TITOLO I
PRINCIPI
GENERALI
Art. 1
Comune
1.
Il
Comune di Cappelle sul Tavo è Ente autonomo, rappresenta, governa ed amministra
la comunità dei cittadini cappellesi e di quanti vivono nel territorio
comunale. Riconosce e valorizza, nell’esercizio delle proprie funzioni e
competenze, le formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità degli
uomini, chiamandole a concorrere con metodo democratico alla costruzione di una
vita civile, libera solidale e responsabile.
Art. 2
Territorio e sede Comunale
1.
Il
Comune di Cappelle è costituito dalle comunità, dalla popolazione e dal
territorio confinante con i Comuni di Spoltore Moscufo, Collecorvino,
Montesilvano e Città Sant’Angelo;
2.
Il
Palazzo civico, sede Comunale, è ubicato in Piazza Marconi n. 24;
3.
Le
adunanze degli Organi Collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale;
esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari
esigenze;
Art. 3
Stemma e
Gonfalone
1.
Il
Comune di Cappelle sul Tavo ha il gonfalone e lo stemma concessi con
dichiarazione del Presidente della Repubblica in data 27.07.1972, registrato
alla Corte dei Conti il 06.09.1972 e trascritto nei registri dell’Ufficio
Araldico il 06.11.1972 a pag. 32. I simboli sono allegati al presente Statuto.
2.
Nelle
cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qual volta sia necessario
rendere ufficiale la partecipazione dell’Ente ad una particolare iniziativa, il
Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
3.
La
Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini
non istituzionali soltanto se sussiste un pubblico interesse.
Art. 4
Finalità
1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Cappelle sul Tavo ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione. Promuove altresì lo sviluppo, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume di tradizioni e di consuetudini locali con particolare riferimento al Palio delle Pupe.
2.
Il
Comune ricerca la collaborazione con altri soggetti pubblici e privati e
promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle
forze sociali ed economiche all’attività amministrativa.
3.
In
particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
a)
rimozione
di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana
e l’uguaglianza degli individui;
b)
promozione
di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione
razziale;
c)
recupero,
tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali
e delle tradizioni locali;
d)
tutela
attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con
le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di
sicurezza sociale;
e)
superamento
di ogni discriminazione tra sessi, anche tramite la promozione di iniziative
che assicurino condizioni di pari opportunità;
f)
promozione
delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con
particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana;
g)
promozione
della funzione sociale dell’iniziativa economica, anche attraverso il sostegno
a forme di associazionismo e
cooperazione che garantiscono il
superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.
4.
Il
Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l’ambiente,
attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le
cause di inquinamento atmosferico, acustico, delle acque. Pone il divieto di
ogni insediamento nucleare;
5.
Il
Comune tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico garantendone il
godimento da parte della collettività.
Art. 5
Programmazione
e Cooperazione
1.
Il
Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della
programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell’apporto
delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti
sul suo territorio.
Art. 6
Attività amministrativa
1.
Le
funzioni amministrative sono esercitate, anche in coordinamento con le altre
amministrazioni pubbliche, seguendo il metodo della programmazione e con
criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa,
nell’interesse esclusivo della comunità locale.
2.
Il
Comune impronta la propria attività amministrativa ai principi di buon
andamento e di imparzialità;
3.
Le
procedure amministrative assicurano la trasparenza dell’attività amministrativa
e, in conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, la conoscibilità
degli atti e la partecipazione degli interessati al procedimento. A tale scopo
garantisce le informazioni, la conoscenza degli atti e l’accesso agli uffici
dell’Amministrazione in conformità alla legge, allo Statuto ed ai regolamenti.
TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE
CAPO I
Organi e loro
attribuzioni
Art. 7
Organi
1.
Sono
organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale.
Ciascuno di essi,
nell’ambito delle rispettive attribuzioni, rappresenta gli interessi generali
della Comunità locale e ne esprime il governo, con le competenze previste dalla
legge e dallo Statuto.
Art. 8
Deliberazione
degli Organi Collegiali
1.
Le
deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione
palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti
persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata
sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione
dell’azione da questi svolta.
2.
L’istruttoria
e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i
responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del
Consiglio e della Giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità
e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3.
Il
segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di
incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del
Consiglio o della Giunta, di norma il più giovane di età, nominato dal
Presidente.
4.
I
verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal segretario.
Art. 9
Consiglio
Comunale
1.
Il
Consiglio Comunale è dotato di un autonomia organizzativa e funzionale e,
rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico -
amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2.
L’elezione,
la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale
sono regolati dalla legge.
3.
Il
Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e
dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle
modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme
regolamentari.
4.
Il
Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei
rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla
nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono
valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico – amministrativo
dell’organo Consiliare.
5.
Il
Consiglio Comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di
pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare imparzialità e
corretta gestione amministrativa.
6.
Gli
atti fondamentali del Consiglio devono contenere l’individuazione degli
obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione
delle risorse e degli strumenti necessari.
7.
Il
Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.
Art. 10
Sessioni e
funzionamento
1.
L’attività
del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.
2.
Ai
fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali
vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle
linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto
della gestione;
3.
Il
Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente che, sentito il Sindaco,
fissa il giorno, l’ora e l’ordine del giorno della seduta;
4.
La
convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è
effettuata dal Presidente, eletto ai sensi dell'art. 15 del presente statuto,
di sua iniziativa, sentito il Sindaco, o su richiesta di amento un quinto dei
Consiglieri; in tale ultimo caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e
devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di
competenza consiliare.
Le sedute del Consiglio sono
pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento Consiliare che ne disciplina
il funzionamento.
La prima convocazione del
Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal
Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve
tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
5.
Il
Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei voti, il Regolamento disciplinante
il suo funzionamento, in conformità ai seguenti principi:
a)
le
sessioni ordinarie devono essere convocate almeno 5 giorni prima del giorno
stabilito, quelle straordinarie almeno 3. In caso di eccezionale urgenza, la
convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
L’elenco degli argomenti da
trattare deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più
ampia partecipazione dei cittadini;
b)
per
la validità delle sedute occorrerà la presenza di almeno un terzo dei
consiglieri
assegnati per legge senza
computare a tale fine il Sindaco;
c)
nessun
argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata
un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli
Consiglieri. A tal fine, le pratiche relative alle proposte iscritte all’ordine
del giorno saranno messe a disposizione dei Consiglieri almeno un giorno prima
della seduta consiliare oppure 12 ore prima nei casi di urgenza;
d)
il
Presidente ha i poteri di direzione dei lavori a garanzia delle regole
democratiche del dibattito al fine di conseguire decisioni rapide ed
efficienti. Ogni rinvio è motivato;
e)
è
fissato il periodo di tempo da dedicare, ogni seduta, alla trattazione delle
interrogazioni e interpellanze;
f)
è
previsto il tempo massimo per gli interventi individuali, per le repliche e per
le dichiarazioni di voto;
g)
la
gestione delle risorse finanziarie di cui è dotato il Consiglio è seguita
dall’Ufficio Economato, risponde alle regole della finanza pubblica e dà luogo
ad apposito rendiconto annuale che confluisce in quello generale ed è con
questo sottoposto all’approvazione del Consiglio.
Art. 11
Linee programmatiche di
mandato
1. Entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2.
Ciascun
consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle
linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le
modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità
indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.
3.
Entro
il mese successivo a quello di presentazione il Consiglio esamina il programma
di governo che viene sottoposto a votazione finale.
4.
Il
Consiglio definisce annualmente l’attuazione di linee programmatiche da parte
del Sindaco e dei singoli assessori con
l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del
bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo sono
espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.
5.
La
verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese
di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli
equilibri generali di bilancio previsti dall’art. 193, comma 2 del D.L.vo
18.08.2000, n. 267.
6.
Il
Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte
non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta,
invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee da perseguire.
7.
Al
termine del mandato il Sindaco presenta al Consiglio, per l’approvazione, il
documento sullo stato di realizzazione delle linee programmatiche. Detto
documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio previo esame del grado di
realizzazione degli interventi previsti.
Art. 12
Commissioni
Consiliari
1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2.
Il
funzionamento, la commissione, i poteri, l’oggetto e la durata delle
commissioni verranno disciplinate con apposito Regolamento.
3.
La
delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei
componenti del Consiglio.
Art. 13
Consiglieri
1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2.
I
Consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalle
vigenti norme, un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli ed alle
Commissioni Consiliari. Il Consigliere, previa richiesta, può ottenere la
trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione, sempre che
tale regime di indennità comporti per l’Ente pari o minori oneri finanziari.
3.
Il
consigliere è tenuto a giustificare per iscritto con nota indirizzata l'assenza
dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa. Il Consiglio dichiara decaduto il
Consigliere Comunale che non partecipa a tre sedute consecutive ovvero a cinque
sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo.
4.
Il
procedimento per la dichiarazione di decadenza ha inizio con la proposta di
decadenza formulata dal Sindaco o dal Presidente nel caso in cui risultasse
eletto da notificare all'interessato
che può far pervenire le sue osservazioni entro quindici giorni dalla notifica.
5.
Trascorso
tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della
delibera è notificata all'interessato entro dieci giorni.
6.
In
conformità alle indicazioni dell'art. 67 del D.Lvo 267/2000 il Consigliere
Comunale potrà essere nominato o designato quale componente, rappresentante,
presidente o Consigliere di amministrazione, procuratore speciale, preposto di
enti, società per azioni a capitale pubblico, misto o costituiti in società per
azioni, comunque partecipati dall'amministrazione comunale. Si fanno salvi i
diritti di rappresentanza delle minoranze ove i consiglieri siano più di uno.
Art. 14
Consigliere
anziano
1. Il Consigliere anziano è il Consigliere Comunale che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, ai sensi di legge, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco. A parità di voti, le funzioni sono esercitate dal più anziano di età.
Art. 15
Il Presidente
1. Per maggior coinvolgimento e più efficace destinazione dei compiti istituzionali in seno alla gestione dell’Ente, viene istituita la figura del Presidente del Consiglio Comunale.
2. Dopo la convalida degli eletti, il Consiglio Comunale procede all’elezione nel proprio seno di un Presidente del Consiglio, con votazione a scrutinio segreto.
3. Il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi (2/3) dell’assemblea, se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, nella terza votazione, da tenersi entro otto giorni, è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Finchè non avviene tale elezione i compiti e le funzioni vengono svolti dal Sindaco.
4. Nel caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Consigliere anziano. In sede di prima attuazione, l’elezione del Presidente viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all’entrata in vigore dello Statuto.
5. Il Presidente del Consiglio può essere revocato dalla carica, con motivato provvedimento, dal Consiglio Comunale e con le stesse modalità di voto con cui è stato eletto.
Art. 16
Diritti e doveri dei Consiglieri
1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3.
I
Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché
dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le
informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con
le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e
documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini
dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente
determinati dalla legge.
4.
Ciascun
consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il
quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni
altra comunicazione ufficiale.
Art. 17
Gruppi
consiliari
1.
I
Consiglieri possono costituirsi in gruppi.
2.
La
costituzione dei gruppi consiliari avviene secondo le modalità disciplinate nel
regolamento del Consiglio Comunale.
Art. 18
Forme di partecipazione
delle minoranze
1.
Quando
il Consiglio è chiamato dalla legge, dall’atto costitutivo dell’Ente o da
convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo Ente, uno dei
nominativi è riservato alle minoranze.
2. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio determina la procedura di nomina con voto limitato.
3. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di Consiglieri, compresi quelli della minoranza, per la trattazione di pratiche complesse o per coadiuvare gli Assessori nel compimento di determinati atti per attribuire incarichi specifici, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
Art. 19
Giunta Comunale
1.
La
Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il
Sindaco nel governo del Comune ed impronta la propria attività a principi della
trasparenza e dell’efficienza.
2.
La
Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle
finalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle
decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la
Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli
obiettivi ed i programmi da attuare adottando gli altri atti rientranti nello
svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati
dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Art.
20
Composizione
1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e
da un numero massimo di quattro Assessori di cui uno è investito dalla carica
di Vicesindaco.
2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i
Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al
Consiglio purchè dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare
competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3.
Gli
Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire
nella discussione ma non hanno diritto di voto.
Art. 21
Nomina
1.
Il
Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e
presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2.
Il
Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al
Consiglio.
3.
Le
cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori
nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla
legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro
o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di
primo grado, di affiliazione e i coniugi.
4.
Salvi
i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al
giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio
Comunale.
Art. 22
Funzionamento
della Giunta
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2.
Le
modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabiliti in modo
informale dalla stessa.
3.
Le
sedute sono valide se sono presenti la metà dei componenti in carica compreso
il Sindaco e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
4.
Le
sedute della Giunta non sono pubbliche ed alle medesime possono partecipare
senza diritto di voto esperti, tecnici e funzionari invitati da chi presiede a
riferire su particolari problemi.
Art. 23
Competenze
1.
La
Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli
atti che, ai sensi di legge e del presente statuto, non siano riservati al
Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario
comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
2.
La
Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi
dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello
stesso.
3.
Il
Sindaco affida ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un
particolare settore di amministrazione o a specifici progetti dando impulso
all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di
governo del Comune e vigilando sul corretto esercizio dell'attività
amministrativa e di gestione.
4. La giunta, su relazione e parere dei responsabili di servizio competenti, promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.
Art. 24
Sindaco
1.
Il
Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella
legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo
stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2.
Egli
rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione,
sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi
comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se
nominato, ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi
amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.
3.
Il
Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai
regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali
attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di
vigilanza e controllo sull’attività degli Assessori e delle strutture
gestionali ed esecutive.
4.
Il
Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla
nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso
enti, aziende e istituzioni.
5.
Il
Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio
Comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla Regione e, sentite le
categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei
pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i
responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate,
degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel
territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione
interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6.
Al
Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e
dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e
poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.
Art. 25
Attribuzioni di amministrazione
1.
Il
Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, è l’organo responsabile
dell’amministrazione del Comune e ne mantiene l'unità dell'indirizzo politico
ed amministrativo.
2.
In
particolare il Sindaco:
a)
nomina
i componenti dalla Giunta Comunale, può revocarli e provvede alla loro
sostituzione nei casi e nei modi previsti dalla legge;
b) convoca e presiede la giunta comunale e
stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno delle sedute;
c)
dirige
e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività
della Giunta e dei singoli Assessori;
d)
promuove
e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti
pubblici previsti dalla legge;
e)
convoca
i comizi per i referendum previsti dall’art. 8 del D.L.vo 267/00;
f)
esercita
altresì le altre funzioni attribuite quale autorità locale nelle materie
previste da specifiche disposizioni di legge;
g)
emana
le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenza sanitaria o igiene
pubblica e polizia locale aventi carattere esclusivamente locale ed al fine di
prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei
cittadini, nonché nei casi di emergenza di cui all'art. 50 commi 5 e 6 del
D.L.vo 267/2000;
h)
nomina
il segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;
i)
conferisce
e revoca il segretario comunale, in quest'ultimo caso previa deliberazione
della Giunta comunale; può attribuire al Segretario comunale le funzioni di direttore generale nel caso
in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del
direttore;
j)
nomina
i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive
e verificabili;
k)
ha
la rappresentanza attiva e passiva in giudizio dell'ente in ogni stato e grado
di giurisdizione.
Art. 26
Attribuzioni di vigilanza
1.
Il
Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente
presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati,
e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le
aziende speciali, le istituzioni e società per azioni, appartenenti all’ente,
tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio
Comunale.
2.
Egli
compie atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o
avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e
le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.
3.
Il
Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi,
aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le
loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con
gli indirizzi attuativi dalla Giunta.
Art. 27
Attribuzioni di organizzazione
1.
Il
Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a)
convoca
la prima seduta del Consiglio;
b)
propone
argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
c)
determina
le materie attribuite a ciascun assessore informando, anche delle eventuali
modifiche, il Consiglio Comunale;
d)
riceve
le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di
competenza consiliare.
Art. 28
Vice Sindaco
1.
Il
Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l’assessore che ha la delega generale
per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o
impedimento di quest’ultimo.
Art. 29
Mozioni di sfiducia
1.
Il
voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta
non ne comporta le dimissioni.
2.
Il
Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una
mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei
componenti del Consiglio.
3.
La
mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti
dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e viene messa
in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua
presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del
Consiglio e alla nomina di un commissario.
Art. 30
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco
1.
Le
dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili
decorsi i 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si
procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un
commissario.
2.
L’impedimento
permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di cinque persone
eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di
chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.
3.
La
procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o,
in mancanza, dall’assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i
gruppi consiliari.
4.
La
commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle
ragioni dell’impedimento.
5.
Il
Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa
determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla
presentazione.
TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E
DIRITTI DEI CITTADINI
CAPO I
Partecipazione e decentramento
Art. 31
Partecipazione popolare
1.
Il
Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati,
all’amministrazione dell’ente al fine di assicurare il buon andamento,
l’imparzialità e la trasparenza.
2.
La
partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme
associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire
nel procedimento amministrativo.
3.
Il
Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono
definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le
prerogative previste dal presente titolo.
CAPO II
Associazionismo e volontariato
Art. 32
Associazionismo
1.
Il
Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio
territorio.
2.
A
tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le
associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni
locali di associazioni a rilevanza sovra comunale.
3.
Allo
scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in
Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale
rappresentante.
4.
Non
è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche
non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme
vigenti e dal presente statuto.
5.
Le
associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6.
Il
Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.
Art. 33
Diritti delle associazioni
1.
Ciascuna
associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o
suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l’amministrazione e di
essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’ente nel settore
in cui essa opera.
2.
Le
scelte amministrative che incidono sull’attività delle associazioni devono
essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali
delle stesse.
3.
I
pareri devono pervenire all’ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in
ogni caso non devono essere inferiori a 30 giorni.
Art. 34
Contributi alle associazioni
1.
Il
Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici,
contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.
2.
Il
Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma
precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo
gratuito.
3.
Le
modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o
servizi dell’ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a
tutte le associazioni pari opportunità.
4.
Il
Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di
volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell’apposito albo
regionale, l’erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione
verranno stabilite in apposito regolamento.
5.
Le
associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’ente devono
redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.
Art. 35
Coinvolgimento
1.
Il
Comune inoltre:
a)
definisce
le forme di partecipazione delle associazioni all'attività di programmazione
dell'Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi
istituiti;
b)
può
affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti
l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative ed in
generale attività di interesse pubblico
da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente;
c)
coinvolge
le associazioni di volontariato nella gestione dei servizi e nell'attuazione di
iniziative sociali e culturali.
Art. 36
Volontariato
1.
Il
Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in
attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e
sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione,
nonché per la tutela dell’ambiente.
2.
Il
volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi
dell’ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3.
Il
Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite
nell’interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi
necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto
infortunistico.
CAPO III
Modalità di partecipazione
Art. 37
Consultazioni
1.
L’amministrazione
comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire
pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.
2.
Le
forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.
Art. 38
Petizioni
1.
Chiunque, residente nel territorio comunale, può
rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per
sollecitarne l’intervento su questioni di interesse Comune o per esporre
esigenze di natura collettiva.
2.
La
raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo
comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione.
3.
La
petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 10 giorni, la assegna in esame
all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio
Comunale.
4.
Se
la petizione è sottoscritta da almeno 200 elettori l’organo competente deve
pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
5.
Il
contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della
petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e,
comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che
risiedono nel territorio del Comune.
Art. 39
Proposte
1.
Qualora
un numero di elettori del Comune non inferiore a 300 avanzi al Sindaco proposta per l’adozione di atti amministrativi
di competenza dell’ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in
modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto
dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi
interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai
pareri all’organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro
30 giorni dal ricevimento.
2.
L’organo
competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in
via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3.
Le
determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi
e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.
Art. 40
Referendum
1.
Un
numero di elettori residenti non inferiore ad 1/6 degli iscritti nelle liste
elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di
competenza comunale.
2.
Non
possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di
attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo
stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio.
Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
a)
statuto
comunale;
b)
regolamento
del Consiglio Comunale;
c)
piano
regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
d)
minoranze
etico-religiose.
3.
Il
quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e
tale da non ingenerare equivoci.
4.
Sono
ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti
amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione
di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5.
Il
Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le
procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento
delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
Art. 41
Accesso agli atti
1.
Ciascun
cittadino ha accesso alla consultazione
degli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che
gestiscono servizi pubblici.
2.
Possono
essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite
disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di
divulgazione.
3.
Il
regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti
previsti nel presente articolo.
Art. 42
Diritto di informazione
1.
Tutti
gli atti dell’amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario
determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2.
La
pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio,
facilmente accessibile a tutti, situato nell’atrio del palazzo comunale e su
indicazione del sindaco in appositi spazi, a ciò destinati.
3.
L’affissione
viene curata dal segretario comunale che si avvale di un messo e, su
attestazione di questi, certifica l’avvenuta pubblicazione.
4.
Gli
atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all’interessato.
5.
Inoltre,
per gli atti più importanti individuati nel regolamento, deve essere disposta
l’affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne
opportuna divulgazione.
Art. 43
Istanze
1.
Chiunque,
singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a
specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.
2.
La
risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni
dall’interrogazione.
Capo IV
Difensore civico
Art. 44
Nomina
1.
L'amministrazione
comunale può nominare il difensore civico, organo democratico a norma dell'art.
11 del D.L.vo 267/00.
2.
Il
difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale, salvo che non sia scelto in
forma di convenzionamento con altri comuni o con la provincia di Pescara, a
scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
3.
Ciascun
cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire
la propria candidatura all’amministrazione comunale che ne predispone apposito
elenco previo controllo dei requisiti.
4.
La
designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per
preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e
competenza giuridico – amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea
in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.
5.
Il
difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed
esercita le sue funzioni fino all’insediamento del successore.
6.
Non
può essere nominato difensore civico:
a)
chi
si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b)
i
parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei
consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale
di controllo, i ministri del culto, i membri dei partiti politici;
c)
i
dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche,
enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione
comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
d)
chi
fornisca prestazioni di lavoro autonomo all’amministrazione comunale;
e)
chi
sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con
amministratori del Comune, suoi dipendenti od il segretario comunale.
Art. 45
Decadenza
1.
Il
difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione
che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti
l’amministrazione comunale.
2.
La
decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
3.
Il
difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con
deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
4.
In
ipotesi di surroga per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la
scadenza naturale dell’incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere.
Art. 46
Funzioni
1.
Il
difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del
Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei
regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e
stranieri.
2.
Il
difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per
iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo
statuto o il regolamento.
3.
Il
difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile,
venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la
stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
4.
Il
difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano
riconosciuti i medesimi diritti.
5.
Il
difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di
chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo
ufficio almeno un giorno alla settimana.
Art. 47
Facoltà e prerogative
1.
L’ufficio
del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione
dell’amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature
necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2.
Il
difensore civico nell’esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i
documenti in possesso dell’amministrazione comunale e dei concessionari di
pubblici esercizi.
3.
Egli
inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e chiedergli
documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto
d’ufficio.
4.
Il
difensore civico riferisce entro 30 giorni l’esito del proprio operato,
verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha chiesto l’intervento e
segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le
illegittimità o i ritardi riscontrati.
5.
Il
difensore civico può altresì invitare l’organo competente ad adottare gli atti
amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
6.
E’
facoltà del difensore civico, quale garante dell’imparzialità e del buon
andamento delle attività della pubblica amministrazione di presenziare, senza
diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali,
aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere
informato della data di dette riunioni.
Art. 48
Relazioni
1.
Il
difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione
relativa all’attività svolta nell’anno precedente, illustrando i casi seguiti,
le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i
suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
2.
Il
difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare
proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell’attività amministrativa e
l’efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l’imparzialità delle
decisioni.
3.
La
relazione deve essere affissa all’albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri
comunali e discussa entro 30 giorni in Consiglio Comunale.
4. Tutte le volte che ne ravvisa l’opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al sindaco affinché siano discussi in seduta di Consiglio Comunale, da convocarsi entro 30 giorni.
5. Oltre a detta relazione annuale, il Difensore civico invia:
a)
relazioni
dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;
b) relazioni dettagliate alla Giunta Comunale su argomenti di notevole rilievo e nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici.
Art. 49
Indennità di funzione
1.
Al
difensore civico è corrisposta un’indennità di funzione il cui importo è
determinato annualmente dal consiglio comunale.
CAPO V
Procedimento amministrativo
Art. 50
Diritto di intervento nei procedimenti
1.
Chiunque
sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un
procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi
espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2.
L’amministrazione
comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della
procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il
termine entro cui le decisioni devono essere adottate.
Art. 51
Procedimento a istanza di parte
1.
Nel
corso di procedimenti a istanza di parte il soggetto che ha presentato
l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore
che deve pronunciarsi in merito.
2.
Il
Funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni
dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal Regolamento.
3.
Ad
ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento
amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine
stabilito dal Regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.
4.
Nel
caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o
interessi legittimi di altri soggetti, il funzionario responsabile deve dare
loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5.
Tali
soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o
produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Art. 52
Procedimento
ad impulso d'ufficio
1.
Nel
caso di procedimenti a impulso
d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i
quali siano portatori di interessi legittimi che possano essere pregiudicati
dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non inferiore di
giorni quindici, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal
Regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze,
memorie, proposte o produrre documenti.
2.
I
soggetti interessati possono altresì, nello stesso termine chiedere di essere
sentiti personalmente dal Funzionario responsabile o dall'amministratore che
deve pronunciarsi in merito.
3.
Qualora
per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la
comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la
pubblicazione ai sensi dell'art. 42 dello Statuto.
Art. 53
Determinazione
del contenuto dell'atto
1.
Nei casi previsti dai
due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le
procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un
accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta Comunale.
2.
In
tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il
contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico
interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.
TITOLO IV
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
Art. 54
Obiettivi
dell’attività amministrativa
1.
Il
comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di
partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e
di semplicità delle procedure.
2.
Gli
organi di governo del comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono
tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini
stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3.
Il
comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di
partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con
altri comuni e con la provincia.
Art. 55
Servizi
pubblici comunali
1.
Il
comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto
produzione di beni e servizi o esercizio di attività rivolte a perseguire fini
sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
Art. 56
Forme di
gestione dei servizi pubblici
1.
Le
forme di gestione dei servizi pubblici si differenziano a seconda che trattasi
di servizi pubblici di rilevanza industriale o di servizi pubblici privi di
rilevanza industriale.
2.
Nel
primo caso e tenuto conto che le discipline di settore stabiliscono i casi nei
quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla
produzione di tali servizi pubblici può essere separata de quella di erogazione
degli stessi, per l'affidamento della gestione delle reti, degli impianti e
delle altre dotazioni patrimoniali comunali separatamente dall'attività di
erogazione dei servizi stessi, il comune potrà avvalersi, anche in forma
associata:
a)
di
soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la
partecipazione maggioritaria dell'ente o degli enti locali, anche associati,
cui può essere affidata direttamente tale attività;
b)
di
imprese idonee da individuare mediante procedura ad evidenza pubblica;
Per l'erogazione del
servizio il comune si avvarrà di società di capitali.
3.
Nel
secondo caso la gestione dei servizi avverrà mediante affidamento diretto a :
a)
istituzioni;
b)
aziende
speciali anche consortili;
c)
società
di capitali costituite o partecipate dall'ente locale, regolate dal codice
civile.
La gestione potrà inoltre
essere in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche
del servizio, non sia opportuno procedere all'affidamento ai suddetti soggetti.
4.
Sono
fatte salve le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali
di attuazione delle normative comunitarie.
Art. 57
Aziende
speciali
1.
Il
Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate
di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne
approva lo statuto.
2.
Le
aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di
efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l’obbligo del pareggio
finanziario ed economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei
ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3.
I
servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al
di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a
garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.
Art. 58
Struttura
delle aziende speciali
1.
Lo
statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le
attività e i controlli.
2.
Sono
organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente,
il direttore e il collegio di revisione.
3.
Il
presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco
fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale
dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per
funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4.
Il
direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U.
2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5.
Il
Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti,
conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità
dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la
determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6.
Il
Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi
e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro
operato.
7.
Gli
amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per
gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli
indirizzi e alle finalità dell’amministrazione approvate dal consiglio
comunale.
Art. 59
Istituzioni
1.
Le
istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità
giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2.
Sono
organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il
direttore.
3.
Gli
organi dell’istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi
violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto
agli indirizzi ed alle finalità dell’amministrazione.
4.
Il
consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione
delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle
tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva bilanci annuali e
pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed
esercita la vigilanza sul loro operato.
5.
Il
consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione
deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal
consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste
nel regolamento.
6.
Il
regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli
utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione.
Art. 60
Società per
azioni o a responsabilità limitata
1.
Il
consiglio comunale può approvare la partecipazione dell’ente a società per
azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici sia
privi di rilevanza industriale, che con rilevanza industriale, eventualmente
provvedendo anche alla loro costituzione.
2.
Nel
caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune,
unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere
obbligatoriamente maggioritaria.
3.
L’atto
costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati
dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la
rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4.
Il
comune sceglie i propri rappresentanti tra i soggetti di specifica competenza
tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli
interessi dei consumatori e degli utenti.
5.
Il
sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza
dell’ente.
6.
Il
consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società
per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della
collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata
dalla società medesima.
Art. 61
Convenzioni
1.
Il
consiglio comunale, su proposta della giunta delibera apposite convenzioni da
stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al
fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2.
Le
convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli
enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 62
Consorzi
1.
Il
comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per
la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le
aziende speciali in quanto applicabili.
2.
A
questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei
componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo
statuto del consorzio.
3.
La
convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione
al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati all'Albo
Pretorio.
4.
Il
Sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con
responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e
dallo statuto del consorzio.
Art. 63
Accordi di
programma
1.
Il
Sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di
programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione,
l’azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in
relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull’opera o sugli
interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo
di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i
tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2.
L’accordo
di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione,
del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate
viene definito in apposita conferenza la quale provvede altresì
all’approvazione formale dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 34, comma 4,
del D.L.vo 267/00.
3. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
TITOLO V
UFFICIO E DEL
PERSONALE
CAPO I
Gli uffici
Art. 64
Principi
strutturali ed organizzativi
1.
Il
Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in
conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei
servizi secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza ed in base a
criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della
struttura.
2. Il Comune, attraverso il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento della struttura uniformandosi al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore ed ai responsabili di servizi, spetta ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
Art. 65
Criteri
funzionali di organizzazione
1.
L'organizzazione
della struttura burocratica del Comune, al fine di rendere l'attività
amministrativa in favore dei cittadini più produttiva ed efficace, nel rispetto
dei principi prima enunciati, deve essere informata ai seguenti criteri:
a)
esaltazione
della posizione di servizio alla cittadinanza attraverso una azione
amministrativa che sia costantemente adeguata alle esigenze ed atta a garantire
il miglioramento continuo dei servizi ai cittadini verificando la rispondenza
dei servizi offerti ai bisogni;
b)
funzionalità
rispetto ai compiti ed ai programmi di attività, nel perseguimento degli
obiettivi di efficienza ed economicità, procedendo, periodicamente e comunque
all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle
risorse, a specifica verifica e ad eventuale revisione;
c)
superamento
della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro,
attraverso l'avvicendamento del personale, nell'ambito delle professionalità,
per il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e della massima
collaborazione tra uffici;
d)
collegamento
delle attività degli uffici, favorendo lo sviluppo del lavoro di gruppo, adeguandosi
al dovere di comunicazione interna ed esterna, mediante interconnessione fra
sistemi informatici e statistici pubblici, per garantire tempi di risposta
sempre minori;
e)
garanzia
dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso
l'istituzione di apposita struttura relazionante con l'esterno in modo idoneo a
dare risposte immediate ai cittadini;
f)
valutazione
annuale della produttività e del grado di efficienza dell'attività svolta da
ciascun elemento dell'apparato, avvalendosi, per i responsabili dei servizi,
del nucleo di valutazione;
g)
fissazione
degli orari dei servizi aperti al pubblico per il miglior soddisfacimento delle
esigenze dei cittadini.
Art. 66
Personale
1.
Il
Comune recepisce ed applica i contratti collettivi di lavoro approvati nelle
forme di legge e garantisce la libera organizzazione sindacale dei dipendenti,
stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai
sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore;
2.
I
dipendenti comunali, inquadrati nella dotazione organica in conformità alla
disciplina sullo stato giuridico ed il trattamento economico stabilito dalla
legge e dai contratti collettivi di lavoro, svolgono la propria attività al
servizio e nell'interesse della cittadinanza;
3. I dipendenti comunali sono tenuti ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici o servizi e, nel rispetto delle competenze professionali, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Sono altresì direttamente responsabili verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni;
4. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti;
5. Al personale dovranno essere assicurati mezzi e permessi retribuiti per un costante aggiornamento professionale anche su materie diverse, al fine di utilizzare principalmente il principio della mobilità interna.
CAPO II
Il Direttore
generale ed i responsabili dei servizi
Art. 67
Il Direttore
Generale
1.
E'
consentito procedere alla nomina del direttore generale, previa stipula di
apposita convenzione con altri comuni le cui popolazioni assommate con quelle
di questo Comune raggiungono i quindicimila abitanti.
2.
Il
direttore generale provvede a dare concreta attuazione agli obiettivi ed agli
indirizzi funzionali stabiliti dagli organi di governo secondo le direttive impartite dal Sindaco.
Egli sovrintende alla
gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza
dell'attività amministrativa.
Il direttore generale
risponde direttamente al Sindaco del suo operato.
3.
La
durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco
che può procedere alla sua revoca previa deliberazione della Giunta Comunale
nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga
contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni
altro caso di grave opportunità.
4.
Qualora
non risulti stipulata la convezione di cui al comma 1, il Sindaco, sentita la
Giunta Comunale, può conferire con proprio provvedimento le funzioni di
Direttore Generale al Segretario Comunale.
Art. 68
Funzioni del
direttore generale
1. Il direttore generale predispone il piano dettagliato degli obiettivi, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
2.
Egli
in particolare esercita le seguenti funzioni:
a)
predispone,
sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di
attuazione, relazioni o studi particolari;
b)
organizza
e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal
sindaco e dalla giunta;
c)
verifica
l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale a essi
preposto;
d)
promuove
i provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei
servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in
armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
e)
autorizza
le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei
responsabili dei servizi;
f)
emana
gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del
sindaco o dei responsabili dei servizi;
g)
gestisce
i processi di mobilità intersettoriale del personale;
h)
riesamina
annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l’assetto organizzativo
dell’ente e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla giunta e
al sindaco eventuali provvedimenti in merito;
i)
promuove
procedimenti e adotta, in via surrogatoria ed urgente, gli atti di competenza
dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente
assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente e con le modalità
indicate nel regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
j)
presiede
il nucleo di valutazione.
3.
Esercita
altresì ogni altra competenza allo stesso attribuita dal Regolamento
disciplinante l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
Art. 69
Responsabili
degli uffici e dei servizi
1.
I
responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di
organizzazione nel regolamento organico del personale.
2.
I
responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati
in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero
dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta.
3.
Essi
nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività
dell'Ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati
dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale, inoltre
dirigono e coordinano l'attività del personale assegnato al proprio servizio,
curano la predisposizione e l'esecuzione dei provvedimenti di competenza degli
uffici ai quali sono preposto, partecipano alle riunioni del Consiglio e della
Giunta e delle Commissioni Consiliari, quando ne è richiesta la presenza.
4.
In
particolare agli stessi sono attribuite le seguenti funzioni:
a)
la
presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b)
la
responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
c)
la
stipulazione dei contratti in rappresentanza dell'Ente;
d)
gli
atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e)
gli
atti di amministrazione e gestione del personale;
f)
i
provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio
presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel
rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti
generali di indirizzo, ivi compresi le autorizzazioni e le concessioni
edilizie;
g)
tutti
i provvedimenti di sospensione dei lavori di abbattimento e riduzione in
pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di
irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione
statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo
edilizio e paesaggistico - ambientale;
h)
le
attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni,
legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di
conoscenza;
i)
i
pareri interni all'Ente, quelli previsti per le proposte di deliberazione, a
norma di legge, sulle materie di competenza del servizio;
j)
relazionare
alla giunta comunale ed esprimere il parere sulla promozione e resistenza alle
liti, sulla conciliazione e sulla transazione
k)
gli
altri atti ad essi attribuiti dallo statuto, dalle leggi e dai regolamenti.
5.
Il
Regolamento generale degli uffici e dei servizi, quello di contabilità e quello
per la disciplina dei contratti definiscono le modalità operative di esercizio
delle competenze dei responsabili dei servizi in materie di acquisizione dei
beni, prestazioni di servizi e realizzazione di opere;
6.
I
responsabili di servizio sono responsabili dei risultati delle attività svolte
dal servizio e dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei
programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei
rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa, inclusa la direzione organizzativa e di gestione del personale.
Essi sono direttamente
responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della
correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
Art. 70
Incarichi
dirigenziali e di alta specializzazione
1.
Il
Sindaco, sentita la Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità
previste dalla legge, e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, può disporre al di fuori della dotazione organica l’assunzione con
contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta
specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti
analoghe professionalità.
2.
Con
le stesse modalità il Sindaco, sentita la Giunta Comunale nel caso di vacanza
del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità
previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto
con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente di
diritto privato, ai sensi dell’art. 110 D.L.vo 267/2000;
3.
I
contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo
indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
Art. 71
Collaborazioni
esterne
1.
Il
regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di
professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e
con convenzioni a termine.
2.
Le
norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a
soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non
potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la
determinazione del relativo trattamento economico.
Art. 72
Controllo
interno
1.
Il
Comune istituisce e attua i controlli interni previsti dalla vigente normativa,
secondo criteri e modalità intesi a garantire che non vi sia sovrapposizione di
competenze tra le strutture deputate ai veri sistemi di controllo.
2.
Spetta al Regolamento di contabilità ed al
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per quanto di rispettiva competenza, la
disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo
interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri comuni e di incarichi
esterni.
CAPO III
Il Segretario
Comunale
Art. 73
Il Segretario
Comunale
1.
Il
Comune ha un Segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la
gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali ed iscritto all'albo di
cui all'art. 98 del D.L.vo 267/00;
2.
Il
Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco dal quale è nominato;
3.
La
nomina, la conferma e la revoca del Segretario comunale sono disciplinate dalla
legge;
4.
Il
Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta
consulenza giuridica al Consiglio alla Giunta ed al Sindaco.
Art. 74
Funzioni del
Segretario comunale
1.
Il
segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e di consiglio e ne
redige i verbali che sottoscrive insieme al Presidente.
2.
Il
segretario comunale può partecipare, su incarico del Sindaco, a commissioni di
studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione del sindaco, a
quelle esterne; egli su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di
ordine tecnico – giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco;
3.
Egli
presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni
popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o
dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
4.
Il
segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l’ente è parte,
quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture
private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente; esercita infine ogni
altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal
Sindaco.
Art. 75
Il Vice -
Segretario
1.
Il
Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi può prevedere
l'istituzione della figura del Vice - Segretario;
2.
Il
Vice - Segretario collabora con il Segretario comunale nell'esercizio delle sue
funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
3.
Le
funzioni di Vice - Segretario sono svolte da un funzionario apicale, di norma
responsabile di servizio, individuato nella dotazione organica ed in possesso
di laurea.
Capo IV
Finanza e contabilità
Art. 76
Ordinamento
1.
L’ordinamento
della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti,
dal regolamento.
2.
Nell’ambito
della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su
certezza di risorse proprie e trasferite.
3.
Il
comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di
potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle
tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
Art. 77
Attività
finanziaria del Comune
1.
Le
entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali
e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per
servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre
entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da
ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2.
I
trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali
indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti
necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale
per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3.
Nell’ambito
delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e
regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4.
La
potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto
dei principi dettati dalla legge 27.07.2000, n. 212, mediante adeguamento dei
relativi atti amministrativi.
5.
Il
comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei
soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla
Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più
deboli della popolazione.
Art. 78
Bilancio
comunale
1.
L’ordinamento
contabile del comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa
fissati, al regolamento di contabilità.
2.
La
gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di
previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale
entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi
dell’universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell’integrità e
del pareggio economico e finanziario.
3.
Il
bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da
consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
4.
Art. 79
Rendiconto
della gestione
1.
I
fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e
dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto
economico e il conto del patrimonio.
2.
Il
rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell’anno
successivo.
3.
La
giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime
le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati
conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione
del collegio dei revisori dei conti.
Art. 80
Attività
contrattuale
1.
Il
comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante
contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle
vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
2.
La
stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del
responsabile del procedimento di spesa.
3.
La
determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende
perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le
modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
Art. 81
Revisore dei
conti
1.
Il
consiglio comunale elegge il revisore dei conti, ,secondo i criteri stabiliti
dalla legge.
2.
Il
revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente, dura in carica
tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza
nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente
sull’espletamento del mandato.
3.
Il
revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e
di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria
della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle
risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la
proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4.
Nella
relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte
tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità
della gestione.
5.
Il
revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne
riferisce immediatamente al Consiglio.
6.
Il
revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con
la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
Art. 82
Tesoreria
1.
Il
comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a)
la
riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori
in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del
servizio di riscossione dei tributi;
b)
la
riscossione di qualsiasi altra somma spettante;
c)
il
pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli
stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
d)
il
pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento
di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla
legge.
2.
I
rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento
di contabilità nonché da apposita convenzione.
Art. 83
Controllo
economico della gestione
1.
I
responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire
operazioni di controllo economico – finanziario per verificare la rispondenza
della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio ed agli obiettivi fissati
dalla giunta e dal consiglio.
2.
Le
operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che,
insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all’assessore
competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di
competenza, da adottarsi sentito il
revisore.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI
FINALI E TRANSITORIE
Art. 84
Norme di
rinvio
1.
Per
quanto non previsto dal presente statuto, si fa rinvio al D.L.vo 18.08.2000 n.
267 ed alle leggi concernenti l'attività degli enti locali;
2.
I
regolamenti vigenti all'entrata in
vigore dello statuto continuano ad applicarsi, in quanto compatibili e fino
all'approvazione dei nuovi.
3.
Con
l'entrata in vigore di leggi che enunciano principi che costituiscono limite
inderogabile all'autonomia normativa dei comuni e delle province, si intendono
abrogate le norme statutarie con le stesse incompatibili. Il Consiglio Comunale
adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle
leggi suddette.
Art. 85
La
deliberazione dello Statuto
1.
Lo
statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole di due terzi
dei consiglieri.
2.
Qualora
tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute
da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3.
Lo
statuto, divenuto esecutivo è inviato a cura del Comune alla Regione Abruzzo per
la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.
4.
Esso,
è, altresì, affisso all'albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed è
inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale
degli statuti.
Art. 86
Entrata in
vigore
1.
Lo
statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo
Pretorio del Comune.
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 |
- Comune |
pag.2 |
||
Art. 2 |
- Territorio e sede Comunale |
pag.2 |
||
|
Art. 3
|
- Stemma e Gonfalone
|
pag.2
|
|
|
Art. 4
|
- Finalità
|
pag.2
|
|
|
Art. 5 |
- Programmazione e Cooperazione |
pag.3 |
|
|
Art. 6 |
- Attività amministrativa |
pag.3 |
|
TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE
Capo I
Organi e loro attribuzioni
Art. 7 |
- Organi |
pag.3 |
Art. 8 |
- Deliberazione degli Organi Collegiali |
pag.4 |
Art.
9
|
- Consiglio Comunale
|
pag.4
|
Art. 10 |
- Sessioni e funzionamento |
pag.4 |
Art. 11 |
- Linee programmatiche di mandato |
pag.5 |
Art. 12 |
- Commissioni Consiliari |
pag.6 |
Art. 13 |
- Consiglieri |
pag.6 |
Art. 14 |
- Consigliere anziano |
pag.7 |
Art. 15 |
- Il Presidente |
pag.7 |
Art. 16 |
- Diritti e doveri dei Consiglieri |
pag.7 |
Art.
17
|
- Gruppi consiliari
|
pag.8
|
Art. 18 |
- Forme di partecipazione delle minoranze |
pag.8 |
Art. 19 |
- Giunta Comunale |
pag.8 |
Art. 20 |
- Composizione |
pag.8 |
Art. 21 |
- Nomina |
pag.9 |
Art. 22 |
- Funzionamento della Giunta |
pag.9 |
Art.
23
|
– Competenze
|
pag.9
|
Art. 24 |
- Sindaco |
pag.10 |
Art. 25 |
- Attribuzioni di
amministrazione |
pag.10 |
Art. 26 |
- Attribuzioni di vigilanza |
pag.11 |
Art. 27 |
- Attribuzioni di organizzazione |
pag.11 |
Art. 28 |
- Vice Sindaco |
pag.11 |
Art. 29 |
- Mozioni di sfiducia |
pag.11 |
Art. 30 |
- Dimissioni e impedimento
permanente del Sindaco |
pag.12 |
ISTITUTI DI
PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
Capo I
Partecipazione
e decentramento
Art. 31 - Partecipazione popolare |
pag.12 |
Art. 32- Associazionismo |
pag.12 |
Art. 33- Diritti delle associazioni |
pag.13 |
Art. 34 - Contributi alle associazioni |
pag.13 |
Art. 35 - Coinvolgimento |
pag.13 |
Art.
36 - Volontariato
|
pag.14
|
Art. 37 - Consultazioni |
pag.14 |
Art. 38 - Petizioni |
pag.14 |
Art. 39 - Proposte |
pag.14 |
Art. 40 - Referendum |
pag.15 |
Art. 41 - Accesso agli atti |
pag.15 |
Art. 42 - Diritto di informazione |
pag.15 |
Art. 43 - Istanze |
pag.16 |
Art. 44 - Nomina |
pag.16 |
Art. 45 - Decadenza |
pag.16 |
Art. 46 - Funzioni |
pag.17 |
Art. 47 - Facoltà e prerogative |
pag.17 |
Art. 48 - Relazioni |
pag.18 |
Art. 49 - Indennità di funzione |
pag.18 |
Art. 50 - Diritto di intervento nei procedimenti |
|
pag.18 |
Art. 51 - Procedimento a istanza di parte |
|
pag.18 |
Art. 52 - Procedimento ad impulso d'ufficio |
|
pag.19 |
Art. 53 - Determinazione del contenuto dell'atto |
|
pag.19 |
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
Art. 54 - Obiettivi dell’attività amministrativa |
pag.19 |
Art. 55 - Servizi pubblici comunali |
pag.19 |
Art. 56 - Forme di gestione dei servizi pubblici |
pag.20 |
Art. 57 - Aziende speciali |
pag.20 |
Art. 58 - Struttura delle aziende speciali |
pag.20 |
Art. 59 - Istituzioni |
pag.21 |
Art. 60 - Società per azioni o a responsabilità limitata |
pag.21 |
Art. 61 - Convenzioni |
pag.22 |
Art. 62 - Consorzi |
pag.22 |
Art. 63 - Accordi di programma |
pag.22 |
TITOLO V
UFFICIO E DEL PERSONALE
Capo I
Gli uffici
Art. 64 - Principi strutturali ed organizzativi |
pag.23 |
Art. 65 - Criteri
funzionali di organizzazione |
pag.23 |
Art. 66 - Personale |
pag.24 |
Capo II
Il Direttore generale ed i responsabili
dei servizi
Art. 67 - Il Direttore Generale |
pag.24 |
Art. 68 - Funzioni del direttore generale |
pag.25 |
Art. 69 - Responsabili degli uffici e dei servizi |
pag.25 |
Art. 70 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione |
pag.26 |
Art. 71 - Collaborazioni esterne |
pag.27 |
Art. 72 - Controllo interno |
pag.27 |
Capo III
Il Segretario Comunale
Art. 73 - Il Segretario Comunale |
pag.27 |
Art. 74 - Funzioni del Segretario comunale |
pag.27 |
Art. 75 - Il Vice - Segretario |
pag.28 |
Art. 76 - Ordinamento |
pag.28 |
Art. 77 - Attività finanziaria del Comune |
pag.28 |
Art. 78 - Bilancio comunale |
pag.29 |
Art. 79 - Rendiconto della gestione |
pag.29 |
Art. 80 - Attività contrattuale |
pag.29 |
Art. 81 - Revisore dei conti |
pag.29 |
Art. 82 - Tesoreria |
pag.30 |
Art. 83 - Controllo economico della gestione |
pag.30 |
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 84 - Norme di rinvio |
pag.30 |
Art. 85 - La deliberazione dello Statuto |
pag.31 |
Art. 86 - Entrata in vigore |
pag.31 |