ascendenti

-    e, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.

3.   La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

4.   Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 26

La Giunta – Composizione e presidenza

1.   La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di 6 assessori, compreso il Vice Sindaco .

2.   Possono essere nominati assessori anche cittadini al di fuori dei componenti del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità, eleggibilità e candidabilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di 6.

3.   I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale .

4.   L’assessore non consigliere comunale partecipa alle sedute di consiglio con diritto di parola ma senza diritto di voto e può presentare proposte ed emendamenti nelle materie di propria competenza .

Art. 27

Competenze della Giunta

1.   La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2.   La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’articolo 107, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3.   E’, altresì, di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4.      L’autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.

5.   La Giunta provvede all’approvazione dei verbali di gara e di concorso proclamandone gli aggiudicatari e, rispettivamente, i candidati dichiarati idonei.

6.      L’accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell’art. 32, lett. l) ed m), della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni.

Art. 28

Funzionamento della Giunta

1.   L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2.   La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all’ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3.   Il Sindaco dirige e coordina l‘attività della Giunta e assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4.   Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L’eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5.   Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta comunale.

Art. 29

Dimissioni –Cessazione – Revoca di Assessori

1.   Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco; sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2.   Il Sindaco può revocare uno o più assessori, compreso il Vice-Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima adunanza. La comunicazione del Sindaco non dà luogo ad alcun voto consiliare.

3.   Alla sostituzione degli assessori decaduti, e/o dimissionari revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 30

Decadenza della Giunta – Mozione di sfiducia

1.   Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comporta la decadenza della Giunta.

2.   Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3.   La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.

4.   La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5.   Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

6.   Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE – DIFENSORE CIVICO

Capo I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI – RIUNIONI – ASSEMBLEE –
CONSULTAZIONI – ISTANZE E PROPOSTE

Art. 31

Partecipazione dei cittadini

1.   Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività, nonché promuove la costituzione di specifiche commissioni, su materie di rilevanza sociale ed economica, con la partecipazione congiunta di consiglieri e cittadini.

2.      Nell’esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3.   Ai fini di cui al comma precedente l’amministrazione comunale favorisce:

a)   le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;

b) l’iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4.      L’amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5.   Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall’apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 32

Riunioni e assemblee

1.   Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2.      L’amministrazione comunale ne facilita l’esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d’uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull’esercizio dei locali pubblici.

3.   Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4.   Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a)   per la formazione di comitati e commissioni;

b)  per dibattere problemi;

c)   per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 33

Consultazioni

1.   Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2.      Consultazioni, nelle forme previste nell’apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3.   I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4.   I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 34

Istanze e proposte

1.   Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2.   Il Consiglio Comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell’istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.

3.   Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da 300 elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Art. 35

Volontariato

1.   Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività dei servizi di interesse pubblico.

2.   Il funzionamento dell’attività di volontariato in ogni sua forma è stabilito nel regolamento vigente.

Capo II

REFERENDUM

Art. 36

Azione referendaria

1.   Sono consentiti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale .

2.   Non possono essere indetti referendum :

a)   in materia di tributi locali e di tariffe ;

b)  su attività amministrative vincolante da leggi statali o regionali ;

c)   su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

3.   I soggetti promotori del referendum possono essere :

a)   il venticinque per cento del corpo elettorale ;

b)  il Consiglio comunale .

4.   I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 37

Disciplina del referendum

1.   Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2.   In particolare il regolamento deve prevedere:

a)   i requisiti di ammissibilità;

b)  i tempi;

c)   le condizioni di accoglimento;

d)  le modalità organizzative;

e)   i casi di revoca e sospensione;

f)   le modalità di attuazione.

Art. 38

Effetti del referendum

1.   Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2.   Se l’esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3.   Entro lo stesso termine, se l’esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Capo III

DIFENSORE CIVICO

Art. 39

Istituzione e ruolo

1.      L’Amministrazione Comunale può provvedere all’Istituzione del Difensore civico; il presente statuto ne regola l’eventuale elezione ed attività.

Art. 40

Requisiti –Elezione

1.   L’incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con la veste di candidato ad alcuna di dette cariche nella tornata elettorale relativa alla sua nomina.

2.   Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per la sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità indicate al precedente comma. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.

3.   Il Difensore Civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d’ufficio , con deliberazione motivata del Consiglio comunale adottata con votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4.   Rimane in carica per la stessa durata del mandato del Sindaco , esercitando le sue funzioni fino all’insediamento del suo successore.  Può essere rieletto una sola volta.

5.   Nel caso di dimissioni o vacanza della carica nel corso del quinquennio , il Consiglio provvede alla nuova elezione nella prima adunanza successiva.

6.   Il regolamento disciplina la nomina del difensore civico, le prerogative e le funzioni, i rapporti con il Consiglio Comunale e quant’altro necessario per il suo funzionamento.

TITOLO IV
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Art. 41

Albo pretorio

1.   E’ istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l’albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2.   La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

Art. 42

Svolgimento dell’attività amministrativa

1.   Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2.   Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull’azione amministrativa.

3.   Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

TITOLO V

PATRIMONIO – FINANZA – CONTABILITA’

Art. 43

Demanio e patrimonio

1.   Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 12, comma 2, della Legge 15 maggio 1997 n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.

2.   Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 44

Ordinamento finanziario e contabile

1.      L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2.   Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l’art. 108 del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 45

Revisione economico - finanziaria

1.   La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2.   Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 42, disciplinerà, altresì, che l’organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Art. 46

Mancata approvazione del bilancio di previsione

1.   Al fine di attuare l’articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002 n. 13, convertito in legge 24 aprile 2002 n. 75, la Giunta Comunale nomina, con propria deliberazione all’inizio di ogni mandato amministrativo, entro 60 giorni dal proprio insediamento, il Commissario per la predisposizione dello schema e per l’approvazione del bilancio, nell’ipotesi di cui all’art. 141, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000, scegliendolo tra segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie di diritto amministrativo o degli enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo o degli enti locali. Qualora l’incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 165/001 e ai contratti collettivi di lavoro.

Art. 47

Salvaguardia degli equilibri di bilancio ed omissione della deliberazione di dissesto

1.   Ai sensi dell’art. 193, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’art. 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

2.   In ogni caso il potere sostitutivo è esercitato dal Commissario nominato con le modalità di cui al precedente art. 48.

3.   Tale commissario esercita il potere sostitutivo anche nel caso previsto dall’art. 247 del D.Ls. n. 267/2000, in materia di omissione della deliberazione di dissesto, nel caso in cui il revisore dei conti venga a conoscenza dell’eventuale condizione di dissesto.

TITOLO VI
I SERVIZI

Art. 48

Forma di gestione

1.   Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2.   La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

3.   La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

a)   in economia, quando, per le modeste dimensioni e caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b)  in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c)   a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d)  a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e)   a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto nel successivo art. 48.

Art. 49

Gestione in economia

1.      L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2.   La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 50

Aziende speciali

1.   Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un’azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.

2.   Sono organi dell’azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

a)   il consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b)  il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

c)   il direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell’azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo statuto dell’azienda può prevedere condizioni e modalità per l’affidamento dell’incarico di direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

3.   Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l’azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comune connesse ai servizi dell’azienda speciale.

4.   Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell’intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

5.      L’ordinamento dell’azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato al Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

6.      L’organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall’azienda stessa, con proprio regolamento.

7.   L’azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

8.   Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

9.   Lo statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 51

Istituzioni

1.   Per l’esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2.   Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito con l’atto istitutivo, dal Consiglio comunale.

3.   Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall’art. 46 per le aziende speciali.

4.   Il direttore dell’istituzione è l’organo al quale compete la direzione gestionale dell’istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall’organo competente in seguito a pubblico concorso.

5.      L’ordinamento e funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l’equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6.   Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7.   L’organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 52

Società

1.   Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2.   Per l’esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell’art. 22 della legge 8 giugno 1990 n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall’art. 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968 n. 475, come sostituita dall’art. 10 della legge 8 novembre 1991 n. 362.

3.   Per l’applicazione del comma 2, si richiamano le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1992 n. 498, e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996 n. 533 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 53

Concessione a terzi

1.   Qualora ricorrano condizioni tecniche come l’impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2.   La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l’oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l’aspetto sociale.

TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE – ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 54

Convenzioni

1.   Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2.   Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 55

Accordi di programma

1.   Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comune di due o più tra i soggetti predetti.

2.   Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII
UFFICI E PERSONALE – SEGRETARIO COMUNALE

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 56

Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1.   Il Comune tutela la salute dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 57

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1.   Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992 n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2.   Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all’organizzazione e gestione del personale, nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 58

Organizzazione del personale

1.   Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall’ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse, attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2.   Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto egli enti locali.

3.   Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

Art. 59

Responsabili degli uffici e del personale

1.   La gestione amministrativa, contabile e tecnica del Comune è affidata, di norma, ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2.   I responsabili sono nominati con decreto del Sindaco nel rispetto delle norme di legge, del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati, in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.

3.   Ai responsabili di uffici e servizi comunali spettano i compiti che la normativa definisce di natura gestionale e di attuazione di obiettivi e programmi politici, compresa l’adozione di atti e provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno. A tale scopo la Giunta Comunale, nel rispetto degli indirizzi di bilancio, con il piano esecutivo di gestione o del piano delle risorse e degli obiettivi, affida loro annualmente le necessarie risorse finanziarie ed in modo analitico, nell’ambito degli interventi, i singoli capitoli di spesa che costituiscono individuazione della loro competenza gestionale.

4.   Sono fatte salve le funzioni  le competenza che le leggi, lo Statuto, i regolamenti ed il piano delle risorse e degli obiettivi attribuiscono ad altri organi o funzionari del Comune.

5.   I predetti responsabili, nel rispetto del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, possono affidare l‘istruttoria dei procedimenti di competenza al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo responsabili in proprio della regolare gestione delle competenze e funzioni assegnate.

6.   Il Sindaco può affidare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni e compiti non previsti dallo Statuto, dai regolamenti e dal piano esecutivo di gestione o piano delle risorse e degli obiettivi, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

7.   Le funzioni di sovrintendenza e coordinamento dell’attività dei responsabili di ufficio o servizio sono affidate al direttore generale o al segretario comunale.

8.   Sono attribuiti, in particolare, ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti previsti dall’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 60

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1.   Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 61

Incarichi esterni

1.   La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2.   Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 45 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni.

3.   Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all’art. 11 del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77 e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata  negli altri casi disciplinati dal D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e dai contratti collettivi di lavoro. L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Capo II

SEGRETARIO COMUNALE – VICE SEGRETARIO

Art. 62

Segretario comunale – Direttore generale

1.   Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

2.   Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l’esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

3.   Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale, previo parere della Giunta Comunale. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall’art. 108 del D.Lgs. n. 267/2000. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata al Sindaco con il provvedimento di conferimento dell’incarico.

4.   Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario pubblico, dipendente da apposita Agenzia, avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all’Albo  di cui al comma 1 dell’art. 98 del D.Lgs. n. 267/2000.

5.   Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.

6.   La nomina, la conferma e la revoca del Segretario comunale sono disciplinate dalla legge.

7.   Al Segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:

a)   svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;

b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l’attività;

c) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio  della Giunta, curandone la verbalizzazione;

d)  può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;

e)esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli al Sindaco.

Art. 63

Vice Segretario comunale

1.   Il Regolamento e la dotazione organica del personale potranno prevedere un posto di Vice-segretario, apicale, avente funzioni vicarie.

Art. 64

Avocazione

1.   Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.

Art. 65

Ufficio di staff

1.   La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2.   I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della Giunta, al detto personale il trattamento economico accessorio previsto ai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 66

Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro

1.   Ai sensi dell’art. 21-bis del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, introdotto dall’art. 7 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 80, il Comune provvede, con il regolamento, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando un apposito ufficio, in modo da assicurare l’efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie.

2.   L’ufficio di cui al comma 1 può essere istituito, mediante convenzione, in forma associata e coordinata con altri enti locali.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 67

Entrata in vigore

1.   Dopo l’esecutività della deliberazione di approvazione dello Statuto, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2.   Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio del Comune.

Art. 68

Modifiche allo statuto

1.   Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2.   Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3.   L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.