COMMISSIONI PER LA GESTIONE, DELLE ATTIVITÀ CULTURALI, ASSISTENZIALI  E RICREATIVE DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Bando di concorso per borse di studio a favore degli orfani e dei figli dei dipendenti del Consiglio regionale d’Abruzzo in servizio attivo o in quiescienza.

La Commissione riunitasi il 28 gennaio 2003, alle ore 12,00 nelle persone dei Signori:

Ivana Evangelista

Gianfranco Di Matteo

Fausto Fanti

Cristina Marchesi

Vicentina Terio

Approva il “bando di concorso per borse di studio a favore degli orfani e dei figli dei dipendenti del Consiglio regionale d’Abruzzo in servizio attivo o in quiescenza” nel testo allegato.


Bando di concorso per borse di studio a favore degli orfani e dei figli dei dipendenti

del Consiglio regionale d’Abruzzo in servizio attivo o in quiescenza.

(Anno scolastico/accademico 2002/2003)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

FINALITÀ

Il Consiglio regionale bandisce per l’anno scolastico/accademico 2002/2003 i concorsi per titoli, specificati negli articoli seguenti, per il conferimento di borse di studio per la frequenza di corsi di scuola media superiore ed universitari, sulla base dei risultati conseguiti nell’anno scolastico/accademico 2001/2002.

ART. 2

REQUISITI

Le borse di studio sono concesse a coloro che frequentano istituti di istruzione media superiore di qualsiasi tipo, nonché facoltà o scuole universitarie statali o legalmente riconosciute.

Possono partecipare ai concorsi gli orfani ed i figli dei dipendenti di ruolo in attività di servizio o quiescenza.

ART. 3

ESCLUSIONI

Sono esclusi dai concorsi gli orfani ed i figli dei dipendenti che abbiano beneficiato o abbiano titolo a beneficiare per l’anno 2002/2003 di altre borse di studio, dell’assegno di studio universitario di cui alla L.R. n. 91/1994 o di analoghe provvidenze a carico di altre Amministrazioni o Enti e che abbiano fruito di ricovero gratuito o semi gratuito in Collegio.

La eventuale successiva attribuzione di uno dei suddetti benefici comporta la automatica revoca della borsa di studio.

Non possono partecipare ai concorsi coloro che siano stati ripetenti nell’anno scolastico/accademico 2001/2002.

ART. 4

LIMITI DI FRUIZIONE

Per ciascun nucleo familiare è ammessa la fruizione di una sola borsa di studio.

In caso di utile collocazione di più soggetti dello stesso nucleo, in graduatorie diverse, si seguono i seguenti criteri, in ordine di priorità:

a)      si assegna la borsa di studio di importo superiore;

b)      si assegna la borsa di studio relativa ad una graduatoria non interamente coperta ovvero con una presenza di vincitori pari al numero delle borse di studio da assegnare;

c)      si assegna la borsa di studio a seguito di sorteggio.

Per consentire il rispetto delle prescrizioni fissate dal comma precedente, le graduatorie vengono approvate contemporaneamente una volta definite tutte le relative istruttorie.

TITOLO II

BANDI

ART. 5

BANDO PER LA SCUOLA MEDIA SUPERIORE

Le borse di studio messe a concorso per la scuola media superiore sono n. 1 per il primo anno e di n. 5 per gli anni successivi al primo, dell’importo di Euro 310,00 annui ciascuna.

Per il primo anno, viene valutata la votazione conseguita all’atto del diploma di scuola media inferiore; non sono ammessi coloro che hanno conseguito una votazione inferiore a “distinto”.

Sono esclusi dal concorso per le borse di studio relative agli anni successivi gli studenti che hanno conseguito una votazione media, inferiore ai 7/10, nonché gli studenti che sono in debito formativo.

Non concorrono alla determinazione della votazione media i voti riportati in condotta, religione ed educazione fisica.

Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande è fissato inderogabilmente al 31 luglio 2003.

ART. 6

BANDI PER CORSI UNIVERSITARI (PRIMO ANNO)

Le borse di studio messe a concorso per il primo anno dei corsi universitari o di istituti di istruzione superiore sono n. 1 dell’importo di euro 500,00 annui.

Viene valutata la votazione conseguita all’atto del diploma di scuola media superiore nella sezione unica di esami nell’anno scolastico 2001/2002 o , nei  precedenti due anni.

Sono esclusi dal concorso gli studenti che hanno conseguito il diploma di scuola media superiore con votazione inferiore a 70/100.

Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande è fissato inderogabilmente al 31 luglio 2003.

ART. 7

BANDO PER CORSI UNIVERSITARI (ANNI SUCCESSIVI)

Le borse di studio messe a concorso per la frequenza di corsi universitari successivi al primo anno sono n. 5 dell’importo di euro 500,00 annui ciascuna.

Al fine di determinare il diritto all’inserimento in graduatoria, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

1)      gli iscritti al secondo anno del corso di studi devono aver superato entro il 28 febbraio 2003 almeno il 60% del numero degli esami previsti per il primo anno dal piano di studi adottato (consigliato dalla Facoltà oppure individuale approvato dal Consiglio di Facoltà);

2)      gli iscritti agli anni di corso successivi devono aver superato entro il 28 febbraio 2003 almeno il 70% del numero complessivo degli esami degli anni precedenti, a quello di iscrizione, previsto dal piano di studi adottato (consigliato dalla Facoltà oppure individuale approvato dal Consiglio di Facoltà). Ove non sussista la suddivisione degli esami per anni del corso di laurea, l’Ufficio preposto all’istruttoria delle domande, applicherà una media tra il numero complessivo degli esami ed il numero degli anni in corso.

Sono esclusi dal concorso:

d)      gli studenti che abbiano superato gli esami con media inferiore a 24/30. Tale media sarà calcolata in base ai voti riportati negli esami relativi alle singole materie degli anni già frequentati.

e)      Gli studenti fuori corso, anche intermedi, o ripetenti. Non è considerato a tal fine, fuori corso lo studente che, pur iscritto al fuori corso dell’ultimo anno del corso di laurea, per la prima volta, abbia superato gli esami previsti al punto 2) entro la data indicata.

Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande è fissato inderogabilmente al 31 luglio 2003.

ART. 8

SCORRIMENTO GRADUATORIE

Qualora nell’ambito di una graduatoria vengono assegnate borse di studio in numero inferiore a quelle messe a concorso, le economie vengono utilizzate per lo scorrimento delle altre graduatorie.

TITOLO III

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

ART. 9

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Le domande di partecipazione ai concorsi devono essere redatte sull’apposito modello allegato al presente bando mod. n. 1 ed indirizzate, al Consiglio regionale dell’Abruzzo, Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane, Via M. Iacobucci, 4, 67100 L’AQUILA, entro le scadenze indicate nei precedenti artt. 5, 6 e 7.

Le domande possono essere presentate, in orario d’ufficio, direttamente al Servizio sopra menzionato o spedite - entro i termini sopra indicati -  con raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede il timbro postale di spedizione).

Le domande spedite o presentate fuori termine sono escluse dal concorso.

ART. 10

DOCUMENTAZIONE

Alle domande devono essere allegati i seguenti documenti:

1.         Per tutti i tipi di borse di studio:

a)      dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, compilata nell’apposito modello mod. n. 2, dalla quale risulti:

che l’aspirante alla borsa di studio non sia ricoverato o assistito da Enti pubblici o Istituti di beneficenza;

che il concorrente non fruisca di borse di studio o di assegno di studio universitario conferiti da altri Enti o Istituzioni pubbliche;

che siano, eventualmente, state presentate istanze indirizzate ad altri Enti per la concessione di analoghe provvidenze;

che il concorrente non sia ripetente della classe frequentata nell’anno scolastico 2001/2002.

b)      dichiarazione sostitutiva di certificazione, compilata nell’apposito modello mod. n. 3 relativa alla situazione reddituale del nucleo familiare e alla sua composizione.

Per il primo anno della scuola media superiore (Graduatoria A):

2)      dichiarazione sostitutiva di certificazione, mod. n. 4, attestante il giudizio complessivo riportato nella sessione unica di esami dell’anno scolastico 2001/2002 e l’iscrizione alla prima classe della scuola media superiore nell’anno scolastico 2002/2003.

3)      Per gli anni successivi al primo della scuola media superiore (Graduatoria B):

dichiarazione sostitutiva di certificazione, mod. n. 5, attestante i voti riportati nello scrutinio finale dell’anno scolastico 2001/2002, con l’attestazione che lo studente non è in debito formativo e l’iscrizione alla classe frequentata nell’anno scolastico 2002/2003.

4)      Per il primo anno dei corsi universitari (Graduatoria C):

dichiarazione sostitutiva di certificazione, mod. n. 6, attestante il conseguimento del diploma della scuola media superiore, nell’anno scolastico 2001/2002 o nei precedenti due anni, con relativa votazione e l’iscrizione al primo anno del corso universitario nell’ anno accademico 2002/2003;

Gli studenti che partecipano al concorso per il primo anno dei corsi universitari, i quali nell’anno scolastico 2001/2002 abbiano frequentato l’anno integrativo previsto per i diplomi di durata quadriennale, devono dichiarare anche la seguente ulteriore documentazione, oltre quella di cui al punto a):

·   che lo studente nell’anno 2001/2002 ha frequentato l’anno integrativo con esito positivo, compilando l’apposito mod. n. 7, in sostituzione del mod. n. 6.

·   Per i corsi universitari successivi al primo anno (Graduatoria D):

a)      dichiarazione sostitutiva di certificazione, mod. n. 8, attestante:

·   l’anno di corso e la facoltà cui lo studente è iscritto nell’anno accademico

2002/2003;

·   gli esami superati, alla data del 28 febbraio 2003, relativi agli anni già frequentati, con il voto conseguito in ciascuno di essi;

·   il piano completo di studi adottato (o consigliato dalla Facoltà frequentata) o individuale (approvato dal Consiglio di Facoltà), con l’indicazione degli insegnamenti per ogni singolo anno di corso;

In alternativa alle dichiarazioni sostitutive possono essere presentati i relativi certificati in originale o in fotocopia autocertificata dall’interessato come copia conforme all’originale.

Le domande ed i documenti sono esenti dall’imposta di bollo.

ART. 11

FORMULAZIONE GRADUATORIE

Nell’ambito di ciascun concorso le graduatorie dei candidati saranno formate sulla base del merito scolastico.

A parità di merito, la preferenza è determinata dal reddito più basso.

Ai fini del calcolo del reddito complessivo si applicano le disposizioni previste nell’art. 7 del regolamento concernente “Criteri per l’erogazione dei contributi per attività culturali, assistenziali, e ricreative al personale del Consiglio regionale

ART. 12

REGOLARIZZAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande che non risultino corredate in modo esatto e completo della documentazione prescritta dal presente bando verranno automaticamente escluse dalla partecipazione ai concorsi qualora gli interessati non abbiano provveduto alle eventuali regolarizzazioni, trascorsi inutilmente 20 giorni dalla data della relativa richiesta formulata dal Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane.

ART. 13

ESECUTIVITÀ DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie di ciascun concorso sono formulate dalla “Commissione per la gestione delle attività culturali, sociali e ricreative del personale del Consiglio regionale” e approvate con ordinanza del Dirigente del Servizio Gestione Beni e Risorse Umane del Consiglio regionale.

L’esito dei concorsi sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Abruzzo della Regione, nonchè sul sito intranet del Consiglio regionale.

Il pagamento delle borse di studio ai vincitori avverrà subito dopo l’approvazione della graduatoria.