COMUNE DI CASOLI

(Provincia di Chieti)

STATUTO COMUNALE


SOMMARIO

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Definizione

Art. 2 Autonomia

Art. 3 Lo Statuto

Art. 4 I Regolamenti

Art. 5 Sede

Art. 6 Ruolo e funzioni generali del Comune

Art. 7 Attuazione della sussidiarietà

Art. 8 Semplificazione amministrativa

Art. 9 Territorio

Art. 10 Stemma – Gonfalone - Fascia Tricolore – Distintivo del Sindaco

Art. 11 Pari opportunità

Art. 12 Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate. Coordinamento degli interventi. Igiene del territorio e tutela della salute

Art. 13 Tutela del patrimonio naturale, artistico e storico

Art. 14 Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

Art. 15 Assetto ed utilizzazione del territorio

Art. 16 Sviluppo economico

Art. 17 I servizi pubblici locali

Art. 18 Conferenza Stato – Città – Autonomie locali

Art. 19 Tutela dei dati personali

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

(Consiglio – Sindaco – Giunta)

Capo I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 20 Presidenza

Art. 21 Consiglieri Comunali – Convalida – Programma di governo

Art. 22 Funzionamento del Consiglio – Decadenza dei Consiglieri

Art. 23 Sessioni del Consiglio

Art. 24 Esercizio della potestà regolamentare

Art. 25 Commissioni Consiliari Permanenti

Art. 26 Costituzione di Commissioni Speciali

Art. 27 Indirizzi per le nomine e le designazioni

Art. 28 Interrogazioni

Capo II

SINDACO E GIUNTA

Art. 29 Elezione del Sindaco

Art. 30 Linee programmatiche

Art. 31 Vice Sindaco

Art. 32 Delegati del Sindaco

Art. 33 La Giunta – Composizione e nomina – Presidenza

Art. 34 Competenze della Giunta

Art. 35 Funzionamento della Giunta

Art. 36 Cessazione dalla carica di Assessore

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE – DIFENSORE CIVICO

Capo I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI – RIUNIONI – ASSEMBLEE – CONSULTAZIONI – ISTANZE E PROPOSTE

Art. 37 Partecipazione dei cittadini

Art. 38 Riunioni ed assemblee

Art. 39 Consultazioni

Art. 40 Istanze, petizioni e proposte

Art. 41 Cittadini dell’Unione Europea – Stranieri soggiornanti – Partecipazione alla vita pubblica locale

Capo II

REFERENDUM

Art. 42 Azione referendaria

Art. 43 Disciplina del referendum

Art. 44 Effetti del referendum

Capo III

DIFENSORE CIVICO

Art. 45 Istituzione dell’ufficio

Art. 46 Nomina – Funzioni – Disciplina

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA – DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 47 Albo pretorio – Ripubblicazione dei regolamenti

Art. 48 Svolgimento dell’attività amministrativa

Art. 49 Statuto dei diritti del contribuente

TITOLO V

FINANZA – CONTABILITÀ – ORGANO DI CONTROLLO

Art. 50 Ordinamento finanziario e contabile

Art. 51 Revisione economico – finanziaria

TITOLO VI

I SERVIZI

Art. 52 Forme di gestione

Art. 53 Gestione in economia

Art. 54 Aziende speciali

Art. 55 Istituzioni

Art. 56 Società

Art. 57 Concessione a terzi

Art. 58 Tariffe dei servizi

TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE

ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 59 Convenzioni

Art. 60 Accordi di programma

TITOLO VIII

UFFICI E PERSONALE – SEGRETARIO COMUNALE

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 61 Criteri generali in materia di organizzazione

Art. 62 Ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 63 Organizzazione del personale

Art. 64 Stato giuridico e trattamento economico del personale

Art. 65 Incarichi esterni

Capo II

SEGRETARIO COMUNALE – DIRETTORE GENERALE –

RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

Art. 66 Segretario Comunale – Direttore Generale

Art. 67 Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 68 Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

Art. 69 Rappresentanza del Comune in giudizio

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 70 Violazioni di norme comunali – Sanzioni

Art. 71 Violazione alle norme di legge – Sanzioni

Art. 72 Modifiche allo Statuto

Art. 73 Abrogazioni

Art. 74 Entrata in vigore


TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Definizione

1)     Il Comune di CASOLI è ente locale autonomo nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente Statuto.

2)     Esercita funzioni amministrative proprie e le funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza.

Art. 2

Autonomia

3)     Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dello Statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

4)     Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà, operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

5)     Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Comunità Montana Aventino Medio Sangro, della Provincia di Chieti, della Regione, dello Stato e della Convenzione Europea relativa alla Carta Europea dell’Autonomia Locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata dall’ITALIA con la Legge 30.12.1989, n. 439.

6)     L’attività dell’amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell’economicità di gestione, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione. L’autonomia conferisce agli organi elettivi ed alla dirigenza, secondo l’organizzazione dell’Ente, nel rispetto della distinzione tra le diverse responsabilità e competenze, il potere di esercitare le funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

7)     Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma del gemellaggio.

8)     Il Comune promuove con i Comuni dell’area territorialmente contigua, o con la stessa Comunità Montana di cui è parte, o altre associazioni o unioni di Comuni le più ampie forme di collaborazione e cooperazione, per effettuare in modo coordinato funzioni e servizi pubblici che sono agevolmente organizzabili e gestibili a livello sovra e pluricomunale, regolando mediante la stipula di convenzioni i rapporti conseguenti.

9)     La gestione associata dei servizi convenzionati deve conseguire livelli più elevati di efficienza ed efficacia, il potenziamento ed ampliamento della produzione ed erogazione di utilità fruibili da un maggior numero di cittadini, rendendo economico e perequato il concorso finanziario agli stessi richiesto.

10) Alla gestione associata di funzioni e servizi può partecipare la Provincia, per quanto di sua competenza ed interesse, sottoscrivendo la convenzione.

11) Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, che esercitano le funzioni ed i servizi in luogo degli stessi. Può essere inoltre prevista, per quanto necessaria, la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti ad uno di essi, che opera per loro conto.

12) L’accordo e la relativa convenzione debbono realizzare una organizzazione semplice e razionale che consegua le finalità di cui ai precedenti commi, raggiunga direttamente la popolazione dei Comuni associati con i sistemi più rapidi, economici, immediatamente funzionali, escludendo per i cittadini e gli utenti aggravi di procedure, di costi e di tempi.

Art. 3

Lo Statuto

1)     Lo Statuto è l’atto fondamentale che garantisce e regola l’autonomia organizzativa del Comune e l’esercizio, per la propria comunità, delle funzioni che allo stesso competono nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi.

2)     Lo Statuto, liberamente formato ed adeguabile dal Consiglio Comunale, con la partecipazione della società civile organizzata nella comunità, costituisce fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell’autonomia locale, determina l’ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo i principi di legalità e trasparenza.

3)     Le distinte funzioni degli organi elettivi e dei responsabili dell’organizzazione operativa del Comune sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità e norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti, nell’ambito della Legge.

4)     Il Consiglio Comunale adegua periodicamente lo Statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante corrispondenza fra le norme dallo stesso stabilite e le condizioni   sociali, economiche e civili della comunità rappresentata.

Art. 4

I Regolamenti

1)     I Regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio, al quale compete di modificarli ed approvarli.

2)     E’ attribuita alla competenza della Giunta l’adozione del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

3)     La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabiliti dallo Statuto. Per realizzare l’unitarietà e l’armonia dell’ordinamento autonomo comunale, le disposizioni dei Regolamenti sono coordinate tra loro nel rispetto dei criteri fissati nello Statuto.

Art. 5

Sede

1)     La sede del Comune è sita in via FRENTANA. Presso di essa si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2)     La sede potrà essere trasferita, anche temporaneamente, in caso di necessità o particolare esigenza, su proposta del Sindaco, sentito il Presidente del Consiglio (ove istituito), e previa deliberazione della Giunta Comunale.

3)     Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione motivata della Giunta Comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e delle commissioni in altra sede.

Art. 6

Ruolo e funzioni generali del Comune

1)     Il Comune è ente con competenza generale, tendenzialmente rappresentativo di ogni interesse della comunità che risiede nel proprio territorio, salvo quelli che la Costituzione e le leggi generali attribuiscono allo Stato, alla Regione o alla Provincia.

2)     Il Comune, istituzione territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini è, secondo il principio di sussidiarietà, titolare di funzioni proprie e di quelle ad esso conferite con leggi statali e regionali. Nell’assolvimento delle funzioni e dei compiti di rilevanza sociale favorisce, per quanto possibile, la partecipazione delle famiglie, delle associazioni e delle comunità esistenti nel territorio comunale.

3)     Il Comune esercita le sue attribuzioni per il conseguimento da parte dei cittadini e della comunità delle seguenti finalità:

a.      promozione ed affermazione dei diritti garantiti ad ogni persona dalla Costituzione, tutelandone la dignità, la libertà e la sicurezza e sostenendone l’elevazione delle condizioni personali e sociali;

b.      assunzione di iniziative per migliorare la qualità della vita nella comunità, tutelando in particolare i minori, gli anziani, i disabili e coloro che si trovano in condizioni di disagio, per assicurare protezione, sostegno e condizioni di autosufficienza;

c.      sostegno, nell’ambito delle proprie possibilità e funzioni, alle iniziative per assicurare il diritto al lavoro, alla casa, all’istruzione;

d.      tutela del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale della comunità, valorizzando e rendendo fruibili i beni che lo costituiscono;

e.      tutela della famiglia e promozione di ogni utile azione ed intervento per assicurare pari opportunità di vita e di lavoro ad uomini e donne. Le iniziative e gli interventi sopra indicati ed ogni altra azione promossi dal Comune sono informati a principi di pari dignità dei cittadini nell’esercizio dei diritti fondamentali, di equità e solidarietà.

4)     Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla Legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.

5)     Il Comune esercita le funzioni delegate dalla Regione di interesse della propria comunità, secondo le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi, dalla legislazione regionale.

Art. 7

Attuazione della sussidiarietà

1)     Il Comune assume fra i principi che regolano l’esercizio dell’autonomia normativa ed organizzativa quello di sussidiarietà, mediante i Regolamenti e l’attività dell’organizzazione.

2)     I Regolamenti ed i provvedimenti di carattere regolamentare ordinano l’esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi con sistemi che consentono l’immediata, agevole, utile ed economica fruizione da parte della popolazione delle prestazioni con gli stessi disposti.

Art. 8

Semplificazione amministrativa

1)     Il Comune deve disporre della più ampia semplificazione procedimentale e documentale dell’attività degli organi elettivi e dell’organizzazione di gestione consentita, nell’ambito della propria autonomia, dalla legislazione vigente. L’obiettivo di tale azione è l’eliminazione delle procedure che oggi gravano, per impegno e costi, sulla popolazione, senza che essa ottenga utilità e benefici adeguati ai sacrifici che deve sostenere. Il risultato deve essere un'organizzazione rinnovata, essenziale, efficiente, economica delle attività comunali, che assolve nel modo più efficace ai doveri nei confronti dei cittadini.

2)     In apposite riunioni indette e coordinate dal Direttore Generale (ove nominato) o dal Segretario Comunale, i Dirigenti ed i Responsabili dell’organizzazione esaminano i criteri generali che sono stati finora osservati per le procedure amministrative e definiscono il programma degli interventi da effettuare per conseguire il risultato di cui al precedente comma.

3)     Ciascun Dirigente, per quanto di competenza del proprio settore o ufficio, effettua la revisione dei procedimenti amministrativi e ne valuta l’attuale effettiva utilità per i cittadini e la comunità, anche in termini di costi e benefici. Individua gli obblighi determinati da leggi statali e regionali e definisce le procedure essenziali per la loro osservanza. Adegua alla semplificazione procedimentale i programmi ed il funzionamento del sistema informatico di cui il settore o l’ufficio è dotato, d’intesa con il Responsabile del servizio. Informa il Sindaco degli interventi programmati e, dopo la presa d’atto dell’organo predetto, e comunque trascorsi venti giorni dalla comunicazione, adotta le determinazioni di sua competenza.

4)     Il Dirigente, per gli interventi per i quali è necessario procedere alla modifica di Regolamenti comunali, propone al Sindaco e/o al Presidente le deliberazioni da sottoporre al Consiglio. Sulle modifiche regolamentari che comportino riduzioni di entrate o aumenti di spese esprime il parere il responsabile del servizio finanziario.

5)     Il Comune assume le iniziative ed attua gli interventi previsti dalle leggi annuali di semplificazione, di cui all’art. 20, primo comma, della L. 15.03.1997, n. 59.

6)     La semplificazione dell’azione amministrativa e documentale e la riduzione dei costi alla stessa relativi costituisce uno degli obiettivi principali degli organi elettivi e della dirigenza dell’organizzazione. I risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio Comunale e resi noti ai cittadini.

7)     Il regolamento definisce  le categorie delle persone inabili, non abbienti ed in condizioni di indigenza che sono esentate dal rimborso dei costi sostenuti dal Comune e dal pagamento dei diritti comunali.

Art. 9

Territorio

1.      Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all’art. 9 della Legge 24 dicembre 1954 n. 1228, approvato dall’Istituto Nazionale di Statistica, nonché costituito dai terreni circoscritti alle mappe catastali dal n. 1 al n. 65 esteso Kmq. 66,66, confinanti:

a.      Nord, con i territori del Comune di Guardiagrele;

b.      Sud, con i territori di Gessopalena, Roccascalegna e Altino;

c.      ad Est, con i territori di S.Eusanio del Sangro;

d.      ad Ovest, con i territori di Civitella M.R., Fara S. Martino e Palombaro.

2.      La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge regionale, a condizione che la  popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà per mezzo di apposito referendum.

3.      Il Comune di CASOLI è costituito dalle comunità di popolazioni e dai territori: del Capoluogo, e delle contrade e frazioni minori di Ascigno, Capoposta, Cappacorti, Caprafico, Cavassutti, Cinonni, Cipollaro, Collebarone, Collelungo, Collemarco, Colle della Torre, Coste Martini, Fiorentini, Grottarimposta, Guarenna Nuova, Guarenna Vecchia, Laroma, Laroscia, Mandramancina, Merosci, Minco di Lici, Monti, Pianibbie, Piano Carlino, Piano la Fara, Piano Laroma, Piano Morelli, Piano Mulino, Piano delle Vigne, Quarto da Capo, Ripitella, Selva Piana, Serra, Taloni, Torretta, Valle Curato, Verratti, Vicenne, Vizzarri.

4.      Casoli è ricompresa nella Comunità Montana Zona Q, denominata Aventino-Medio Sangro, in attuazione dell’art. 4 della L. 3.12.1971, n. 1102, ed ai sensi della L.R. 23.12.1994 n. 92, modificata con la L.R. n. 101/96 e dell’art. 27 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, unitamente ai Comuni di: Civitella Messer Raimondo; Colledimacine; Gessopalena; Lettopalena; Lama dei Peligni; Palena; Pennadomo; Roccascalegna; Taranta Peligna; Torricella Peligna. La disciplina partecipativa è stabilita per legge.

Art. 10

Stemma – Gonfalone – Fascia tricolore – Distintivo del Sindaco

1)     Con D.P.R. 11 dicembre 1997 sono stati concessi al Comune di Casoli uno stemma ed un gonfalone le cui miniature, allegate rispettivamente sub lettere a) e b) con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente Statuto.

2)     La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

3)     L’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4)     L’uso dello stemma può essere autorizzato, previa deliberazione della Giunta Comunale, nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 11

Pari opportunità

1)     Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a.       riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all’art. 35, comma 3, lettera e), del D.Lgs. 30.03.2001 n. 16L’eventuale oggettiva impossibilità deve essere specificata;

b.      adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità ed opportunità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;

c.       garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d.      adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

2)     Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale, trova applicazione il successivo articolo 33.

Art. 12

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.

Coordinamento degli interventi. Igiene del territorio e tutela della salute.

1)     Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l’Azienda Sanitaria Locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all’art. 34 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2)     Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

3)     All’interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

4)     Il Comune concorre a garantire, nell’ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità  e della sicurezza dell’ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

5)     Opera per l’attuazione di un efficiente sistema di assistenza sociale, con specifico riferimento agli anziani, ai minori, ai disabili ed invalidi, con il superamento delle barriere architettoniche, secondo le previsioni di legge. Ogni sei mesi, ed in ogni caso in occasione dell’approvazione del conto consuntivo, e quale allegato ad esso, la Giunta sottopone al Consiglio una relazione dettagliata sulle attività promosse. Detta relazione dovrà essere preliminarmente esaminata, discussa ed approvata dall’apposita Commissione Consiliare, ove  istituita. Il Comune di Casoli può promuovere ogni forma associativa o altra attività per la gestione di servizi per anziani e minori. Mantiene, fatta salva eventuale diversa organizzazione, la partecipazione all’associazione tra Enti locali per la gestione dei servizi socio-assistenziali nell’ambito territoriale 20 “Aventino”, alla cui convenzione si fa rinvio per le modalità partecipative e nella prospettiva di un più razionale e conveniente servizio. Il Comune di Casoli partecipa altresì all’Associazione tra EE.LL. per l’assistenza domiciliare agli anziani, ritenendo conveniente la gestione unitaria del servizio stesso.

6)     Apposito regolamento di igiene, approvato o modificato dal Consiglio Comunale e coordinato con la normativa dello strumento urbanistico, disciplina l’igiene del territorio comunale.

L’installazione di impianti, antenne e altre opere fisse funzionali e connesse alla rete radio-televisiva è soggetta ad autorizzazione edilizia da parte del Comune e comunque nel rispetto della normativa in materia. Al fine di tutelare il proprio territorio sotto il profilo urbanistico, ecologico, ambientale, storico, culturale e per salvaguardare prioritariamente la salute dei cittadini, il Comune, nel rispetto delle norme vigenti in materia, individua aree, criteri e parametri per le installazioni anzidette ed in tal senso assume determinazioni e scelte nel proprio strumento urbanistico ed apporta le necessarie ed opportune modifiche al regolamento edilizio e alla normativa dello strumento urbanistico, nel rispetto del regolamento di igiene e così come questo è coordinato con essi. In attesa di ciò, il Comune valuterà, in esito alle richieste pervenute, di consentire postazioni mobili di tali impianti per un tempo limitato.

Il Comune potrà disporre in ogni momento di sottoporre ad attento monitoraggio le aree circostanti gli insediamenti di cui sopra e, nel caso, l’intero territorio comunale, per accertare l’intensità delle onde elettromagnetiche presenti, facendoli certificare dall’A.S.L. o da altro Istituto riconosciuto che attesti il rispetto dei limiti e della compatibilità con la salute umana.

7)     Nel Comune di Casoli operano, quali presidi dell’Azienda U.S.L. 03 di Lanciano-Vasto, il Presidio Ospedaliero “G. Consalvi”, con le specialità di base di Chirurgia e Medicina, oltre che reparti di tipo specialistico in materia Geriatrica, di Lungodegenza e di Riabilitazione, unitamente ai servizi di P.S., Laboratorio Analisi, Radiologia, Centro Raccolta Sangue. Il Comune promuove ogni forma di sostegno locale, della Comunità Montana Aventino Medio Sangro e degli altri Comuni del circondario, per la difesa, il potenziamento, lo sviluppo di tale importante struttura. Inoltre Casoli è sede del Distretto Sanitario di Base, nonché sede di una Residenza Sanitaria Assistenziale presso l’ex Dispensario Antitubercolare.

Art. 13

Tutela del patrimonio naturale, artistico e storico.

1)     Il Comune adotta le misure necessarie a risanare, conservare  e difendere l’ambiente, attuando piani di difesa del suolo, soprassuolo e sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2)     Il Comune tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico ed ambientale, garantendone il godimento da parte della collettività e da parte dei turisti.

Il Comune di Casoli ha la proprietà del Castello Medievale, posto sulla sommità del colle;  intorno ad esso, in circolo, è situato uno dei più bei centri storici dell’Abruzzo. Il Comune promuove con ogni determinazione la cura e la tutela di essi, procedendo verso il più completo recupero e valorizzazione, anche a scopo residenziale, turistico, alberghiero e ricreativo. Nel Castello di Casoli va salvaguardata la stanza e le tracce della presenza del Poeta Gabriele D’Annunzio.

3)     Il Comune di Casoli conserva risorse naturali di grande rilievo quali il fiume Aventino, il Lago di Casoli, la Lecceta, l’Oasi di Serranella; esse vanno promosse e valorizzate a fini ambientali, turistici, economici e ricreativi.

4)     A Casoli è conservato, presso la contrada di “Laroma”, un importante sito archeologico denominato “CLUVIAE”, già oggetto di ricerca e progettazione della Soprintendenza Archeologica per il suo recupero, la sua valorizzazione e fruizione economica e turistica.

5)     Il Comune di Casoli promuove la partecipazione ad altre forme associative per la tutela e la valorizzazione delle sue risorse naturali, artistiche e storiche.  

Art. 14

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1)     Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua dialettale, di costume e di tradizioni  locali.

2)     Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3)     Per il raggiungimento di dette finalità il Comune favorisce l’istituzione di enti, organismi, associazioni culturali, ricreative e sportive; mantiene e potenzia le strutture esistenti, i servizi e gli impianti e ne assicura l’accesso agli enti, organismi ed associazioni, secondo le disposizioni dettate nel T.U. 18 Agosto 2000 n. 267 e altre e/o successive disposizioni regionali e nazionali.

4)     I modi di utilizzo delle strutture sono disciplinati con il regolamento sull’amministrazione del patrimonio. Questo dovrà prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni per le spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite da essi, ed in armonia con le indicazioni statutarie.

5)     Il Comune di Casoli favorisce l’adesione ad associazioni aventi carattere e finalità culturali.

Art. 15

Assetto ed utilizzazione del territorio

1)     Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmatico sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici, commerciali e dei servizi.

2)     Può promuovere la realizzazione di piani di sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto di ognuno all’abitazione.

3)     Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai programmi o piani approvati.

4)     Adotta ed attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, turistiche ed ambientali.

5)     Promuove il miglior collegamento viario con il comprensorio montano ed una più snella e veloce viabilità di collegamento con le principali arterie superiori.

6)     Predispone e tiene aggiornati  idonei strumenti e piani di protezione civile.

Art. 16

Sviluppo Economico

1)     Il Comune coordina le attività commerciali e ne favorisce l’organizzazione razionale del sistema distributivo.

2)     Tutela e promuove lo sviluppo dell’artigianato. Assume iniziative atte a stimolarne l’attività, favorendone l’associazionismo.

3)     Promuove e tutela l’attività agricola, in tutte le sue forme, al fine anche di un ammodernamento del settore.  Agisce per nuove forme di associazionismo, al fine della creazione di un marchio D.O.C. e per una più vasta conoscenza e collocazione dei prodotti.

4)     Promuove e tutela lo sviluppo industriale nel rispetto dell’ambiente, favorendo inoltre quegli insediamenti per la migliore e più conveniente occupazione.

5)     Promuove attività turistiche, con la ricerca e l’espansione di attrezzature e servizi turistici ricettivi.

6)     Il Comune di Casoli è ricompreso nel Consorzio Industriale ASI SANGRO ed è sede di un importante polo industriale. Esso va seguito perché possa trovare ulteriore affermazione  e crescita, a fini economici ed occupazionali dell’intero comprensorio Aventino. Le relative modalità di partecipazione sono riportate nella legge istitutiva dei Consorzi Industriali e nello Statuto dell’Ente.

7)     Il Comune di Casoli è componente dell’associazione tra Enti Locali per l’attuazione del Patto Territoriale Sangro-Aventino. La partecipazione e la promozione del Patto deve costituire momento rilevante per la crescita e lo sviluppo della comunità casolana. Anche in questo caso le modalità di partecipazione sono contenute nell’atto costitutivo.

Art. 17

I Servizi pubblici locali

1)     Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2)     Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle forme giuridiche così definite: in economia; in concessione a terzi; a mezzo di azienda speciale; a mezzo istituzione; a mezzo di partecipazione a consorzi; a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale; a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria; a mezzo di eventuali altre tipologie determinate dalla legge, nel rispetto di quanto stabilito dal T.U. 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e/o integrazioni.

3)     Il Comune si propone di sensibilizzare le cooperative giovanili locali al fine di sviluppare l’occupazione.

4)     Il Comune di Casoli è componente del Consorzio Comprensoriale opere acquedottistiche di Lanciano. La sua partecipazione è regolata dalla convenzione e dallo statuto e finalizzata all’effettiva e più razionale e conveniente gestione delle opere e del servizio acquedottistico.

Art. 18

Conferenza Stato – Città - Autonomie locali

5)     Nell’ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997 n. 59, il Comune si avvale della Conferenza Stato - Città ed Autonomie Locali, in particolare per:

a.      l’informazione e le iniziative per il miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici locali;

b.      la promozione di accordi di programma ai sensi dell’articolo 12 della Legge 23 dicembre 1992 n. 498 e successive modificazioni;

c.      le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più Comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 19

Tutela dei dati personali

1)     Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della Legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

(Consiglio - Sindaco - Giunta)

Capo I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 20

Presidenza

1)     Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio.

2)     In sede di prima attuazione e fino alla elezione del Presidente, nonché in  caso di assenza o di impedimento, le funzioni relative alla Presidenza del Consiglio sono riassorbite dal Sindaco.

3)     Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall’atto costitutivo dell’ente o da convenzione, a nominare tre o più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

4)     Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i Consiglieri di maggioranza e di minoranza.

5)     All’Ufficio di Presidenza sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del Consiglio.

Art. 21

Consiglieri Comunali - Convalida - Programma di governo

1)     I Consiglieri Comunali rappresentano l’intero corpo elettorale del Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2)     Le indennità, il rimborso di spese e l’assistenza in sede processuale per fatti connessi all’espletamento del mandato dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

3)     Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267.

4)     Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dallo stesso nominata.

5)     Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai Capigruppo Consiliari il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6)     Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

Art. 22

Funzionamento del Consiglio - Decadenza dei Consiglieri

1)     Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai  principi stabiliti dalla legge.

2)     In pendenza dell’approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e Capogruppo di ciascuna lista sarà, salva diversa indicazione:

a.      per il gruppo di maggioranza: il candidato Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza;

b.      per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.

3)     La mancata partecipazione a cinque sedute consecutive ovvero a otto sedute nell’anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all’avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le proprie osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso.

4)     Trascorso tale termine, la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all’interessato entro 10 giorni.

Art. 23

Sessioni del Consiglio

1)     Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2)     Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a.      per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio precedente;

b.      per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267;

c.      per l’approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

d.      per eventuali modifiche dello Statuto.

3)     Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 24

Esercizio della potestà regolamentare

1)     Il Consiglio e la Giunta Comunale, nell’esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2)     I regolamenti, divenute esecutive le deliberazioni di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all’albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l’avviso del deposito.

3)     I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

Art. 25

Commissioni Consiliari Permanenti

1)     Il Consiglio Comunale può istituire, nel suo seno, Commissioni Consultive Permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2)     La composizione ed il funzionamento delle dette Commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3)     I componenti delle Commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

4)     Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 26

Costituzione di Commissioni Speciali

1)     Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire Commissioni Speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2)     Per la costituzione delle Commissioni Speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell’articolo precedente.

3)     Con l’atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d’indagine.

4)     La Commissione di Indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

5)     La Commissione Speciale, insediata dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio, ove nominato, provvede alla nomina, al suo interno, del Presidente.

6)     Il Consiglio Comunale può costituire una Commissione di controllo o di garanzia Per la nomina del Presidente voteranno i soli rappresentanti dell’opposizione.

Art. 27

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1)     Il Consiglio Comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2)     Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3)     Tutti i nominati o designati dal Sindaco decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

Art. 28

Interrogazioni

1)     I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco o agli Assessori.

2)     Il Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto, indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l’interrogante chiede risposta scritta.

3)      Il Sindaco dispone:

a.      se deve essere data risposta scritta, che l’ufficio provveda entro 15 giorni dal ricevimento;

b.      se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all’ordine del giorno della prima seduta del consiglio;

c.      se l’interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all’interrogazione.

4)     Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplinerà lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità.

Capo II

SINDACO E GIUNTA

Art. 29

Elezione del Sindaco

1)     Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.

2)     Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana, vestito nella forma ufficiale e solenne con la fascia tricolore.

3)     Il Sindaco è titolare della rappresentanza generale del Comune. In caso di sua assenza o impedimento temporaneo la rappresentanza istituzionale dell’Ente spetta, nell’ordine, al Vice Sindaco e all’Assessore più anziano di età.

Art. 30

Linee programmatiche

1)     Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 21, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 31

Vice Sindaco

1)     Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco assente, temporaneamente impedito o sospeso dall’esercizio delle funzioni.

2)     In caso di assenza o impedimento temporaneo del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l’Assessore più anziano di età.

Art. 32

Delegati del Sindaco

1)     Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2)     Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3)     Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4)     Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio in occasione della prima seduta utile.

5)     Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di Consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 33

La Giunta - Composizione e nomina - Presidenza

1)      La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori fino ad un massimo di sei, compreso il Vice Sindaco. E’ nella competenza del Sindaco la determinazione del numero degli Assessori da nominare, nei limiti anzidetti e fatta salva diversa previsione nel regolamento di cui al successivo art. 35, comma 5, dandone comunicazione al Consiglio.

2)     Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a Consigliere Comunale, nel numero massimo di Gli Assessori non Consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali e tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del Consiglio. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.

3)     Il Sindaco, per la nomina della Giunta, avrà cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.

4)     La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere dei suoi eventuali componenti non Consiglieri. Lo stesso accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 34

Competenze della Giunta

1)     Le competenze della Giunta sono disciplinate dalla legge.

2)     L’accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta, salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, così come individuate dalla legge.

Art. 35

Funzionamento della Giunta

1)     L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

2)     La Giunta è convocata dal Sindaco. Questi, ove lo ritenga opportuno,  fissa l’ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3)     Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4)     Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che dovrà risultare a verbale, della Giunta stessa. Il voto è palese, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L’eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale, con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione, le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5)     Apposito regolamento può disciplinare il funzionamento della Giunta Comunale.

Art. 36

Cessazione dalla carica di Assessore

1)     Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco; sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

2)     Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3)     Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

Capo I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE –

CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

Art. 37

Partecipazione dei cittadini

1)     Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità, anche su base di quartiere e frazione. Favorisce, a tale fine, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette finalità.

2)     Nell’esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini e delle altre organizzazioni sociali a tale scopo costituite, consultandole, qualora lo ritenga opportuno, circa le decisioni da adottare nelle materie di maggiore rilevanza.

3)     A tal fine sono considerati soggetti della partecipazione le organizzazioni economiche, sociali, culturali, di categoria e di contrada che ne facciano apposita richiesta scritta, con allegato l’elenco di almeno 100 sottoscrittori, aderenti alla organizzazione istante e residenti nel Comune, fatti salvi i soggetti già riconosciuti in base alle precedenti previsioni statutarie. La Giunta Comunale esamina le richieste pervenute ed adotta con deliberazione l’elenco dei soggetti della partecipazione, da aggiornarsi di volta in volta in caso di nuove richieste.

4)     La consultazione dei soggetti della partecipazione è obbligatoria in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione dell’Ente, del piano regolatore generale e relative modifiche, dei piani commerciali e relative modifiche. 

5)     L’amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

6)     Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall’apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

7)     Il Comune favorisce, altresì, l’iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

Art. 38

Riunioni ed assemblee

1)     Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2)     L’amministrazione comunale ne facilita l’esercizio, mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione Repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d’uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull’esercizio dei locali pubblici.

3)     Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4)     Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a.      per la formazione di comitati e commissioni;

b.      per dibattere problemi;

c.      per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 39

Consultazioni

1)     Il Consiglio e la Giunta Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali circa le decisioni da adottare nelle materie di maggiore importanza, fatte salve le previsioni di cui all’art. 37 che precede relativamente ai soggetti della partecipazione.

2)     La consultazione si attua mediante deposito presso l’ufficio di segreteria del Comune e contestuale pubblicazione all’albo pretorio comunale di un documento illustrativo dell’oggetto da esaminare, corredato da tutti gli atti necessari al relativo approfondimento, con indicazione delle eventuali soluzioni alternative emerse nella fase preparatoria.

3)     Decorsi 15 giorni dalla pubblicazione del predetto documento, si provvede ad esaminarlo in apposite riunioni indette al tal fine.

4)     Entro i successivi 7 giorni, i soggetti consultati possono far pervenire alla segreteria del Comune proposte ed osservazioni. Tali documenti dovranno contenere indicazioni sulle organizzazioni di provenienza, il numero attuale dei loro componenti residenti nel Comune con l’indicazione dei relativi nominativi, il numero ed i nominativi delle persone che hanno dibattuto il problema e possibilmente il numero degli aderenti a ciascuna proposta discussa.

Ai fini della consultazione, nessun cittadino può appartenere a più di una organizzazione.

5)     Del risultato della consultazione esperita e delle proposte derivate, con indicazione dei dati di cui al precedente comma 4, si dà atto nei conseguenti provvedimenti adottati in merito dai competenti organi comunali.  

6)     I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 40

Istanze, petizioni e proposte

1)     Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze, petizioni e proposte al Consiglio ed alla Giunta Comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2)     Il Consiglio Comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, dovranno adottare i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell’istanza o petizione, precisando lo stato del procedimento. Copia della deliberazione sarà trasmessa, entro cinque giorni, al presentatore e al primo firmatario della medesima.

3)     Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da 400 elettori con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Art. 41

Cittadini dell’Unione Europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale

1)     Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il Comune:

a.      favorirà la inclusione in tutti gli organi consultivi locali dei rappresentanti dei cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;

b.      promuoverà la partecipazione dei cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

Capo II

REFERENDUM

Art. 42

Azione referendaria

1)     Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2)     Non possono essere indetti referendum:

a.      materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

3)     I soggetti promotori del referendum possono essere:

a.      il trenta per cento del corpo elettorale;

b.      il Consiglio Comunale.

4)     I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 43

Disciplina del referendum

1)     Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2)     In particolare, il regolamento deve prevedere:

a.      i requisiti di ammissibilità;

b.      i tempi;

c.      le condizioni di accoglimento;

d.      le modalità organizzative;

e.      i casi di revoca e sospensione;

f.        le modalità di attuazione.

Art. 44

Effetti del referendum

1)     Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2)     Se l’esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3)     Entro lo stesso termine, se l’esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Capo III

DIFENSORE CIVICO

Art. 45

Istituzione dell’ufficio

1)     Può essere istituito nel Comune l’ufficio del «Difensore Civico» quale garante del buon andamento, dell’imparzialità, della tempestività e della correttezza dell’azione amministrativa.

Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell’ordinamento vigente.

Art. 46

Nomina - Funzioni - Disciplina

1)     Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del Difensore Civico.

2)     Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della Provincia per l’istituzione di un ufficio comune del Difensore Civico. L’organizzazione, le funzioni ed i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell’accordo medesimo ed inseriti nell’apposito regolamento.

3)     Il regolamento dovrà prevedere la disciplina dello svolgimento delle funzioni di controllo nel rispetto delle previsioni di legge.

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA - DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 47

Albo pretorio - Ripubblicazione dei regolamenti

1)     È istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l’albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo Statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2)     La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

3)     Tutti i regolamenti comunali deliberati dal Consiglio Comunale, muniti degli estremi della pubblicazione, sono ripubblicati secondo le previsioni di cui al precedente art. 24, comma 2, fatta salva diversa disposizione di ciascun regolamento.

Art. 48

Svolgimento dell’attività amministrativa

1)     Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2)     Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull’azione amministrativa, nonché secondo le previsioni di cui al precedente art. 8.

3)     Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con la Comunità Montana Aventino-Medio Sangro, con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 49

Statuto dei diritti del contribuente

4)     In relazione al disposto dell’art. 2 della Legge 27 luglio 2000 n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento, nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

5)     Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge, le necessarie modifiche, con particolare riferimento:

a.      all’informazione del contribuente;

b.      alla conoscenza degli atti e semplificazione;

c.      alla chiarezza e motivazione degli atti;

d.      alla rimessione in termini;

e.      alla tutela dell’affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente;

f.        all’interpello del contribuente.

TITOLO V

FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 50

Ordinamento finanziario e contabile

1)     L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2)     Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto dalla legge.

Art. 51

Revisione economico-finanziaria

3)     La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

4)     Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 50 disciplinerà, altresì, che l’organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi  necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

5)     L’organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del Consiglio e della Giunta. A tal fine sarà invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

TITOLO VI

I SERVIZI

Art. 52

Forma di gestione

1)     Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile. Il Comune di Casoli eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto alla più completa informazione.

2)     La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente Statuto.

3)     La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

a.      in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b.                  in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di  opportunità sociale;

c.      a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d.      a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e.      a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora ricorrano i presupposti di cui al successivo art. 56, comma 1;

f.        a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, a norma dell’articolo 116 del T.U. n. 267/2000 e del successivo art. 56, commi 2 e 3;

g.      a mezzo di eventuali altre tipologie determinate dalla legge.

4)     La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione o in consorzio con altri EE.PP.

5)     La compartecipazione alla spesa per l’erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.

6)     Al fine di favorire la migliore qualità dei servizi prestati, possono essere stipulati contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati, diretti anche a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

Art. 53

Gestione in economia

1)     L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2)     La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 54

Aziende speciali

1)     Per la gestione anche di più servizi economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un’azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.

2)     Sono organi dell’azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

a.      il consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a Consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b.      il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

3)     Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell’azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell’azienda disciplina le condizioni e modalità per l’affidamento dell’incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

4)     Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della Giunta, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l’azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell’azienda speciale.

5)     Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell’intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

6)     L’ordinamento dell’azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

7)     L’organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall’azienda stessa, con proprio regolamento.

8)     L’azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

9)     Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

10) Lo statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 55

Istituzioni

1)     Per l’esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2)     Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, non superiore a sei, è stabilito con l’atto istitutivo dal Consiglio Comunale.

3)     Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall’art. 54 per le aziende speciali.

4)     Il direttore generale dell’istituzione è l’organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell’istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall’organo competente in seguito a pubblico concorso.

5)     L’ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6)     Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7)     L’organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 56

Società

1)     Il Comune può gestire i servizi pubblici locali a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2)     Per l’esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni di cui al comma 1, lettera f), dell’articolo 113 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

3)     Per l’applicazione del comma 2 trovano attuazione le disposizioni di cui all’art. 116 del T.U. n. 267/2000 e successive sue modificazioni.

Art. 57

Concessione a terzi

1)     Qualora ricorrano condizioni tecniche come l’impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi pubblici locali possono essere gestiti mediante concessione a terzi.

2)     La concessione a terzi è decisa dal Consiglio Comunale, con deliberazione recante motivazione specifica circa l’oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l’aspetto sociale.

Art. 58

Tariffe dei servizi

1)     La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla Giunta Comunale nel rispetto dei principi di legge.

2)     Le tariffe, con motivata deliberazione, potranno essere variate nel corso dell’anno per assicurare l’equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della relativa deliberazione.

TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE

ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 59

Convenzioni

1)     Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con la Comunità Montana, con altri Comuni, con la Provincia e con altre istituzioni.

2)     Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 60

Accordi di programma

1)     Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2)     Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII

UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 61

Criteri generali in materia di organizzazione

1)     Il Comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l’apparato produttivo ai seguenti principi:

a.      accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

b.      riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l’incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;

c.      compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;

d.      attuazione dei controlli interni.

2)     La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all’espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e dell’art. 89 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 e loro successive modificazioni.

Art. 62

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1)     Il Comune disciplina, con apposito regolamento ed in conformità al presente Statuto, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992 n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2)     Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all’organizzazione e gestione del personale, nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 63

Organizzazione del personale

1)     Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall’ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse, nonché attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2)     Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3)     Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 64

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1)     Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 65

Incarichi esterni

1)     La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando il possesso dei requisiti minimi richiesti per la qualifica da ricoprire.

Capo II

SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE - RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

Art. 66

Segretario Comunale - Direttore Generale

1)     Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2)     Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l’esercizio delle funzioni del Segretario Comunale.

3)     Al Segretario Comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore Generale.

4)     Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, al Segretario Comunale spetta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell’incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria, tenuto conto della disponibilità finanziaria dell’Ente.

Art. 67

Responsabili degli uffici e dei servizi

1)     Essendo questo Comune privo di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 e sue eventuali successive modificazioni, fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

2)     Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del Comune o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 e sue eventuali successive modificazioni.

3)     Il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l’esercizio dei compiti e delle funzioni da parte dei responsabili degli uffici e dei servizi.

4)     I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione.

5)     Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, il Sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al Segretario Comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 68

Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

 

1)     La Giunta Comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2)     I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della Giunta, al detto personale il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 69

Rappresentanza del Comune in giudizio

1)     Il Comune può conferire a professionisti esterni iscritti all’albo professionale la rappresentanza in giudizio dell’Ente, fatta eccezione:

a.      per i processi tributari di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, nei quali il Comune, in tutti i gradi di giudizio, è rappresentato dal responsabile del relativo tributo;

b.      per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, nelle quali il Comune è rappresentato dal responsabile del servizio personale.

2)     Su conforme indirizzo espresso dalla Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 107, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, sarà seguita la procedura di cui al successivo comma 3.

3)     Con determinazione del Direttore Generale di cui all’art. 108 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, se nominato, ovvero del Segretario Comunale:

a.      sarà designato il responsabile del servizio incaricato della rappresentanza in giudizio del Comune nonché, in caso di sua assenza o impedimento, il suo sostituto;

b.      sarà dato corso alla nomina del legale incaricato della difesa delle ragioni del Comune.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 70

Violazioni di norme comunali – Sanzioni

1)     Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo ed un massimo fissato dal corrispondente articolo del regolamento o dell’ordinanza.

2)     Il minimo ed il massimo della sanzione di cui al precedente comma 1 non potrà essere fissato in misura inferiore a L. 60.000 né superiore a L. 1.000.000.

3)     In sede di prima applicazione e fino a quando non sarà disposto l’aggiornamento dei singoli regolamenti, la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, fisserà il minimo ed il massimo da applicare alle violazioni delle singole disposizioni.

4)     Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nella sezione I e II del Capo I della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni. Autorità competente è il Sindaco.

5)     Quando i regolamenti o le ordinanze non dispongono altrimenti, le violazioni alle relative disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L. 60.000 e massima di L. 1.000.000.

Art. 71

Violazione alle norme di legge – Sanzioni

1)     In tutti i casi in cui norme di legge demandano al Sindaco, ovvero genericamente al Comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al Comune stesso dei relativi proventi, il Direttore Generale di cui all’art. 108 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 e sue eventuali successive modificazioni, se nominato, ovvero il Segretario Comunale, designerà, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui saranno attribuite tutte le competenze in capo al Sindaco o, genericamente, al Comune.

Art. 72

Modifiche dello Statuto

1)     Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2)     Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3)     L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei Comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio Comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4)     Le proposte di abrogazione totale o parziale devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto o di nuove norme.

Art. 73

Abrogazioni

1)     Tutte le norme attualmente vigenti in contrasto con il presente Statuto si intendono abrogate e cesseranno di produrre effetti dalla data della sua entrata in vigore.

2)     Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente Statuto, sono abrogate.

3)     Entro un anno dall’entrata in vigore del presente Statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti saranno apportate le necessarie variazioni.

Art. 74

Entrata in vigore

1)     Il presente Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2)     Il presente Statuto entra in vigore secondo quanto previsto nell’art. 6 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267.


ALLEGATO A)

Descrizione dello stemma

(Concesso con D.P.R. 11 dicembre 1997)

D’azzurro, alla torre di due palchi, d’argento, murata di nero, vista di spigolo, merlata alla ghibellina, ogni palco merlato di cinque visibili, tre angolari, due alternati, essa torre finestrata nei lati visibili di quattro finestre di nero, due e due, poste in palo, chiusa di nero con due porte nei due lati visibili, fondata sulla collina di verde, questa fondata di punta. Ornamenti esteriori del Comune rappresentati nella parte superiore da una corona d’argento e nella parte inferiore da una fronda di alloro e di quercia color verde, con al centro un nastro tricolorato dai colori nazionali. 


ALLEGATO B)

Descrizione del gonfalone

(Concesso con D.P.R. 11 dicembre 1997)

Drappo di bianco riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dallo stemma del Comune con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni argentati. L’asta verticale è ricoperta di velluto bianco con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento.