IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

RENDE NOTO

        l’Amministrazione regionale intende conferire l’incarico di dirigente della Struttura Speciale di Supporto “Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro” con sede in L’Aquila;

        la natura e le caratteristiche dei programmi da realizzare sono connesse alle competenze della suddetta Struttura Speciale, così come definite dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 931 del 13.11.2002 e riportate nel documento allegato alla presente;

        l’incarico è conferito per 3 (tre) anni, con facoltà di rinnovo;

        al dirigente della predetta Struttura Speciale spetta il trattamento economico dei dirigenti di Servizio fino alla data della definitiva graduazione delle posizioni economiche dirigenziali;

        i soggetti interessati debbono far pervenire apposita domanda con allegato il proprio curriculum professionale, alla Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Servizio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane - entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.A. del presente avviso, tramite raccomandata A/R o presentarlo direttamente a mano presso il Servizio medesimo, via Leonardo da Vinci, palazzo CON.BIT, L’Aquila, (in tal caso fa fede la data del timbro di ricevimento apposto sulla domanda dal personale addetto al protocollo). Dall’esame del curriculum professionale si deve evincere il possesso dei requisiti richiesti per il conferimento dell’incarico di cui trattasi;

        è consentita la partecipazione alla procedura per il conferimento dell’incarico in argomento:

1)      ai dirigenti della Regione Abruzzo in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura e relativa abilitazione professionale;

2)      ai soggetti esterni in possesso dei sottoelencati requisiti:

a)      diploma di laurea in ingegneria o architettura e relativa abilitazione professionale;

b)     una documentata qualificazione professionale, maturata in almeno 5 anni di espletamento di funzioni dirigenziali nella pubblica amministrazione, in enti od organismi pubblici, aziende pubbliche o private, oppure nei settori della ricerca, della docenza universitaria, ovvero una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze-di lavoro.

        Il presente provvedimento verrà pubblicato sul B.U.R.A. .

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Antonio Iovino

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE ALLA DETERMINAZIONE N. DD/05 DEL 10 GENNAIO 2003
REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

COMPETENZE DELLA

Struttura Speciale di Supporto

“Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro”


La Struttura Speciale di Supporto

In materia di Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro la Regione Abruzzo, in prima istanza, per adeguarsi alle disposizioni normative del D.Lgs. 626/94 individuò, quali Datori di Lavoro, i Direttori Regionali in ragione del loro sovraordinato livello gerarchico nell’ ambito delle rispettive Direzioni.

Al riguardo, infatti, la L.R. 77/99, art. 23 lettera q, ha stabilito nello specifico che il Direttore Regionale verifichi “la sicurezza nei luoghi di lavoro ed il rispetto delle leggi in materia e formuli al Responsabile della sicurezza eventuali proposte e suggerimenti”.

Sennonché data la molteplicità delle strutture organizzative di base della Giunta Regionale (Servizi ed Uffici) e l’ubicazione e la destinazione delle sedi di lavoro si è reso indispensabile una prima integrazione ed ottimizzazione del sistema organizzativo prefigurato, con l’istituzione di un Servizio Regionale specificatamente dedicato alla Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro al fine di rendere attuabili e compatibili i dettati della Direttiva CEE 89/391, del D.Lgs. 626/94 e s.m.i. con l’assetto organizzativo generale della Regione Abruzzo.

Con l’istituzione del “Servizio Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro”, inquadrato nell’ambito della Direzione “Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali”, le funzioni del Datore di Lavoro, previste dall’ art. 2 del D.Lgs. 626/94, furono ricondotte unitariamente in capo al Dirigente di detto Servizio (Deliberazioni G.R. del 19.09.2001 n. 821 e del 3.10. 2001 n. 874).

Venivano inoltre definiti gli adempimenti del nuovo Servizio:

        compiti del “Servizio” Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 626/94;

        valutazione fattori di rischio;

        elaborazione misure preventive;

        accertamenti e verifiche ambientali e microclimatiche;

        consultazioni periodiche;

        igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;

        pianificazione degli interventi di adeguamento e conservazione condizioni di sicurezza sedi;

        progettazione, adeguamenti, direzione lavori, collaudazioni e certificazioni di verifica per gli interventi di adeguamento.

Successivamente, per dare maggior impulso all’applicazione ai dettati del D.Lgs. 626/94 la Abruzzo con la L.R. 10.05.2002 n. 7:

        ha provveduto, all’istituzione di una Struttura Speciale di Supporto denominata “Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro”, cui demandare in via esclusiva ed organica la competenza in materia di Tutela della Salute e Sicurezza dei Lavoratori;

        ha assegnato al Dirigente Responsabile della Struttura le funzioni e le responsabilità del Datore di Lavoro, di cui all’art. 2 del D. Lgs. 626/94, per l’espletamento dell’incarico di “Datore Unico di Lavoro della Giunta Regionale”;

        ha disposto per l’assunzione del presente Atto di Organizzazione per definire puntualmente le Competenze della neo istituita Struttura Speciale di Supporto.

In particolare la Regione Abruzzo con la Legge Regionale 10 maggio 2002 n. 7, “Finanziaria Regionale 2002”, agli artt. 15 e 16, commi 1, 2, 12:

        ha modificato ed integrato la Legge Regionale n. 77/1999;

        ha recepito i dettati del D.Lgs. 626/94 e della Direttiva Comunitaria n. 89/391/CEE in materia di Tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori;

        ha prescritto che l’attuazione delle norme in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori è di competenza della Struttura Speciale di Supporto Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro;

        ha determinato le risorse finanziarie necessarie per l’espletamento delle attività correlate;

        ha prescritto che per far fronte agli oneri per la prevenzione dei rischi, la tutela igienico sanitaria e l’attuazione degli interventi di aggiornamento delle misure di prevenzione e mantenimento condizioni di sicurezza delle sedi regionali il Dirigente della Struttura cura la gestione dello stanziamento del Capitolo 11205; e per l’anno 2002 è definito sul Capitolo 12101 del Bilancio Regionale.

In generale pertanto la Struttura Speciale di Supporto “Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro”, per il combinato disposto della legislazione statale e comunitaria recepita e della Legge Regionale soprarichiamata, è competente in modo organico ed esclusivo in materia di misure volte a salvaguardare la salute dei lavoratori della Giunta Regionale durante l’attività lavorativa ed al miglioramento della sicurezza negli ambienti e nelle sedi di lavoro della Giunta Regionale. La Struttura Speciale di Supporto “Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro” ha sede in L’Aquila.

Per la natura delle attività d’istituto assicurate dalla Struttura, funzionali, strumentali e/o di supporto e, per la specificità del ruolo del Datore Unico di Lavoro, lo stesso risponde a norma ella L.R. 77/99 e successive modifiche del raggiungimento degli obiettivi assegnati al Presidente della G.R. o Componente la G.R. competente in materia.

La Struttura Speciale di Supporto “Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro”, oltre a svolgere con i propri Uffici i compiti specifici assegnati dalla Legge, dalla Giunta Regionale, dal Presidente o dal Componente la G.R. competente in materia, cura altresì l’espletamento delle attività del Servizio di Prevenzione e Protezione.

In materia di Prevenzione e Protezione i provvedimenti e le iniziative del Datore Unico di Lavoro e del Servizio di Prevenzione e Protezione hanno natura prioritaria e richiedono la massima collaborazione da parte delle Direzioni regionali ed altre Strutture di Supporto.

Il Responsabile della Struttura Speciale, nel ruolo di Datore Unico di Lavoro della Giunta Regionale, può partecipare agli incontri di contrattazione decentrata e concertazione con le OO.SS. su esplicita richiesta del Presidente la Parte Pubblica per le materie afferenti la Tutela della Salute e la Sicurezza dei lavoratori.

I compiti d’istituto.

In particolare, per quanto disciplinato dal combinato disposto dell’art. 16, comma 12 punto 2 della L.R. n. 7/2002, dal D.Lgs. 626/94 e s.m.i. e della Direttiva Comunitaria n. 89/391/CEE, alla Struttura compete la programmazione, l’esecuzione ed il controllo di:

 

1)      attività del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi inteso quale insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’ Amministrazione Regionale finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi durante il lavoro nell’ambito dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 2, comma 1 lettera C e normato dagli artt. 8,9,10,11 CAPO II, D.Lgs. 626/ 94 e s.m.i.;

2)      attività di Prevenzione Incendi, Evacuazione e Pronto Soccorso - artt. 12. 13, 14 e 15 del CAPO III, D.Lgs. 626/94 e s.m.i.;

3)      attività per la Sorveglianza Sanitaria - artt. 16 e 17 CAPO IV D.Lgs. 626/94 e s.m.i.;

4)      attività di Consultazione e Partecipazione e di Informazione e Formazione dei lavoratori - artt. 18, 19 e 20 nonché 21 e 22 rispettivamente dei CAPI V e VI, D.Lgs. 626/ 94 e s.m.i.;

5)      attività di statistica degli infortuni e delle malattie professionali - artt. 29 CAPO VIII, D.Lgs. 626/94 e s.m.r.;

6)      interventi, lavori, forniture di beni e servizi finalizzati alla sicurezza ed al miglioramento, adeguamento e conservazione delle condizioni di sicurezza delle sedi regionali e dei luoghi di lavoro nonché le attività connesse e funzionali (progettazione, direzione e collaudazione degli interventi stessi) - artt. 30, 31, 32, 33 del TITOLO II, D.Lgs. 626/94 e s.m.i.;

7)      attività per l’uso corretto delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali 34, 35, 36, 37, 38 e 39 TITOLO III e artt. 40, 41, 42, 43, 44 e 45 TITOLO IV, D.Lgs. 626/ 94 e s.m.i.;

8)      attività per l’uso corretto delle attrezzature munite di videoterminali artt. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 TITOLO V, D.Lgs. 626/94 e s.m.i.;

9)      attività di previsione e di valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro in relazione alla loro destinazione ed utilizzazione, acquisendo anche istruttorie tecniche ed amministrative dai Servizi Tecnico, Demanio e Patrimonio Immobiliare e delle competenti Strutture informatiche;

10)  emissione di atti di Indirizzo, Coordinamento e Controllo in materia antinfortunistica e di sicurezza;

11)  attività finalizzate al rispetto degli obblighi del Datore di Lavoro e dei soggetti interessati ai sensi degli artt. 4, 32, 35, 43, 48 e 52 del D.Lgs. 626/ 94.

La Struttura svolge inoltre compiti di consulenza ed esprime pareri su richiesta della Presidenza in ordine ad atti ed attività afferenti alla legislazione di riferimento (D.Lgs. n. 626, D.Lgs n. 242/96, Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee CCL, Corte di Giustizia Europea).

Per le attività di Prevenzione e Protezione nonché di Sicurezza, la Struttura cura i rapporti con i Soggetti istituzionali preposti.

Le attività, le mansioni e le incombenze afferenti ai compiti d’istituto sopra elencati sono meglio indicati in appendice.

Si rimanda a successivi atti di organizzazione l’assetto organizzativo e strutturale della Struttura Speciale di Supporto “Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro”, sentita la Conferenza dei Direttori Regionali di cui all’art. 25 della L.R. n. 77/99.

 

APPENDICE

 

I. SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

 

II. SOGGETTI OBBLIGATI

 

III. ISTITUTI SPECIALISTICI E FIGURE PROFESSIONALI

 

IV. VALUTAZIONE DEI RISCHI

 

V. MISURE DI TUTELA

I - LA SICUREZZA E LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO

 

Sommario

 

        Presentazione

        Organizzazione

 

Presentazione D.Lgs. 626/94

 

        Il decreto recepisce la direttiva quadro europea 89/391 e le sette direttive comunitarie in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

        Il decreto richiama tutta la precedente normativa nazionale, che viene modificata ed integrata: la vera novità del decreto è l’introduzione di un nuovo sistema di attuazione delle norme di sicurezza.

        La nuova concezione della tutela della salute sta nel diverso rapporto tra processo da attuare e risultato da ottenere:

·   la normativa precedente descriveva in modo rigoroso il processo di applicazione delle norme, dando per scontato la qualità del risultato che queste norme avevano il potere di produrre (processo statico):

in questo modo il risultato è predefinito ed il processo di applicazione delle norme è

uguale per tutti.

·   la nuova normativa definisce il risultato in termini di qualità da raggiungere e indica la procedura da adottare e le linee guida delle azioni e delle misure di tutela per rimuovere i rischi realmente presenti in ente (processo dinamico). In quest’altro modo il risultato è definito in termini di qualità ed il processo di applicazione delle norme coincide con la ricerca delle misure.

 

IL DECRETO 626/94 PRIVILEGIA IL PROCESSO RISPETTO AL RISULTATO, IN QUANTO DI ESTREMO VALORE PER LA QUALITA’ DEL RISULTATO DA AGGIUNGERE (TUTELA DELLA SALUTE).

Organizzazione

        Il Datore di Lavoro è il responsabile dell’organizzazione dell’attività di prevenzione per una corretta attuazione della normativa:

 

·   designa il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che può essere esterno o interno all’ente; il nominativo del Responsabile del Servizio viene comunicato all’Ispettorato del lavoro, alla USL territoriale con allegata dichiarazione;

·   previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, designa gli addetti a tale Sevizio ove ritenuti necessari, che possono essere interni o esterni all’ente;

·   nomina i preposti, il medico competente nei casi previsti e designa i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze (prevenzione incendio e lotta antincendio, evacuazione, pronto soccorso);

 

        L’attività di prevenzione si avvale dell’informazione sui rischi: con l’adozione del modello della partecipazione, si possono utilizzare varie e molteplici informazioni:

·   Ricerca delle fonti di rischio

·  Valutazione dei rischi

·  Lavoratori esposti ai rischi

·  Redazione documento di valutazione, da custodire in ente a disposizione delle autorità di vigilanza.

 

II - SOGGETTI OBBLIGATI

 

Sommario

 

        Datore di Lavoro

        Preposti

        Lavoratori

 

Datore di lavoro

 

        Definizione (art. 2 D.Lgs. 626/94)

-         E’ definito, in via generale “... il soggetto titolare del rapporto di lavoro..., in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa...”, nelle pubbliche amministrazioni “... il dirigente al quale spettano i poteri di gestione”, figura in linea con la definizione dell’art. 3 D.Lgs. 29/93 che specifica “... gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane strumentali e di controllo.

-         Al di là di ogni formale investitura, è la titolarità di autonomi poteri di gestione ed amministrazione che individua la figura del Datore di lavoro e le conseguenti responsabilità.

Identificazione

 

        Criteri per la individuazione in concreto di tale figura nella P.A. e negli enti pubblici territoriali, sono contenuti nell’art. 30 del D.Lgs. 242/96 che prescrive: ...gli organi di direzione politica o do vertice della P.A. procedono alla individuazione ed alla nomina dei soggetti Datori di Lavoro tenuto conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale in cui viene svolta l’attività.

 

Obblighi non delegabili (D.Lgs. 626/94 art. 1 c. 4ter)

 

        Non sono delegabili i seguenti obblighi del Datore di L.:

 

·  Valutazione dei rischi ed elaborazione del documento di sicurezza (art. 4 cc. i e 2);

·  Designazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione interno o esterno (art. 4 c. 4a);

·  Aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi rilevanti ai fini della salute e della sicurezza del lavoro (art. 4 c. 5b);

 

Obblighi delegabili

 

        Il Dirigente della Struttura Speciale di Supporto “Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro” può delegare al personale dipendente della Struttura stessa i seguenti obblighi del Datore Unico di Lavoro:

·   Custodia del documento di sicurezza;

·   Nomina del Medico Competente nei casi previsti;

·  Designazione dei lavoratori per la gestione emergenze;

·  Valutazione delle capacità e delle condizioni dei lavoratori nell’affidare loro i compiti;

·   Fornitura di idonei Dispositivi di Protezione Individuali;

·   Istruzione ai lavoratori esposti a rischi particolari;

·   Controllo dell’osservanza delle norme e delle procedure di sicurezza e sull’uso dei DP collettivi ed individuali;

·   Controllo dell’osservanza da parte del Medico Competente degli obblighi previsti dalla normativa di sicurezza;

·  Informazione al MC su processi e rischi delle lavorazioni;

·   Tenuta dei registri degli infortuni

·   Tenuta cartelle sanitarie e giudizi di idoneità dei lavoratori

·   Adozione di provvedimenti in caso di emergenza

 

Delega

 

        La delega presuppone l’impossibilità, per la dimensione e complessità dell’ente, per la pluralità delle sedi o altre ragioni, ad esercitare di persona i poteri-doveri connessi alla normativa sulla sicurezza.

        Per la validità della delega occorre che occorre che:

·   la persona delegata sia idonea al compito per competenza tecnica ed esperienza;

·   al delegato siano assicurati i mezzi tecnici, finanziari ed organizzativi necessari;

·   il delegante vigili sull’operato del delegato senza interferire

·   il delegato abbia manifestato il proprio consenso, anche tacito, alla delega stessa;

 

        La delega, per essere sufficientemente provata, deve essere disposta per iscritto (Cass. Pen. n. 3455/94)

 

Preposti
Individuazione

        Figure da individuare nei singoli casi tra coloro che si trovino in condizione di sovrintendere all’attività di altri lavoratori, in relazione ai compiti di preposto.

Compiti

 

        Il preposto ha compiti esecutivi di controllo e di sorveglianza sulla applicazione della normativa antinfortunistica, del tipo:

·   controllo dell’efficienza dei dispositivi antinfortunistici;

·   fornitura ai lavoratori del DPI necessari e controllo di corretto impiego;

·   istruzioni sull’uso dei DPI e dei mezzi di protezione;

·   vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori affidati;

·   verifica della pulizia degli ambienti di lavoro;

·   verifica che le vie di esodo siano libere da ingombri

 

Lavoratori

 

Obblighi

 

        Il D.Lgs. 626/94, in armonia con il principio del ruolo partecipativo, impone anche ai lavoratori obblighi tra cui:

·  osservanza di disposizioni ed istruzioni date dal DdL;

·   uso corretto di macchinari, dispositivi, utensili

·   uso appropriato dei dispositivi di protezione;

·   segnalare le condizioni di pericolo al DdL, dirigente ecc.;

·   non rimuovere i dispositivi di sicurezza;

·  sottoporsi a sorveglianza sanitaria

 

 

III - ISTITUTI SPECIALISTICI E FIGURE PROFESSIONALI

 

Sommario

 

        Servizio Prevenzione e Protezione (SPP)

        Medico Competente (MC)

        Rappresentante Lavoratori per la sicurezza (RLS)

        Addetti alle emergenze

 

Servizio Prevenzione e Protezione (SPP)

 

Definizione e ruolo

        Insieme di persone, sistemi e mezzi finalizzati all’attività di tutela dai rischi professionali

        Organismo consultivo a servizio del Datore di lavoro per la prevenzione e la protezione dai rischi professionali

        Promuove la qualità della vita lavorativa con le azioni di:

·  rimuovere i rischi esistenti;

·   prevenire l’insorgere di eventuali rischi;

·  migliorare le condizioni di benessere bio-psichico-sociale;

 

Componenti del Servizio

 

        Il Responsabile del Servizio, in possesso non di specifici titoli professionali ma di attitudini e capacità adeguate, (capacità organizzativa, esperienza, preparazione...). Il DdL comunica il nominativo all’Ispettorato Lavoro e all’ASL con dichiarazione di attestazione.

        Addetti al Servizio: la legge non precisa la composizione numerica e qualitativa dei componenti, ma stabilisce che devono essere in numero sufficiente, possedere capacità necessarie e disporre di mezzi e tempo adeguati ai loro compiti.

        Persone esterne all’ente in possesso di conoscenze professionali per integrare l’azione di prevenzione e protezione.

 

Compiti

 

        Individua i fattori di rischio attraverso:

·  mappatura dei rischi

·  classificazione in ordine di priorità;

 

        Elabora misure preventive e protettive:

·  sostituzione;

·  manutenzione;

·  misurazione;

·  sorveglianza sanitaria;

·  dispositivi di protezione individuale;

·  innovazione.

 

        Elabora procedure di sicurezza:

·   Piano di esodo;

·   Piano di emergenza;

 

        Propone programmi di informazione e formazione:

·   informazione;

·  formazione;

 

        Partecipa alla riunione periodica (aziende con più di 15 dip.):

·    La riunione viene indetta una volta l’anno e vi partecipano il Datore di Lavoro, il R.S.P.P., il Medico Competente, i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza.

        Fornisce ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 21:

·    Il Datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva adeguata informazione e sia consapevole dei rischi e delle condizioni di impiego delle attrezzature e delle procedure che riguardano le emergenze.

 

Medico Competente (MC)

 

Designazione e requisiti

 

        Nominato dal Datore di Lavoro nel caso in cui sussiste l’obbligo della sorveglianza sanitaria

        Riconosciuta competenza regolamentata da titoli esplicitamente fissati dalla normativa

        Attività non conciliabile con quella di vigilanza

 

Compiti

 

        Partecipa alla valutazione dei rischi

        Compie accertamenti periodici al fine di:

·  Collabora con il DdL e con l’SPP all’attuazione delle misure per la tutela dei lavoratori;

·   Effettua accertamenti sanitari;

·   Esprime giudizi di idoneità alla mansione specifica e segnala i casi di inidoneità al datore di lavoro; coopera con il datore di lavoro nel ricollocare il lavoratore inidoneo in attività idonee;

·   Istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria e di rischio da custodire presso l’ente;

·   Informa sul significato e sull’esito degli accertamenti sanitari;

·   Visita insieme al RSPP gli ambienti di lavoro

 

Rappresentante Lavoratori per la sicurezza (RLS)

 

Istituzione e compiti

 

        Eletto o designato in numero dipendente dalle dimensioni dell’Ente, ha le seguenti attribuzioni:

 

·   Riceve informazioni sulla valutazione dei rischi, le misure di sicurezza ed ha facoltà di accesso ai luoghi di lavoro

·   È consultato preventivamente nella valutazione dei rischi nella programmazione delle misure migliorative della sicurezza

·   È consultato sulla designazione degli addetti al SPP ed alla gestione delle emergenze;

·   È consultato sulla organizzazione della formazione alla sicurezza dei lavoratori

·   Partecipa alla riunioni periodiche

 

Formazione

 

        Il programma di formazione concordato in sede di “organismi paritetici” prevede che la formazione del RLS si svolga per 32 ore su: principi, legislazione, soggetti coinvolti, fattori di rischio, valutazione, misure preventive e protettive, nozioni di tecnica della comunicazione.

 

Addetti alle emergenze

 

Definizione

 

        Eletto o designato in numero dipendente dalle dimensioni dell’Ente, ha le seguenti attribuzioni:

·   Riceve informazioni sulla valutazione dei rischi, le misure di sicurezza ed ha facoltà di accesso ai luoghi di lavoro

 

Obblighi

 

        Eletto o designato in numero dipendente dalle dimensioni dell’Ente, ha le seguenti attribuzioni:

·   Riceve informazioni sulla valutazione dei rischi, le misure di sicurezza ed ha facoltà di accesso ai luoghi di lavoro

 

IV VALUTAZIONE DEI RISCHI

 

Sommario

 

        La valutazione del rischio (VR)

        Documento di Valutazione Rischio (DVR)

        La programmazione degli interventi

        Contratti di appalto e di opera

 

La valutazione del rischio (VR)

 

Definizioni (linee guida CEE)

 

        Pericolo: la proprietà intrinseca di una entità (sostanza, macchina, ambiente ...) di causare un danno;

        Rischio: la probabilità che si verifichi il danno nelle condizioni di impiego o di esposizione di una determinata entità;

        Valutazione del rischio: procedimento di valutazione della possibile entità del danno, quale conseguenza del rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

 

I temi della valutazione dei rischi (VdR)

 

        Individuazione delle fonti di rischio (Direttive comunitarie):

·   Luoghi di lavoro interni ed esterni;

·  Organizzazione degli spazi;

·  Attrezzature e materiali di lavoro;

·   Processi di lavoro;

·   Impianti;

·   Sistemi di sicurezza.

 

        Esame dei rischi:

·   Rischi ben noti, rilevabili attraverso:

·  Indicazioni informative

·  Esperienza acquisita

·  Informazioni raccolte

·  Statistiche infortuni

·   Rischi meno noti, rilevabili con sistemi di valutazione più complessi;

 

        Criteri di valutazione:

·   Matrice di rischio (probabilità e magnitudo)

·   L’indice di attenzione;

·  Riferimenti e documenti di supporto (norme di legge, norme di buona tecnica, circolari enti specialistici, dati infortuni ..);

 

        Soggetti esposti alle situazioni pericolose

La valutazione dei rischi è operazione complessa che implica più fasi cronologicamente ordinate, e coinvolge tutti i soggetti previsti dalla prevenzione.

 

Documento di Valutazione Rischio (DVR)

 

Contenuti obbligatori e consiglia bili

·   Relazione sulla “valutazione dei rischi” specificando i criteri adottati;

·  Individuazione delle relative misure di prevenzione e protezione;

·  Programma di attuazione delle misure di cui sopra.

·   Elenco dei soggetti obbligati (DL, RSPP, MC. RLS ecc.)

·   Elenco nominativo delle persone esposte con relative mansioni

·  Planimetrie dei locali

·   Struttura tabellare per facilitare l’aggiornamento

 

 

La programmazione degli interventi (lavori, forniture di beni e servizi)

 

Natura dei problemi specifici

 

        I rischi rilevati vengono ricondotti alla natura dei problemi specifici da affrontare per poterli rimuovere:

·   Sicurezza (sedi di lavoro, impianti ed attrezzature);

·   Igiene ambientale;

·  Ergonomia;

·   DPI (Dispositivi di protezione individuale);

·  Organizzazione;

·  Sorveglianza sanitaria

 

Programma operativo

 

        Indica le misure da adottare e gli interventi da realizzare in ordine di priorità, per eliminare o mitigare il rischio;

        Indica i tempi di attuazione e modalità di controllo per verificare l’efficacia delle misure adottate

        Al fine di garantire la sicurezza dei dipendenti dell’Ente, in occasione di esecuzione di opere e forniture interessanti gli ambienti di lavoro e per la sicurezza dei lavoratori della ditta appaltatrice. il Datore di Lavoro è tenuto a fornire alla ditta stessa informazioni esaurienti in merito a:

·   rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro;

·   eventuale presenza di dipendenti dell’Ente durante l’esecuzione dei lavori o forniture;

·   utilizzo di attrezzature e servizi del committente;

 

Le informazioni devono essere aggiornate qualora si verificassero delle modifiche;

 

V - MISURE DI TUTELA

 

Sommario

 

        Interventi sugli ambienti di lavoro e sulle attrezzature

        Dispositivi di Protezione Individuale

        Gestione delle emergenze

        Informazione e Formazione

        Sorveglianza Sanitaria

 

Interventi sugli ambienti di lavoro e sulle attrezzature

 

Le misure migliorative degli ambienti di lavoro e delle attrezzature per adeguamenti e conservazione delle condizioni di sicurezza possono, a titolo esemplificativo, essere:

        Misure strutturali:

·   Aperture di porte o finestre, chiusure di passaggi pericolosi;

·  Rifacimento pavimenti ecc.;

·   Bonifica strutture da amianto ecc.;

 

        Misure impiantistiche:

·  Rifacimento di reti e linee non a norma;

·  Sostituzione elementi obsoleti (apparec. elett., caldaie ..)

·  Miglioramento impianti luce, ventilazione, condizionamento;

·  Adeguamento e conservazione delle condizioni di sicurezza degli impianti: elettrico, igienico, riscaldamento, ascensori, antincendio...,

 

        Misure di innovazione di attrezzature:

·  Sostituzione di arredi ed attrezzature pericolose;

·  Miglioramento delle postazioni di lavoro e VDT a fini ergonomici;

·  Acquisizione apparecchiature per ufficio certificate e con marcatura CE

 

        Misure organizzative:

·  Programmi di formazione ed informazione;

·   Ispezioni periodiche di sicurezza;

·  Procedure di formazione e addestramento nuovi assunti;

·  Benestare del SPP per uso nuovi prodotti;

 

Dispositivi di Protezione Individuale

 

Definizione (art. 40 D.Lgs. 626/ 94)

 

        Sono mezzi individuali (caschi, occhiali, guanti, scarpe ...) di protezione da tutti i rischi che non è possibile eliminare altrimenti, i cui principali requisiti sono:

·   Idoneità specifica all’uso;

·  Resistenza alle sollecitazioni;

·   Facilità ad essere indossati;

·  Rispondenti a specifiche norme di legge;

 

Obblighi del Datore di lavoro e preposto

 

        Il datore di lavoro o i preposti hanno l’obbligo:

·   Mettere a disposizione dei lavoratori idonei DPI;

·  Informare sui rischi per i quali è necessario utilizzare DPI;

·  Addestrare i lavoratori all’uso dei DPI;

·  Intervenire in caso di cattivo e non utilizzo dei DPI;

 

Obblighi dei lavoratori

 

        I lavoratori hanno l’obbligo:

·  Frequentare i corsi di formazione all’uso dei DPI;

·   Utilizzare i DPI messi a disposizione;

·   Aver cura e segnalare difetti dei DPI messi a disposizione;

 

Gestione delle emergenze

 

Situazioni di emergenza possono essere provocate da:

 

        Fattori esterni quali:

·   Incendi;

·   Alluvioni, inondazioni, fulmini ...;

·  Terremoti ...;

 

        Fattori legati all’attività lavorativa:

·   Utilizzo di impianti elettrici, sostanze pericolose, macchinari...;

·  Esplosioni, rotture di attrezzature ecc.;

 

Piano di emergenza con misure da attuare in caso di

        Prevenzione incendi:

        Evacuazione dei lavoratori:

        Pronto soccorso:

 

Personale responsabile della gestione delle emergenze

 

        Personale interno:

·   Datore di lavoro, preposti, responsabile SPP, medico competente, rappresentante dei lavoratori;

·   Addetti alla prevenzione incendi;

·   Addetti al piano di evacuazione;

 

        Soccorsi esterni per le emergenze:

·   Vigili del fuoco, pronto soccorso ospedaliero, servizio ambulanza della CRI;

·   Polizia, carabinieri, vigili urbani ..;

·  Assistenza tecnica relativa ad acquedotto, Enel, Gas.

 

Informazione e Formazione

 

Obblighi derivanti dal D.Lgs. 626/94

 

        Il Datore di lavoro ha l’obbligo di informare i lavoratori su:

·   Rischi in generale e misure di prevenzione e protezione;

·   Rischi specifici e norme di sicurezza;

·  Procedure di emergenza (pronto soccorso, antincendio, evacuazione);

·  Nominativi e ruoli del SPP e del medico competente;

 

Sorveglianza Sanitaria

 

Contenuto (Tit. I, capo IV D.Lgs. 626/94)

 

        La sorveglianza sanitaria è effettuata nei soli casi previsti dalla legge a cura del Medico competente e comprende:

·  Accertamenti preventivi per verificare l’assenza di controindicazioni al tipo di lavoro;

·  Accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori e l’idoneità alla mansione.

 

Programmazione della sorveglianza sanitaria

 

        Consiste nel definire, in base all’esposizione ai fattori di rischio:

·   Quali lavoratori sottoporre ad accertamenti (obbligatori nei casi previsti dalla legge e vietati negli altri casi)

·  Contenuto dei protocolli diagnostici (definizione affidata alla professionalità del MC)

·  Periodicità degli accertamenti

 

        Piano degli accertamenti sanitari preventivi e periodici:

·   Elenco nominativo dei lavoratori

·   Elenco fattori di rischio

·  Riferimenti normativi che definiscono l’obbligo

· Definizione protocollo diagnostico e periodicità

 

Esiti della sorveglianza sanitaria

·  Espressione del giudizio di idoneità (idoneo, non idoneo, parzialmente idoneo):

·  Segnalazione di malattia professionale

·  Istituzione cartella sanitaria per i lavoratori sottoposti a sorveglianza